Art. 10 - Scatti di anzianitą

A far tempo dal 1° gennaio 2001 la misura mensile dello scatto di anzianitą e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianitą, dell’importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabella in allegato n. 2; tali emolumenti vengono riconosciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.

Il numero massimo complessivo di scatti e di importi ex ristrutturazione tabellare maturabili dal dirigente č pari a 9 se si tratta di dirigente (o funzionario) alla data del 1° luglio 1995; č, invece, pari a 7 se l’interessato č stato assunto (o nominato funzionario o dirigente) successivamente al 1° luglio 1995. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.

Nel passaggio da funzionario (quadro direttivo di 3° o 4° livello) a dirigente si mantiene l’anzianitą maturata da funzionario/quadro direttivo di 3° o 4° livello.