Art. 27 - Preavviso

In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’azienda non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:

  1. qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al "trattamento di previdenza aziendale migliorativo":

  1. qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al "trattamento di previdenza aziendale migliorativo":

Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’azienda, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l’azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.

In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta ad iniziativa dell’azienda.

L’indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui al primo comma, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il "trattamento di previdenza aziendale migliorativo".

Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.

Per "trattamento di previdenza aziendale migliorativo" si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.