Art. 8 - Struttura della retribuzione
La struttura del trattamento economico del dirigente che viene fissato dallazienda si determina di massima secondo quanto previsto dalle norme seguenti.
Detta struttura del trattamento č costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianitą e dall"importo ex ristrutturazione tabellare" per ciascuno scatto di anzianitą e il trattamento stesso viene suddiviso in 13 mensilitą.
Fermo quanto previsto dal 4° comma della norma transitoria in calce al ccnl 11 luglio 1999 (v. in appendice n. 2), a far tempo dal 1° gennaio 2001 il trattamento economico minimo del dirigente č pari a L. 101.963.740 annue (Euro 52.659,88). Tale trattamento č comprensivo degli incrementi previsti dalla norma transitoria che segue.
Si conserva in ogni caso come assegno ad personam la differenza tra il trattamento economico tabellare annuo del dirigente stabilito al 30 settembre 1999 in previgenti normative nazionali e quello di cui al 4° comma della norma transitoria in calce al ccnl 11 luglio 1999.
In applicazione degli incrementi previsti dalla norma transitoria che segue, a far tempo dal 1° gennaio 2001 tale assegno viene incrementato dell1,96%; lo stesso assegno non sarą riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi ed č suscettibile di essere elevato per effetto degli incrementi retributivi tabellari concordati in sede nazionale. Il medesimo assegno č computabile ai fini del trattamento di fine rapporto e dei trattamenti di previdenza aziendali.
Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
Norma transitoria
1. Per il biennio 1998-1999 si confermano le previsioni in atto.
Per il biennio successivo (2000-2001) si applicano, per ciascun anno, le seguenti percentuali di incremento:
0,6% dal 1° ottobre 1999;
0,2% dal 1° gennaio 2000;
0,6% dal 1° febbraio 2000;
0,55% dal 1° ottobre 2000.
In luogo dello 0,55% dal 1° febbraio 2001, vengono riconosciute, a far tempo dallanno 2001, L. 800.000 (Euro 413,17) destinate ad assistenza sanitaria.
2. Per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1999 e il 31 dicembre 2000 viene riconosciuto utilizzando le tranche di aumento indicate al punto 1 relative al predetto periodo un importo a copertura di L. 1.715.709 (Euro 886,09), per il minimo di dirigente. Tale importo viene incrementato applicando la percentuale dell1,72 sul trattamento economico tabellare annuo al 30 settembre 1999 derivante da previgenti normative nazionali, eccedente la misura di L. 100 milioni (Euro 51.645,69).
Limporto di cui sopra:
va computato pro quota in relazione alleventuale minor servizio retribuito da dirigente nel periodo predetto, tenuto conto anche di quanto gią percepito ai sensi del ccnl 11 luglio 1999;
va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
non č computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dellA.G.O., salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.
3. Gli effetti economici relativi al periodo ricompreso tra il 1° ottobre 1999 e la data di stipulazione del presente contratto si applicano al personale cessato dal servizio nel periodo medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianitą o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.
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La nuova struttura della retribuzione definita dal presente contratto, improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione, viene realizzata a "costo zero" tanto per quel che concerne gli effetti nazionali quanto per gli effetti aziendali.