VERBALE DI RIUNIONE
In data 16 ottobre
2002
-
l’Associazione Bancaria
Italiana (ABI)
-
e
-
la Federazione Autonoma
Bancari Italiani (FABI);
-
la Federazione Autonoma
Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI);
-
la Federazione Nazionale
del Personale dell’area Direttiva del Credito
(FEDERDIRIGENTICREDITO);
-
la Federazione Italiana
Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL);
-
la Federazione Italiana
Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL);
-
il Sindacato Autonomo
Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (SINFUB);
-
la UIL Credito e As
sicurazioni (UIL C.A.);
hanno esaminato con l’intento di risolvere con una
interpretazione congiunta, i problemi
applicativi relativi al ccnl 11 luglio1999, riferiti
a:
· prestazione lavorativa dei quadri direttivi;
· banca delle ore delle 3 aree professionali.
In tale occasione, le Parti nazionali – nel
riconfermare l’importanza degli istituti in parola ai fini
del completo conseguimento degli obiettivi generali
del contratto nazionale – ne hanno
ulteriormente approfondito la disamina alla luce
dell’esperienza applicativa maturata nel settore.
In esito a tale esame, le Parti nazionali hanno
convenuto su talune modalità operative sottese
alla migliore applicazione delle norme.
Le Parti nazionali stesse si sono date atto che le
norme contenute nel ccnl 11 luglio 1999 che
regolano le predette materie non sono in alcun modo
modificate.
ABI
FABI FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL.CA
Anche a tal fine, le Parti medesime convengono di
procedere ad una verifica, con cadenza
annuale, sull’applicazione delle norme esposte, anche
definendo strumenti comuni di
monitoraggio.
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi
Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall’art. 71
del ccnl 11 luglio 1999, sottolineano la
rilevanza dell’autogestione della prestazione
lavorativa – intesa anche quale fattore di
responsabile autovalutazione dei quadri direttivi
circa i “tempi” della propria attività di lavoro,
in coerenza con le esigenze operative ed organizzative
dell’impresa – e condividono le seguenti
modalità operative per l’applicazione di tale
principio.
Una corretta applicazione della disciplina del
contratto nazionale non può prescindere dalla
sussistenza dei seguenti fattori:
-
porre in essere tutte le
possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della
prestazione lavorativa da parte dei lavoratori interessati, anche con riguardo
a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a
succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà;
-
adottare e rendere noti,
con trasparenza, i criteri per il riconoscimento dell’apposita erogazione
conseguente alle prestazioni “aggiuntive” dei quadri direttivi di 1° e 2°
livello retributivo, svolte in misura eccedente significativamente l’orario di
riferimento, non “autogestite” e “rappresentate” –con cadenza di massima
annuale – dall’interessato all’azienda che ne valuta la congruità.
Il riconoscimento dell’apposita erogazione avverrà di massima alla data
prevista per l’erogazione del premio aziendale;
-
valutare la possibilità
di corrispondere effettivamente un’apposita erogazione ai quadri direttivi di
3° e 4° livello retributivo a fronte di un impegno temporale particolarmente
significativo durante l’anno.
ABI
FABI FALCRI
FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL.CA
Banca delle ore
L’art. 91 del ccnl 11 luglio 1999 individua, fra
l’altro, il meccanismo per il recupero di quanto confluito nella banca delle
ore a diverso titolo (prestazioni aggiuntive espletate e 23 ore annue di
riduzione di orario).
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di
attenersi rigorosamente ai previsti criteri di recupero e, a tal fine,
ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:
-
q adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun
lavoratore interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza
mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al
quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di
scadenza per il recupero;
-
q porre in essere tutte le possibili misure
organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle
prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle
condizioni contrattuali. A tal fine le aziende solleciteranno ove non vi
abbiano già provveduto, la programmazione del recupero delle ore con cadenza
anticipata rispetto al termine ultimo di fruizione. In questa fase, tale
programmazione potrà eccezionalmente riguardare anche il periodo pregresso;
-
q procedere aziendalmente, ai sensi dell’art. 19, ultimo
comma, del ccnl 11 luglio 1999, ad una verifica dell’effettiva funzionalità
della banca delle ore, e ad una valutazione sulla necessità di prolungare il
termine “nazionale” di 10 mesi, laddove il mancato recupero sia dipeso da
ragioni tecniche, organizzative o produttive aziendali.
Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla
fruizione dei permessi “a recupero” dovrà tenere
conto, in particolari periodi dell’anno, degli
standard di operatività.
ABI
FABI FALCRI FEDERDIRIGENTICREDITO FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UIL.CA