APPENDICE N. 1

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL CREDITO

 

Nei confronti delle aziende presso le quali, alla data di stipulazione del presente protocollo, si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l’applicazione della medesima avverrà con un’intesa tra l’azienda e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.

Dette delegazioni saranno costituite – per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale – da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituite facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell’organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nell’ipotesi in cui non sia stata costituita alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta – per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell’azienda – da non più di tre dirigenti territoriali dell’organizzazione medesima o della Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell’azienda iscritto alla suddetta organizzazione).

L’intesa viene stipulata alle condizioni seguenti:

inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all’atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento;

definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all’atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.

 

A tal fine ciascun lavoratore verrà inserito nell’ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l’importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l’interessato percepiva.

L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come "assegno ad personam", assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti.

L’attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo comma.

Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle aziende di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.

Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell’applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.

La definizione dell’inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l’azienda e l’interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l’avvenuta formalizzazione, presso l’apposita Commissione di Conciliazione, costituita presso le Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c. (L. 11 agosto 1973, n. 533).

Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l’applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l’eventuale assistenza di ABI e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.

 

Verbale interpretativo

 

premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a "casi particolari" non espressamente individuati

 

le Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali – e, quindi, non generali – nelle quali:

l’interessato fruisca, all’atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;

l’interessato fruisca, all’atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale.