Art. 29 - Collegio arbitrale
Ai sensi dellart. 412 ter e quater c.p.c. è istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
Il Collegio è composto da tre membri due dei quali designati rispettivamente dallABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal dirigente ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dallABI.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, questultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dellABI o dellOrganizzazione sindacale adita dal dirigente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dellABI.
Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, la parte interessata inoltra ricorso ad una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento. Fa fede, ai fini del rispetto del termine stabilito per il ricorso, la data di spedizione della raccomandata.
Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Organizzazione sindacale adita dal dirigente. Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
Copia dellistanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, allABI ed al datore di lavoro interessato.
I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza.
Il Collegio provvede allespletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento delleventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Il Collegio può
assegnare alle parti un termine per leventuale
presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore
termine per eventuali repliche.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla
data della prima riunione, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di
ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti
lo svolgimento della procedura.
Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
Ove il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrispondersi in aggiunta a questultime.
Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce lindennità supplementare nella misura graduabile tra:
un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;
un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto.
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda o nel gruppo, in qualsiasi qualifica, superiore a dieci anni, lindennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione alletà del dirigente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto
Le norme di cui al presente articolo si applicano ai licenziamenti intimati successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Le spese della procedura arbitrale vengono ripartite al 50% fra le parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.
Norma transitoria
Fermo quanto indicato al punto 17 che precede, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto ed il 30 giugno 2003, nei confronti del dirigente che non sia in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia nei cui confronti il Collegio abbia ritenuto il licenziamento ingiustificato si applica, in sostituzione del primo alinea del citato punto 17, la seguente previsione:
2 mensilità in corrispondenza del 46° e tra il 56° e 60° anno compiuto.