Art. 6 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni

Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell’azienda, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertā personale verrā conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l’onere dell’eventuale risarcimento č a carico dell’azienda.

Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilitā delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’articolo che precede.

Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’azienda.

Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, semprechč si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari giā vigenti sulla materia stessa.

Norma transitoria

Nei confronti del personale giā destinatario del contratto collettivo ACRI (art. 126 del ccnl 16 giugno 1995) il presente articolo non si applica ai procedimenti in corso alla data di completamento della redazione del testo coordinato del presente contratto nazionale.