Art. 18 - Malattie e infortuni

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’azienda conserva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:

Anzianità

Mesi

a) fino a 5 anni

6

b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni

8

c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni

12

d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni

15

e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni

18

f) oltre i 25 anni

22

I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato.

In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

Anzianità

Mesi

a) fino a 5 anni

8

b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni

10

c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni

14

d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni

18

e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni

22

f) oltre i 25 anni

24

In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al dirigente per sottoporsi al trattamento di dialisi.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.

In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.

Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.

Chiarimento a verbale

Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dall’R.D.L. di cui al 4° comma del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.

Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).

Esempi a verbale:

1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 3° comma del presente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.

2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 3° comma del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 3 mesi di aspettativa con retribuzione al 50%.

Norme transitorie

1. La nuova disciplina di cui al presente articolo si applica a far tempo dalla data di completamento della redazione del testo coordinato, considerando utili a tali fini anche le assenze per malattia o infortunio verificatesi antecedentemente a tale data. Tuttavia fino al 31 dicembre 2001 la predetta nuova disciplina non potrà determinare per il dirigente conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate in base alla pregressa disciplina.

2. Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI 16 giugno 1995 in servizio al 1° dicembre 2000 ed in aspettativa non retribuita per malattia alla data di redazione del testo coordinato del presente contratto, la durata dell’aspettativa stessa è di 12 mesi.