Art. 16 - Permessi per ex festività
Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per linteressato;
che il dirigente abbia diritto per quei giorni allintero trattamento economico.
Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nellanno, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dellultima mensilità percepita nellanno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dellanno successivo.
Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dellAscensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dellentrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).