Banca Nazionale del Lavoro

Direzione Centrale

Roma, 28 maggio 1997

 
Spett.li
Segreterie degli Organini Coordinamento delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e Uib/Uil
Sede

Con riferimento alle prospettazioni da Voi formulate in tema di "azioni sociali" facciamo presente quanto segue:

  1. A richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Azienda favorirà gli appartenenti alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, nei modi e per le finalità di cui alla citata legge, nella fruizione delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal Ccnl 19.12.1994.
  2. Si conferma la disponibilità a valutare l'adottabilità di tecnologie idonee ad agevolare la prestazione dei lavoratori portatori di handicap, con particolare riferimento ai non vedenti e ai sordomuti.
  3. L'aspettativa non retribuita di cui all'art. 98 4º comma del Ccnl 19.12.1994 potrà essere fruita in modo frazionato, per periodi comunque non inferiori a 15 giorni, da parte della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre (secondo i criteri previsti dalle leggi n. 1204/71 e n. 903/77) per far fronte ad esigenze connesse a malattia del figlio di età compresa fra i tre e i sei anni dietro presentazione di idonea certificazione medica.

Nei mesi di luglio e agosto le richieste di poter fruire della predetta facoltà saranno accolte solo nei casi di impossibilità di far ricorso a soluzioni alternative.

 
 
Distinti saluti
Banca Nazionale del Lavoro Spa
Direzione centrale