PROTOCOLLO PER IL PERSONALE DELLE BANCHE GIA' DESTINATARIE DEI CCNL ACRI

 

 

AREE PROFESSIONALI

Disposizioni generali

Nell’ambito del nuovo CCNL applicabile anche alle banche già destinatarie dei CCNL ACRI, le Parti definiscono le seguenti particolarità relative al sistema di classificazione del personale per aree professionali per il personale già appartenente alle categorie, qualifiche e gradi del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario. Tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.

I lavoratori/lavoratrici come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della "tabella di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite.

Prima di dare attuazione a quanto sopra, le Parti aziendali procederanno ad un confronto negoziale sulla correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in essere e le declaratorie ed i profili esemplificativi previsti dal CCNL definendo eventuali profili professionali cui collegare l’inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella.

Le intese relative verranno inserite nel contratto integrativo aziendale armonizzandone i contenuti.

I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all’inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.

Nell’ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Protocollo per la fase della sua prima attuazione, il problema potrà – a richiesta delle organizzazioni sindacali o dell’azienda interessata – essere esaminato in sede ABI, con l’assistenza della Associazione stessa e delle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali medesime.

Trascorsi i 6 mesi dall’avvenuta attuazione della nuova complessiva disciplina degli inquadramenti, le Parti aziendali procederanno ad una verifica per una valutazione congiunta delle eventuali problematiche applicative nascenti dal nuovo sistema di inquadramenti.

Le declaratorie ed i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale e nei livelli retributivi sono quelle di cui al capitolo XVI del presente CCNL.

Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. Le intese relative vengono inserite nel contratto integrativo aziendale.

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’azienda può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.

L’azienda, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, le OO.SS. aziendali in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione, le predette OO.SS. possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità più sopra enunciate.

Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.

Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall’art. 75 del presente contratto.

 

Chiarimento a verbale

 

Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell’utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA

PRECEDENTE CATEGORIA QUALIFICA O GRADO ()

NUOVO INQUADRAMENTO

 

1ª area professionale

personale di pulizia, fatica e custodia

livello retributivo unico

guardie diurne e notturne

livello retributivo unico

+ indennità mensile

2ª area professionale

operaio/commesso ()

1° livello retributivo

capo e vice capo commesso (2)

2° livello retributivo

impiegato di grado minimo

3° livello retributivo

 

3ª area professionale

impiegato di grado superiore al minimo

1° livello retributivo

capo reparto

2° livello retributivo

vice capo ufficio

3° livello retributivo

capo ufficio

4° livello retributivo

A far tempo dal momento del passaggio al sistema di classificazione per aree professionali, il lavoratore/lavoratrice che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario – in base a intese aziendali – di un trattamento economico superiore a quello dell’originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell’ambito dell’area professionale di appartenenza, conservando l’eventuale eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.

I lavoratori/lavoratrici destinatari del presente Protocollo sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi secondo la disciplina e le modalità previste dal capitolo XVI del CCNL.

La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

 

Attuali quadri e funzionari

Le Parti aziendali, in occasione del confronto negoziale relativo alla definizione degli inquadramenti delle tre aree professionali, definiranno eventuali profili professionali cui collegare l’inquadramento dei quadri.

Le Parti stesse procederanno, altresì, in coerenza con i principi generali del presente CCNL all’inquadramento tra i quadri direttivi dei funzionari salvaguardando i profili professionali aziendalmente già definiti.

 

Trattamento economico tabellare per il personale neo assunto

Al personale assunto successivamente alla data di stipula del presente CCNL, non competono le particolari erogazioni eventualmente previste nei contratti integrativi aziendali definite "differenza aziendale" e "carica aziendale".

 

Maggiorazioni per laurea e per iscrizione ad albo professionale

Gli importi vengono mantenuti, sotto forma di assegno ad personam non riassorbibile a tutti gli effetti, al solo personale che già li percepisca e a tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL che consegua la laurea e/o l’iscrizione all’Albo professionale entro la data del 1° gennaio 2002 restando, a tali effetti, comunque ferme le condizioni previste dagli artt. 25 e 27 del CCNL 16 giugno 1995 e dall’art. 48 del CCNL 19 dicembre 1994.

 

Disciplina del reclutamento

L’azienda informerà preventivamente le OO.SS. aziendali circa i criteri che intende, tempo per tempo, adottare per le assunzioni del personale.

 

Disciplina dei trasferimenti - fornitura dell’alloggio

La specifica previsione relativa alla fornitura dell’alloggio per il caso di trasferimento troverà applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2002.

 

Provvidenze di studio

Per il solo personale in servizio alla data di stipula del presente CCNL e, comunque, per il periodo di vigenza dello stesso, resta applicabile la disciplina prevista dai CCNL ACRI 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.

 

Permessi sostitutivi delle festività soppresse

L’attuale regime di cui ai CCNL ACRI vale per il corrente anno 1999 ed il 2000. A far tempo dall’anno 2001, si applica la disciplina prevista dal presente CCNL.

Nota a verbale

Circa il problema del mantenimento della pianta stabile contrattuale (compresa la "disponibilità") fino all’entrata in vigore del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", le OO.SS. confermano la propria disponibilità per una definizione della questione in sede di stesura del CCNL previo un necessario maggiore approfondimento del problema stesso.

In ordine all’obiettivo di realizzare una graduale armonizzazione tra le normative ACRI e ABI, le Parti stipulanti convengono che, in sede di stesura contrattuale, si esamineranno le possibili soluzioni per gli aspetti non definiti nel presente CCNL.

Nel caso di impossibilità ad individuare discipline omogenee, continueranno comunque a valere le preesistenti normative, per i lavoratori/lavoratrici ai quali si applicano i CCNL ACRI, in servizio alla data di stipula del presente CCNL.