Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dallart. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico lonere per la copertura della responsabilità civile verso terzi ivi comprese le eventuali connesse spese legali conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.