Art. 24 - Assistenza sanitaria

La spesa annua complessiva a carico dell’azienda per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in L. 700.000 (Euro 361,52) per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di L. 800.000 (Euro 413,17) previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.

Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del CCNL
22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.

I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di L. 800.000 (Euro 413,17) – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.

Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il presente articolo non si applica presso le aziende già destinatarie del CCNL ACRI
16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8.