Art. 28 - Trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi dellart. 21 del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione.
Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dellazienda, se i fatti che lhanno determinata hanno provocato danno materiale allazienda, è possibile operare la compensazione, ai sensi dellart. 1252 c.c., tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sullammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dellazienda stessa.