Art. 30 - Outplacement
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dellazienda ex art. 2118 c.c., questa č tenuta ad attivare una procedura di outplacement, su richiesta dellinteressato e semprechč lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 26 e 29.
Lazienda terrā a proprio carico, per 4 mesi, limporto della spesa da versare alla societā di outplacement, individuata dintesa fra lazienda ed il dirigente interessato nellambito di quelle che abbiano aderito allapposita Convenzione che definisce anche gli standard di prestazione e di costo stipulata dallABI.