PROTOCOLLO IN TEMA DI AGIBILITA’ SINDACALI

 

Le Parti, premesso che:

le Convenzioni 18 giugno 1970 (ABI) e 24 giugno 1970 (ACRI) per i diritti e le relazioni sindacali e i connessi accordi sulle assemblee del personale, sono scaduti il 31 gennaio 1999;

l’accordo "cedole" del 10 luglio 1996 – permessi e trattamento per i dirigenti sindacali nazionali e di strutture periferiche territoriali – è scaduto il 31 dicembre 1998;

i predetti accordi continuano, allo stato, ad essere applicati in via di fatto, fatte salve le ulteriori determinazioni;

convengono che:

occorre procedere alla revisione della disciplina delle agibilità sindacali secondo gli impegni contenuti nell’accordo quadro del 28 febbraio 1998, avviando entro il 30 settembre 1999 i lavori della Commissione paritetica "con l’incarico di sottoporre alle Parti stipulanti le proprie conclusioni, tenendo anche conto degli impegni assunti in materia di R.S.U. e degli annunciati sviluppi in sede legislativa, ferma l’esigenza di un ridimensionamento dei connessi oneri sulle aziende", esaminando in tale ambito "anche le problematiche connesse con il tema delle assemblee nelle unità produttive minori";

nel frattempo le surrichiamate Convenzioni - unitamente ai connessi accordi assemblee - troveranno applicazione nei confronti di tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 luglio 1999;

conseguentemente, a far tempo dalla data di stipulazione del presente Protocollo, la Federdirigenticredito ed il Sinfub costituiranno – in sostituzione delle delegazioni sindacali aziendali (D.S.A.) previste dall’art.101 del CCNL 22 giugno 1995 (per ABI) e dal protocollo allegato al CCNL 16 giugno 1995 (per ACRI) – rappresentanze sindacali aziendali ed eventuali organi di coordinamento, nel rispetto delle Convenzioni sopra citate;

riguardo alle eventuali rappresentanze già in essere, la Federdirigenticredito ed il Sinfub si impegnano a rinnovarne la costituzione entro il 31 dicembre 1999, in conformità alle previsioni delle stesse Convenzioni;

la Federdirigenticredito ed il Sinfub si impegnano, inoltre, a rinunciare a costituire le anzidette delegazioni sindacali aziendali ed a sciogliere, presso tutte le aziende, le delegazioni già costituite sostituendole, laddove ne ricorrano le condizioni, con organi di coordinamento;

nei confronti della Federdirigenticredito e del Sinfub non troveranno più applicazione, in quanto sostituiti dalle citate Convenzioni, l’accordo 22 giugno 1995 sui contributi sindacali (per ABI) ed il corrispondente accordo ACRI.

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Per quanto concerne le materie disciplinate dal contratto collettivo sottoscritto in data odierna, anche in sede aziendale si terrà reciprocamente conto della rappresentatività categoriale di ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.

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Per quanto concerne i permessi ai dirigenti nazionali e territoriali della Federdirigenticredito e del Sinfub, resta confermata, fino al termine dei lavori della predetta Commissione paritetica sulle agibilità sindacali, l’attuale prassi al fine di consentire un equo utilizzo delle agibilità sindacali senza oneri aggiuntivi per le aziende, né pregiudizio per la predetta organizzazione sindacale rispetto alla situazione in atto.