Art. 25 - Cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, puņ avvenire:
ai sensi dellart. 2118 cod.civ.;
per giusta causa ai sensi dellart. 2119 cod.civ.;
per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia;
per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti;
per dimissioni;
per morte.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto allaltra parte.
Norma transitoria
La disciplina di cui al primo alinea del primo comma trova applicazione nei confronti dei funzionari ai quali viene attribuito linquadramento da dirigente, trascorsi 2 anni dal riconoscimento, ai sensi della norma transitoria in calce al ccnl 11 luglio 1999 e dellaccordo quadro 28 febbraio 1998.