CAPITOLO X

 

SERVIZIO MILITARE

 

 

 

Art. 51 - Obblighi di leva

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.

I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall’azienda al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.

Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell’ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:

per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;

per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;

per il 3° livello dei quadri direttivi:

89,00% della voce stipendio e dell’ad personam di cui all’art. 66;

86,96% della eventuale maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo;

per il 4° livello dei quadri direttivi:

89,00% della voce stipendio;

86,96% della maggiorazione di grado (per ogni maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all’ad personam percepito a tale titolo.

 

Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l’omonima voce "scatti di anzianità", con l’esclusione pertanto dell’"importo ex ristrutturazione tabellare".

Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.