Art. 15 - Festività Semifestività
Sono considerati giorni
semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il
31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché, in ciascuna località,
la ricorrenza del Santo Patrono.
In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto ed in forza in coincidenza con la festività del 25 aprile 1999 e del 1° maggio 1994, lazienda ha facoltà di riconoscere, dintesa con il dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Quanto previsto al
precedente comma si applica successivamente alla data di
redazione del testo coordinato del presente contratto
anche alle festività del
25 aprile e 1° maggio coincidenti con la domenica e si estende
alla festività del
2 giugno in forza della legge n. 336 del 20 novembre 2000.