VERBALE INTERPRETATIVO

 

Il 12 aprile 2001, in Roma

tra

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)

e

  • la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); -
  • la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
  • la Federazione Nazionale del Personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito);
  • la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
  • la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (Fisac-Cg11);
  • il Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub);
  • Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premesso che:

- l'art. 49 del ccnI 11 luglio 1999, individua due possibili sistemi di calcolo del periodo di comporto per malattia ("secco" e "per sommatoria") differenziati per anzianità di servizio;

- lo stesso art. 49 prevede, inoltre, la possibilità per il lavoratore di essere collocato in aspettativa alle condizioni stabilite;

- la norma in questione precisa, altresì, che "in ogni caso, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825".

si è chiarito quanto segue:

- sulla base di quanto descritto in premessa, la garanzia minima prevista dal citato R.D.L. per l'ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 49 cit.

Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal ccnl).

ESEMPI A VERBALE:

1. Un lavoratore che, ai sensi della Tabella di cui al 3° comma dell'art. 49 cit., ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 2 mesi di aspettativa non retribuita.

2. Un lavoratore che, ai sensi della Tabella di cui al Y comma dell'art. 49 cit., ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 4 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all'aspettativa, avrà diritto, per l'ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100% ed a 3 mesi di aspettativa con retribuzione al 50%.

L'ABI chiarirà in circolare quanto segue:

Ai sensi dell'art. 52, 9° comma, si configura come missione a "corto raggio" quella nella quale la distanza fra la località di missione o la residenza (abituale dimora) del lavoratore non supera i 25 Km: in via equitativa le Parti hanno chiarito che non si configura la fattispecie del "corto raggio" nell'ipotesi in cui il dipendente in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla residenza (abituale dimora) del dipendente stesso.

 

12 aprile 2001