Art. 30 - Outplacement

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell’azienda ex art. 2118 c.c., questa č tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dell’interessato e semprechč lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 26 e 29.

L’azienda terrā a proprio carico, per 4 mesi, l’importo della spesa da versare alla societā di outplacement, individuata d’intesa fra l’azienda ed il dirigente interessato nell’ambito di quelle che abbiano aderito all’apposita Convenzione – che definisce anche gli standard di prestazione e di costo – stipulata dall’ABI.