Art. 22 - Formazione e aggiornamento professionale

L’azienda favorisce in maniera continua e permanente la formazione manageriale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoformazione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate.

Le iniziative formative devono essere opportunamente differenziate nei confronti dei neo dirigenti – con particolare riguardo a coloro che passano alla dirigenza in applicazione della norma transitoria in calce al contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1999 – di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esigenze rilevanti di ristrutturazione e/o riorganizzazione, occorra favorire l’occupabilità.

L’azienda informa annualmente gli organismi sindacali della categoria in merito ai criteri adottati in materia.

Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.

La partecipazione alle singole iniziative formative viene concordata fra l’azienda ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.