Art. 25 - Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, puņ avvenire:

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.

Norma transitoria

La disciplina di cui al primo alinea del primo comma trova applicazione nei confronti dei funzionari ai quali viene attribuito l’inquadramento da dirigente, trascorsi 2 anni dal riconoscimento, ai sensi della norma transitoria in calce al ccnl 11 luglio 1999 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998.