Verbale di Accordo

 

Addì 15 giugno 2000 in Roma

 

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento di FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.

premesso che

si conviene quanto segue

  1. la quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore, di seguito denominata "quota extra", da erogare al personale delle aree professionali, nonché ai Quadri Direttivi di I e II livello in servizio al 1° giugno 2000, esclusi gli assunti dopo la data di stipula del ccnl (1 novembre 1999), è definita come dall’allegata tabella (base gennaio 2000) che costituisce parte integrante del presente accordo;
  2. la tabella viene rivalutata secondo le percentuali previste dal ccnl per la revisione delle tabelle contrattuali e alle medesime scadenze (0,6 dal 1° febbraio 2000, 0,55% dal 1° ottobre 2000, 0,55% dal 1° febbraio 2001);
  3. la "quota extra" sarà erogata nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, a partire dal corrente anno (erogazione giugno 2001), avendo a riferimento l’inquadramento e l’anzianità degli interessati al 31 dicembre dell’anno di competenza;
  4. nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la "quota extra" compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso;
  5. nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la "quota extra" compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando mese intero l’eventuale frazione;
  6. per il personale a tempo parziale "la quota extra" è proporzionata alla durata dell’orario di lavoro prestato;
  7. la "quota extra" non viene erogata in caso di giudizio di sintesi negativo per l’anno di riferimento;

Letto, confermato e sottoscritto.

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A

le Segreterie degli Organi di Coordinamento

FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.