Art. 5 - Dirigente sottoposto a procedimento penale

Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’azienda. Analogo obbligo incombe sul dirigente che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l’azienda in relazione a quanto previsto dall’art. 25, primo comma, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al dirigente interessato.

L’azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.

L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al dirigente interessato e può essere mantenuto dall’azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.

Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.

Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’azienda che per il dirigente medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 25.

Norma transitoria

Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI (art. 125 del ccnl 16 giugno 1995) il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto nazionale.