Verbale di Accordo
Addì 15 giugno 2000 in Roma
tra
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A
e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento di FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIL C.A.
premesso che
- il ccnl 11 luglio 1999 ha previsto una nuova struttura della retribuzione articolata su tredici mensilità, sulle quali viene ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore;
- il contratto prevede altresì che le quote di premio di rendimento eventualmente eccedenti la misura standard vengono conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipula del ccnl (1 novembre 1999);
- in BNL il premio di rendimento definito dal contratto integrativo aziendale, riconosciuto al personale destinatario della contrattazione integrativa secondo le previsioni in atto alla data di stipula del ccnl 23.11.1990, risulta di importo maggiore a quello standard di settore;
- le parti valutano opportuno procedere ad una revisione delle modalità di erogazione delle predette quote di premio di rendimento eccedente lo standard di settore, fissando altresì degli elementi certi di riferimento per la gestione del ricalcolo dell’importo annuale;
si conviene quanto segue
- la quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore, di seguito denominata "quota extra", da erogare al personale delle aree professionali, nonché ai Quadri Direttivi di I e II livello in servizio al 1° giugno 2000, esclusi gli assunti dopo la data di stipula del ccnl (1 novembre 1999), è definita come dall’allegata tabella (base gennaio 2000) che costituisce parte integrante del presente accordo;
- la tabella viene rivalutata secondo le percentuali previste dal ccnl per la revisione delle tabelle contrattuali e alle medesime scadenze (0,6 dal 1° febbraio 2000, 0,55% dal 1° ottobre 2000, 0,55% dal 1° febbraio 2001);
- la "quota extra" sarà erogata nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, a partire dal corrente anno (erogazione giugno 2001), avendo a riferimento l’inquadramento e l’anzianità degli interessati al 31 dicembre dell’anno di competenza;
- nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la "quota extra" compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la "quota extra" compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando mese intero l’eventuale frazione;
- per il personale a tempo parziale "la quota extra" è proporzionata alla durata dell’orario di lavoro prestato;
- la "quota extra" non viene erogata in caso di giudizio di sintesi negativo per l’anno di riferimento;
Letto, confermato e sottoscritto.
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A
le Segreterie degli Organi di Coordinamento
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIL C.A.