Art. 26 - Risoluzione del rapporto ad iniziativa dellazienda
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dellazienda ex art. 2118 c.c. il dirigente può chiedere entro 15 giorni da quello in cui ha notizia del licenziamento, la relativa motivazione che lazienda è tenuta a comunicare per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
Il dirigente medesimo, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dallazienda, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui allart. 29.
Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del trattamento di fine rapporto e delle competenze di fine rapporto.
Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo, i 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.
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Le Parti si danno atto che
quanto convenuto in materia di cessazione del rapporto ha tenuto
conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel D.M. 28
aprile 2000,
n. 158 recante la disciplina del Fondo per il sostegno del
reddito e delloccupazione secondo la quale "alle
prestazioni di cui allart. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e
lett. b), nellambito dei processi di cui allart. 2"
del medesimo decreto, "possono accedere anche i dirigenti,
ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla
categoria".
Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale.