Art. 34 - Indennitą di vacanza contrattuale

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’articolo che precede, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrą corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennitą di vacanza contrattuale.

L’importo di tale elemento sarą pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato sulla voce stipendio.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarą pari al 50% dell’inflazione programmata.

L’indennitą non sarą pił erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.