Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi

In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.