L’ABI si impegna a chiarire quanto segue nella circolare illustrativa del testo coordinato del ccnl 11 luglio 1999:

Occupazione (art. 17)

Ai fini della ricerca di soluzioni alternative al licenziamento collettivo, è utile rammentare che la possibilità di assegnare lavoratori a mansioni diverse da quelle precedentemente espletate, anche in deroga all'art. 2103 c.c., è possibile unicamente nell'ambito della procedura ex legge n.223 del 1991.

Rapporti tra contratto nazionale e normativa aziendale (art. 23)

Nella fase di definizione del testo coordinato le Parti stipulanti si sono date atto che il V comma dell'art. 23 va interpretato nel senso che si intendono in atto quelle normative eventualmente contenute in regolamentazioni collettive aziendali che non siano state oggettivamente sostituite, in quanto incompatibili, da corrispondenti norme concordate l’11 luglio 1999.

Tale mantenimento, tuttavia, non determina l'ampliamento del numero delle materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale che restano, in ogni caso, esclusivamente quelle demandate dall'art.22 del ccnl.

Peraltro, le Parti aziendali hanno facoltà, d'intesa fra loro, di procedere, ove necessario, alle opportune armonizzazioni con la predetta disciplina contrattuale.

Aspettativa (art. 48)

Nella fase di redazione del testo coordinato da parte dell'ABI è stato chiarito ai Sindacati che nella concessione dei congedi e delle aspettative previste dalla norma in oggetto, le aziende terranno conto del mutato quadro legislativo di riferimento, nel cui ambito sono stati già previsti specifici diritti per i lavoratori in materia.

Malattie e infortuni (art. 49)

In considerazione della nuova disciplina in tema di comporto per malattia, l'ABI ha assunto l'impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare gli Associati circa l'opportunità che le aziende segnalino ai lavoratori interessati nei singoli casi l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto, ai fini dell'esercizio della facoltà di essere collocati in aspettativa non retribuita.

Inoltre, sempre in considerazione delle innovazioni introdotte in materia, l'ABI raccomanda alle aziende - nella fase di prima applicazione - di esaminare con il massimo spirito di comprensione quelle situazioni nelle quali la nuova disciplina del comporto determini situazioni di sfavore rispetto a quella pregressa.

Maternità (art. 50)

Si coglie l'occasione per rammentare che l'art. 20 dei Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 dispone che "non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio".

Scatti di anzianità (art. 69)

In merito ai criteri applicativi del passaggio al 3° livello dei quadri direttivi di lavoratori provenienti dai livelli inferiori al 2°, si evidenzia come in tali casi la volontà delle Parti sia quella di garantire al lavoratore promosso direttamente da livelli inferiori il medesimo risultato finale (una differenza di retribuzione pari ad almeno tre milioni di lire) che avrebbe conseguito qualora avesse effettuato tutti i passaggi intermedi.

Piazza d'origine (art. 72 e 98)

In occasione della stesura dei testo definitivo del contratto nazionale ed ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 72 e del penultimo comma dell'art. 98, le Parti si sono date atto che per piazza d'origine si intende la prima sede di lavoro del dipendente.

Ai fini del l'applicazione della norma in questione le aziende sono comunque invitate ad una gestione equilibrata, che tenga conto di situazioni particolari, quali - ad esempio - il lungo tempo trascorso dalla prima assegnazione.

Sostituzioni (art. 83)

In relazione a quanto previsto nella circolare n. 73 dei 13 luglio 2000, resta fermo che nei casi di sostituzione di lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri direttivi da parte di dipendenti inquadrati nelle aree professionali, questi ultimi, conformemente all'art. 2103 c.c., hanno diritto, per il tempo delle sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico superiore corrispondente all'attività svolta nonché all'applicazione del regime di "prestazione lavorativa" in luogo dell'orario di lavoro: conseguentemente, non troverà applicazione quanto previsto dal contratto nazionale in tema di banca delle ore o compenso per lavoro straordinario.

In fase di stesura del testo coordinato, l'ABI ha preso l'impegno nei confronti delle Organizzazioni sindacali di sensibilizzare le aziende affinché pongano in essere tutte le misure organizzative idonee a rendere effettivo

il diritto dei sostituti a recuperare le eventuali prestazioni eccedenti secondo criteri di autogestione propri della categoria dei quadri direttivi.

In mancanza, le aziende dovranno valutare le singole situazioni ai fini della corresponsione dell'apposita erogazione ai sensi del 3° comma dell'art. 71 del contratto nazionale.

Orario di sportello (art.88)

Nella fase di redazione del testo coordinato le Parti stipulanti si sono date atto che tra le fattispecie di cui al 3° comma dell'art. 88, rientrano anche le succursali aperte presso fiere o mercati nelle piazze di cui, rispettivamente, agli allegati n. 12 e A) dei CCNL ABI e ACRI del 19 dicembre 1994.

 

 

Ferie e orario multiperiodale (art. 90)

Ai fini dell'utilizzo delle ferie per i lavoratori che effettuino l'orario multiperiodale, l'ABI, su richiesta dei Sindacati, ha assunto l'impegno di invitare le aziende a permettere ai lavoratori interessati, ferme le norme generali in materia, di consentire - in una gestione equilibrata - la fruizione di periodi di ferie anche nei periodi "di maggior lavoro" dell'anno.

Intese aziendali sugli inquadramenti (art. 22)

Rammentare che quando nel contratto si fa riferimento alle intese aziendali in materia di inquadramenti che vengono inserite nei contratti integrativi aziendali nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia si fa riferimento agli art. 66 (quadri direttivi) e 75 (aree professionali).

ReperibIlità (art. 32)

Esplicitare la salvaguardia degli accordi aziendali che disciplinano il trattamento di reperibilità per i funzionari ex ACRI.

Tredicesima mensilità (art. 39)

Esplicitare il principio che rientrano nel computo della tredicesima anche le voci aziendali qualora erogate per 13 mensilità.

Festività e semifestività (art. 45)

Rammentare il trattamento spettante ai turnisti che operano in giornata semifestiva e ai lavoratori chiamati ad espletare la loro attività nel giorno di San Pietro e Paolo.

Assegno ex intesa (art. 69)

Esplicitare l'incidenza sul l'applicazione del meccanismo dell'assegno ex intesa di eventuali trattamenti aziendali a carattere collettivo che abbiano effettiva natura retributiva e siano a carattere continuativo (esclusi, ad esempio, ticket pasto, premi aziendali, trattamenti intuitu personae).

Prestazione lavorativa dei quadri direttivi (art. 71)

Esplicitare che l'orario dì riferimento per i quadri direttivi addetti ad unità operative che lavorano in turno è di 36 ore.

Succursali ad operatività ridotta (art. 78)

Chiarire la nozione con riferimento, ad esempio, alla clientela e alla attività.

Roma, 23.3.2001