FONDO PENSIONI

DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

ISCRITTO ALL’ALBO DEI FONDI PENSIONE AL N0 1143

 

STATUTO

Approvato con decreto del Presidente della Repubblica n 929 del 21 aprile 1962

Modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 6 marzo 1972.

Modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 85 del 18febbraio 1978.

Modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 625 del 10 ottobre 1985.

Modificato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 ottobre 1993.

Modificato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 marzo 1994.

 

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art 1 - Denominazione del Fondo

Art. 2 - Sede e durata

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Modifiche dello Statuto

TITOLO Il - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Iscrizione, requisiti, decorrenza

Art. 6 - Comunicazioni della Banca al Fondo

TITOLO III - CONTRIBUZIONI ORDINARIE ED AGGIUNTIVE

Art. 7 - Contributo dei Partecipanti

Art. 8 - Contributo della Banca

Art. 9 - Variazione contribuzione

Art. 10 - Contribuzione aggiuntiva dei Partecipanti

Art. 11 - Contribuzione aggiuntiva e/o straordinaria della Banca

Art. 12 - Riscatto periodo rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 13 - Cessazione della partecipazione e prosecuzione volontaria

Art. 14 - Sospensione del rapporto di lavoro o della retribuzione - Partecipanti con rapporto di lavoro a tempo parziale

TITOLO IV - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 15- Organi del Fondo

Art. 16 - Assemblea - composizione - poteri

Art. 17 - Assemblea - convocazione - deliberazioni

Art. 18 - Consiglio dì Amministrazione - composizione - requisiti

Art. 19 - Collegio dei Sindaci - composizione - requisiti

Art. 20 - Consiglieri e Sindaci - durata delle cariche

Art. 21 - Norme per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci

Art. 22 - Sostituzione dei Consiglieri e/o dei Sindaci

Art. 23- Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio - convocazione - deliberazioni

Art. 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Art. 25 - Compiti del Collegio dei Sindaci

Art. 26 - Compiti e funzioni del Presidente e del Vice Presidente - Rappresentanza Legale del Fondo

TITOLO V - PROVENTI - PATRIMONIO - CONTABILITA’

Art. 27 - Proventi del Fondo - Imputazione

Art. 28 - Patrimonio del Fondo

Art. 29 - Investimento delle disponibilità del Fondo

Art. 30 - Imputazione dell’onere delle prestazioni

Art. 31 - Chiusura annuale dell’esercizio del Fondo

Art. 32 - Esame tecnico della situazione del Fondo -,rivalutazione delle pensioni

Art. 33 - Bilancio tecnico

Art. 34 - Divieto distrazione fondi

Art. 35 - Personale del Fondo e spese generali

TITOLO VI - PRESTAZIONI ORDINARIE

Art. 36 - Pensioni dirette (limiti di età, anzianità, invalidità o inabilità, differita)

Art. 37 - Pensioni indirette e di reversibilità

Art. 38 - Cumulo pensioni orfani di entrambi i genitori

Art. 39 - Misura delle pensioni dirette - maggiorazione per figli inabili

Art. 40 - Misura delle pensioni indirette e di reversibilità

Art. 41 - Decorrenza delle pensioni - 13A mensilità

Art. 42 - Modalità di pagamento delle pensioni

Art. 43 - Cessazione dal servizio - restituzione contributi

Art. 44 - Prestazioni "una tantum" agli orfani

TITOLO VII - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 45 - Liquidazione di un capitale - rendita vitalizia

Art. 46 - Liquidazione ai congiunti e/o agli eredi

Art. 47 - Onere pagamento - imputazione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Posizione nel Fondo dei Partecipanti e Pensionati al 1°/1/89

Art. 49 - Determinazione della pensione dei Partecipanti ante 1~ gennaio 1989 - incremento pensione maturata

Art. 50 - Incremento pensioni in corso al 31/12/88

Art. 51 - Restituzione contributi ai cessati assunti ante 10/1/89

Art. 52 - Prosecuzione volontaria dei Partecipanti cessati ante 10/1/89

Art. 53 - Imposte e tasse

Art. 54 - Carattere alimentare e inalienabilità delle prestazioni

Art. 55 - Divieto di operazioni di credito

Art. 56 - Decorrenza delle disposizioni del presente statuto

TITOLO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE AI NUOVI ISCRITTI ALLA SEZIONE B

Art. 57 - Ambito di applicazione

Art. 58 - Adesione

Art. 59 - Contribuzione alla Sezione B

Art. 60 - Posizione individuale e rendiconto

Art. 61 - Prestazioni della Sezione B

Art. 62 - Requisiti per il pensionamento

Art. 63 - Premorienza e invalidità

Art. 64 - Quote di TFR e regime di anticipazione delle stesse

Art. 65 - Trasferibilità delle posizioni

Art. 66 - Perdita dei requisiti di iscrizione al Fondo

Art. 67 - Norma Finale

Titolo I

COSTITUZIONE

ART. 1

  1. Il "Fondo di Previdenza del Personale della Banca Nazionale del Lavoro", riconosciuto con D.P.R. n. 929 del 21/4/62, assume la denominazione di "Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro". Il "Fondo" ha personalità giuridica privata ed è regolato dalle norme del presente Statuto.

  2. Per brevità di dizione negli articoli seguenti:

il "Fondo Pensioni del Personale della Banca Nazionale del Lavoro" è indicato con la denominazione "Fondo";

- la "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A." è indicata con la denominazione "Banca";

- l’accordo siglato in data 30 ottobre 1997, istitutivo della sezione B del Fondo, è indicato convenzionalmente come "Accordo";

- gli appartenenti al personale della Banca iscritti alla Sezione A o alla Sezione B del Fondo e in attività di servizio vengono indicati convenzionalmente come " Partecipanti";

- gli ex appartenenti al personale della Banca, o loro aventi causa a norma del presente Statuto, che fruiscono di pensione della Sezione A o della Sezione B del Fondo vengono indicati convenzionalmente come " Pensionati";

- gli ex appartenenti al personale della Banca che esercitano la facoltà di cui al successivo art. 13, 2~ comma, vengono indicati convenzionalmente come "Aggregati";

- gli ex appartenenti al personale della Banca in attesa di pensione differita al compimento dei prescritti limiti di età vengono indicati convenzionalmente come "Differiti";

- i Partecipanti, i Pensionati, gli Aggregati e i Differiti possono essere congiuntamente indicati come "Iscritti";

- il Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni viene indicato convenzionalmente come "Decreto".

ART. 2

1. La sede del Fondo è in Roma , Via Cristoforo Colombo 283/A.

2. La durata del Fondo è illimitata. L’eventuale scioglimento è regolamentato dai successivi articoli 16, 17 e 24.

ART. 3

1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli che seguono:

per la Sezione A:

a) pensioni dirette ai Partecipanti il cui rapporto di lavoro con la Banca venga risolto e che abbiano raggiunto determinati limiti di età e/o di contribuzione al Fondo ovvero siano riconosciuti invalidi o inabili, secondo le norme previste dal successivo art. 36;

b) pensioni indirette agli aventi diritto, in caso di morte del Partecipante, secondo le norme previste dal successivo art. 37;

c) pensioni di reversibilità agli aventi diritto, in caso di morte del Pensionato, secondo le norme previste dal medesimo ari. 37.

Le prestazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) vengono riconosciute - alle stesse condizioni e in presenza dei medesimi requisiti - anche agli Aggregati e ai Differiti e loro aventi causa ai sensi del presente Statuto, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 36 e 37;

per la Sezione B:

prestazioni in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo IX del presente Statuto.

2. Le suddette prestazioni sono indipendenti ed aggiuntive rispetto a quelle previste da qualsiasi altra forma di previdenza, ivi compresa l’assicurazione generale obbligatoria.

ART. 4

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate osservata la procedura prevista nei successivi articoli 16,17 e 24.

Titolo Il

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 5

1. Sono iscritti alla Sezione A del Fondo tutti coloro che, a partire dal 1~ gennaio 1957, sono stati assunti dalla Banca con rapporto di lavoro regolato dalle norme contrattuali delle aziende di credito e finanziarie vigenti in Italia, superato il periodo di prova e con effetto dal giorno dell’assunzione. Sono iscritti alla Sezione B , a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, i lavoratori assunti dalla Banca a partire dal 28 aprile 1993 e comunque non iscritti alla Sezione A.

Per gli iscritti alla Sezione B le disposizioni relative sono indicate nel Titolo IX del presente Statuto. Per quanto non previsto espressamente dal titolo IX si applicano, se compatibili, le disposizioni degli altri titoli.

Non sono iscritti

a) coloro che all’atto dell’assunzione abbiano un’età tale da non poter maturare, fino al raggiungimento dell’età minima prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia dalle norme di legge in materia di assicurazione obbligatoria vigenti per il personale della Banca, un periodo di servizio in Banca almeno pari a quello minimo di partecipazione al Fondo necessario per aver diritto alla pensione di cui al successivo art. 36, 1 comma, punto 1). Tale esclusione non opera nei riguardi di chi si trovi, all’atto dell’assunzione, in posizione di Aggregato;

b) gli assunti a tempo determinato o per incarichi speciali;

c) qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato si trasformi a tempo indeterminato con effetto retroattivo, gli interessati possono ottenere - con richiesta scritta da presentare al Fondo entro il termine di decadenza di novanta giorni dall’avvenuta trasformazione del rapporto - che l’iscrizione al Fondo venga retrodatata per un uguale periodo, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

2. In deroga a quanto stabilito nel precedente punto a), hanno diritto di ottenere l’iscrizione al Fondo - presentando motivata domanda scritta al Consiglio d’Amministrazione entro il termine di decadenza di 120 giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro con la Banca - coloro che al momento dell’assunzione - pur avendo superato l’età di cui al citato punto a) - siano in condizioni di maturare, durante il servizio in Banca, un’anzianità complessiva di partecipazione al Fondo almeno pari al periodo minimo richiesto per aver diritto alla pensione di cui al successivo art. 36, 1~ comma, punto 1) avvalendosi, alternativamente o cumulativamente, delle seguenti possibilità:

a) esercizio dell’opzione prevista dalla Legge 26/2/1982 n. 54 (ed eventuali successive modificazioni) o di altra analoga facoltà prevista da norme di legge e/o di contratto;

b) trasferimento al Fondo, con conseguente riconoscimento della relativa anzianità contributiva, della propria posizione individuale maturata presso altra analoga forma previdenziale complementare sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o di altro Dicastero designato per legge);

c) riconoscimento dell’anzianità contributiva relativa ad un pregresso periodo di iscrizione al Fondo, con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite ai sensi del successivo art. 43 (o dell’art.40 dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Nazionale del Lavoro vigente fino al 31/1 2/1 988), maggiorate dei relativi interessi al tasso tecnico del Fondo, da contabilizzare, ai fini del calcolo della pensione, secondo le norme del penultimo comma dell’art.27.

3. In deroga a quanto stabilito nel 1~ comma, punto b) del presente articolo, gli assunti con contratti di formazione e lavoro disciplinati dalla legge 12 dicembre 1984 n. 863 (e successive modificazioni) sono iscritti al Fondo in via transitoria - superato l’eventuale periodo di prova - con effetto dal giorno dell’assunzione. Qualora il rapporto di lavoro venga successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, l’iscrizione al Fondo diviene definitiva con effetto retroattivo; qualora invece il contratto di formazione e lavoro venga risolto, alla scadenza o anteriormente ad essa, si applicano le norme di cui all'art. 43.

4. E’ esclusa la possibilità di iscrizione al Fondo con effetto retroattivo rispetto alla data di assunzione in Banca, salvo quanto previsto nel 10 comma, lett. a) e b), e fermo restando quanto stabilito nel 20 comma, lett. b) e c), del presente articolo. E’ comunque in facoltà di ogni Partecipante ottenere all’atto dell’assunzione - nei termini e con le modalità stabilite nel predetto 20 comma - il riconoscimento dell’anzianità contributiva maturata presso altra analoga forma previdenziale complementare sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o di altro Dicastero designato per legge) o di quella relativa ad un eventuale pregresso periodo di iscrizione al Fondo.

5. Le disposizioni del presente Statuto costituiscono parte integrante delle norme che regolano il rapporto di lavoro corrente tra la Banca e il suo personale e, pertanto, la partecipazione al Fondo è obbligatoria per tutti i componenti il personale stesso, salvo le esclusioni di cui al primo comma e fatta eccezione per coloro che all’atto della assunzione in Banca, a norma dì eventuali disposizioni di legge al momento vigenti, optino per il mantenimento dell’iscrizione ad altra analoga forma previdenziale complementare sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o di altro Dicastero designato per legge).

ART. 6

1. La Banca dà comunicazione al Fondo di ogni assunzione di personale, indicando per ciascun Partecipante i dati anagrafici ed ogni altro elemento necessario per determinare la posizione dello stesso nel Fondo, nonché la retribuzione lorda, di cui al successivo art. 7, sulla quale debbono essere calcolati i contributi da versare al Fondo.

2. Essa dà inoltre comunicazione delle variazioni successivamente intervenute per tutti i Partecipanti.

 

Titolo III

CONTRIBUZIONI ORDINARIE ED AGGIUNTIVE

ART. 7

1. I Partecipanti sono tenuti a versare al Fondo un contributo ordinario nella misura deI 2% dell’ammontare del proprio trattamento economico globale annuo determinato secondo le norme vigenti all0 gennaio 1989 in materia di assicurazione generale obbligatoria (art. 12 L. 30/4/69 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni intervenute sino alla predetta data).

2. Tale contributo viene trattenuto dalla Banca all’atto del pagamento delle retribuzioni e contemporaneamente accreditato al Fondo.

ART. 8

La Banca corrisponde al Fondo un proprio contributo ordinario pari al 4% della retribuzione globale annua dei Partecipanti, come indicata nell’art. 7, da accreditarsi nella stessa data di cui al medesimo articolo.

ART. 9

La misura delle contribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 può essere variata su delibera del Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto previsto nei successivi articoli 32 e 33, previo parere favorevole dell’Assemblea e della Banca nonché approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 10

1. I Partecipanti che, in costanza del rapporto di lavoro con la Banca, intendano versare al Fondo contribuzioni percentuali volontarie per maturare all’atto del pensionamento le prestazioni aggiuntive di cui al successivo Titolo VII, devono inviare apposita comunicazione scritta al Fondo specificando espressamente la percentuale fissa aggiuntiva di contributi, non superiore a quella di cui all’ad. 7, che vogliono versare.

2. Tale facoltà può essere esercitata, secondo le modalità tecnico/amministrative che saranno stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione, per periodi contributivi non inferiori a cinque anni continuativi.

ART. 11

1. Fermo restando il contributo di cui all’ad. 8, la Banca può versare a favore dei Partecipanti - ai fini delle prestazioni aggiuntive di cui al successivo Titolo VII - contribuzioni aggiuntive secondo modalità tecnico/amministrative da concordare con il Consiglio di Amministrazione tenendo comunque conto degli aspetti di solidarietà previsti dalla struttura attuariale del Fondo.

2. La Banca può versare a favore dei Pensionati contributi straordinari al fine di incrementare le relative prestazioni secondo modalità e con criteri da concordare con il Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

1. Nel caso di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo previsto all’art. 5 1° comma lett. b), il richiedente deve versare al Fondo per il periodo di retrodatazione i contributi personali maggiorati degli interessi al tasso di rendimento netto del patrimonio del Fondo accertato nell’ultimo esercizio precedente l’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; detto saggio non potrà comunque essere inferiore al tasso tecnico del Fondo. La Banca, a sua volta, è tenuta a corrispondere al Fondo, con gli stessi criteri, i contributi di sua competenza.

2. Nel caso di trasferimento al Fondo, all’atto dell’assunzione del Partecipante, della posizione da questi maturata presso altra analoga forma previdenziale complementare sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o di altro dicastero designato per legge), le somme all’uopo trasferite vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione fra i conti statutari di cui all’art. 27 lett. a) e b) secondo le proporzioni di tempo in tempo esistenti fra i contributi di cui all’ari. 7 e quelli di cui all’ari. 8, tenendo conto dei riflessi che ha avuto per il Fondo la ritardata percezione delle somme stesse, al fine di garantire che le somme in tal modo affluite abbiano ai fini pensionistici un peso ed una ripartizione corrispondenti alle contribuzioni via via versate dagli altri Partecipanti e dalla Banca.

ART. 13

1. La partecipazione e la contribuzione al Fondo cessano nel momento in cui si verifica l’estinzione del rapporto di lavoro con la Banca.

2. Il Partecipante cessato dal servizio senza diritto a pensione immediata a norma dell’art.36 può tuttavia ottenere - qualora abbia maturato almeno un anno di partecipazione e contribuzione al Fondo in via non transitoria e presenti al Fondo richiesta scritta entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro - di proseguire volontariamente la contribuzione con l’osservanza delle disposizioni contenute nel successivo art. 14, 30comma, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e/o di contribuzione al Fondo necessari per avere diritto alla pensione di cui all’ari. 36.

3. Qualora il versamento delle contribuzioni volontarie di cui al precedente comma venga interrotto o anche solo ritardato per due volte consecutive oltre la fine del mese di competenza, l’interessato decade dal diritto alla prosecuzione volontaria; ai fini delle prestazioni del Fondo, la posizione acquisita a tale momento viene correlativamente definita secondo le norme del presente Statuto.

4. In alternativa a quanto stabilito nel secondo comma, il Partecipante può ottenere - presentando al Fondo richiesta scritta entro lo stesso termine di decadenza - il trasferimento della propria posizione previdenziale ad altra analoga forma previdenziale complementare sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (o di altro Dicastero designato per legge). Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce in via generale- tenuto conto dei criteri di formazione del bilancio tecnico di cui all’ari. 33- le modalità di determinazione dell’importo da trasferire, ai fini della ricostituzione della posizione individuale, che non potrà comunque essere inferiore alla somma dei contributi inscritti al nome del Partecipante nel Conto Individuale di cui all’art. 27 lett. a), maggiorata dei relativi interessi al tasso tecnico del Fondo.

5. La facoltà di cui al comma precedente è concessa, a parità di condizioni, anche agli Aggregati, agli iscritti al Fondo in via transitoria a norma dell’art.5, 3° comma e ai Differiti ai sensi dell’art.36, 10 comma, punto 4).

 

ART. 14

1. E’ esclusa la possibilità di partecipazione al Fondo senza contribuzione.

2. In ogni caso di sospensione del rapporto di lavoro o della retribuzione la partecipazione al Fondo e la corresponsione dei contributi sia da parte della Banca sia da parte del Partecipante è sospesa per ugual durata.

3. I Partecipanti possono tuttavia ottenere, con domanda scritta da presentare al Fondo entro il termine di decadenza di 30 giorni dall’inizio della sospensione, di continuare in proprio il versamento dei contributi ordinari personali e di quelli di competenza della Banca. Detti contributi saranno calcolati, secondo le misure percentuali vigenti all’atto dei singoli versamenti, sulla base dell’intero trattamento economico, come definito all’art. 7, fruito all’atto della sospensione e aggiornato con le successive variazioni dovute a meccanismi di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e/o a rinnovi contrattuali.

4. Il Partecipante che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo e non eserciti la facoltà di cui al terzo comma, può ottenere il ripristino della posizione nel Fondo, come se la partecipazione non fosse stata sospesa, verso presentazione al Fondo di richiesta scritta entro il termine di decadenza di 90 giorni dai rientro in servizio ovvero all’atto dell’estinzione dei rapporto quando questa si verifichi in luogo della riammissione in servizio.

5. In caso di morte del Partecipante la facoltà di cui al comma precedente potrà essere esercitata dai congiunti aventi diritto alla pensione di reversibilità.

6. Per eventuali periodi di richiamo alle armi senza assegni, qualora i Partecipanti effettuino - nei termini di cui ai precedenti comma 3 e 4 - il versamento dei contributi personali, la Banca è tenuta a corrispondere al Fondo i contributi di sua competenza.

7. Qualora a sospensione della partecipazione ai Fondo avvenga per passaggio del Partecipante - su richiesta della Banca e con l’assenso dei medesimo ovvero in base a disposizioni di legge - al servizio di altro Ente e il Partecipante eserciti la facoltà di cui ai suddetti comma 3 e 4 versando i contributi personali, la Banca medesima è tenuta a corrispondere al Fondo i contributi di sua competenza.

8. I Partecipanti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono ottenere con domanda scritta al Fondo di effettuare in proprio - con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda - il versamento dei contributi personali e della Banca sulla differenza tra il trattamento economico globale che sarebbe loro spettato in vigenza di rapporto di lavoro a tempo pieno e quello percepito in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale.

9. Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce in via generale le modalità tecnico/amministrative per l’esercizio delle facoltà previste dal presente articolo. In ogni caso, qualora il pagamento dei contributi non venga effettuato entro la fine del mese di competenza, il relativo importo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso di rendimento netto del patrimonio del Fondo accertato nell’ultimo esercizio precedente il mese di riferimento; detto tasso non potrà comunque essere inferiore al tasso tecnico del Fondo.

Titolo IV

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

ART. 15

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- 11 Collegio dei Sindaci.

 

ART. 16

1. L’Assemblea è composta dai Partecipanti, dai Pensionati titolari di pensione diretta e dagli Aggregati.

2. L’Assemblea delibera in merito:

a) alla elezione dei propri Rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci secondo le previsioni degli articoli 18 e 19;

b) al parere vincolante da dare sulle proposte del Consiglio di

Amministrazione relative alle eventuali variazioni delle contribuzioni ordinarie di cui all’art.9 e/o della percentuale per il calcolo della pensione indicata nell’art.39;

c) alle modifiche del presente Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione (art. 24 lett. h);

d) all’eventuale scioglimento del Fondo ed alla destinazione delle eventuali disponibilità residue, su proposta del Consiglio di Amministrazione (art. 24 lett. i);

e) all’approvazione annuale dello stato dimostrativo dei conti di cui al successivo art. 31.

3. L’Assemblea si pronuncia mediante votazione diretta e segreta e - salvo che per le elezioni di cui alla precedente lett. a) - "ad referendum".

4. Per le deliberazioni di cui alla precedente lett. b) hanno diritto al voto soltanto i Partecipanti e gli Aggregati.

5. Per l’efficacia delle deliberazioni di cui alle precedenti lett. b), c) e d) o che comunque importino maggiori oneri per la Banca, è necessario che le proposte del Consiglio di Amministrazione vengano approvate, preventivamente o successivamente, anche dalla Banca stessa.

ART. 17

1. L’Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci mediante apposito avviso nel quale devono essere indicati la data della votazione e gli argomenti sui quali, ai sensi del precedente articolo, gli aventi diritto al voto sono chiamati a pronunciarsi.

2. Le norme e le modalità di invio dell’avviso e di svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto da apposito Regolamento.

3. L’Assemblea è validamente costituita quando partecipi al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto mediante delega.

4. Le deliberazioni di cui al precedente art. 16, 20 comma, punti b) e c) sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi sempreché il numero dei voti favorevoli risulti almeno pari ad un terzo degli aventi diritto al voto; quelle di cui al citato art. 16, 2° comma, lett. e) sono adottate a maggioranza dei voti validi.

5. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo e per la destinazione delle eventuali disponibilità residue, le deliberazioni dell’Assemblea devono essere adottate con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

6. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente prese ed approvate ai sensi del presente Statuto obbligano tutti gli appartenenti al Fondo.

ART. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da dieci membri, dei quali:

a) cinque nominati dalla Banca;

b) cinque eletti, di cui:

- quattro dai Partecipanti ed Aggregati;

- uno dai Pensionati titolari di pensione diretta, scelto fra gli appartenenti a tale categoria.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

ART. 19

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri, dei quali:

a) due nominati dalla Banca;

b) due eletti , di cui uno da Partecipanti ed Aggregati e uno eletto dai Pensionati titolari di pensione diretta.

2. E’ causa di ineleggibilità o di decadenza la parentela od affinità entro il quarto grado con gli amministratori.

3. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente.

4. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione.

5. La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente, anche telefonicamente.

6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre Sindaci.

7. Le riunioni del Collegio sono valide anche nel caso di mancata convocazione quando tutti i Sindaci siano presenti.

8. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

9. Le deliberazioni del Collegio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte.

10. Il Collegio Sindacale deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

1. La carica di Consigliere e di Sindaco ha durata quadriennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Alla scadenza, Consiglieri e Sindaci restano comunque in carica fino al momento in cui il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci sono stati ricostituiti. L’insediamento dei nuovi Organi collegiali avviene non oltre 60 giorni dalla predetta scadenza: qualora entro tale termine la Banca non abbia provveduto alla designazione dei membri di sua competenza, si intendono confermati quelli rimasti in carica.

2. Il non intervento a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione senza giustificato motivo è causa di decadenza dalla carica di Consigliere e di Sindaco.

3. Le cariche elettive di Consigliere e di Sindaco non sono retribuite se ricoperte da iscritti al Fondo.

 

ART. 21

L’elezione dei Consiglieri e del Sindaco la cui nomina spetta ai Partecipanti, agli Aggregati e ai Pensionati titolari di pensione diretta, si svolge secondo le norme previste da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

1. Qualora un Consigliere o un Sindaco venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo:

- se trattasi di un membro nominato dalla Banca, la stessa provvede alla sostituzione entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del Consiglio;

- se trattasi di membro elettivo, gli subentra colui che, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nella votazione è risultato il primo dei non eletti; in caso di parità di voti chi ha una maggiore età. Qualora ciò non sia possibile dovrà procedersi a una nuova elezione limitatamente al posto vacante.

2. In ogni caso il sostituto dura in carica fino all’epoca in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il sostituito.

3. La risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca per giusta causa, giustificato motivo o per dimissioni senza immediato diritto a pensione costituisce causa di decadenza dalla carica per Consiglieri e Sindaci.

ART. 23

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente scelto tra i rappresentanti della Banca ed un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti dei Partecipanti ed Aggregati e, per ogni seduta, un Segretario.

2. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio deve procedere alla sostituzione entro il termine di trenta giorni.

3. Il Consiglio si riunisce di massima con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno oppure quando la convocazione venga richiesta da almeno quattro membri del Consiglio.

4. La convocazione è fatta mediante invito personale spedito almeno dieci giorni prima della seduta, a mezzo lettera raccomandata indirizzata a ciascun Consigliere e Sindaco. L’invito deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.

5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, almeno due giorni prima della seduta. Nel telegramma di convocazione può essere omessa la comunicazione dell’ordine del giorno; ma di esso deve essere data conoscenza ai Consiglieri all’inizio della seduta.

6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sei Consiglieri.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, quando tutti i Consiglieri ed i Sindaci siano presenti.

8. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. E’ richiesta invece una maggioranza dei 2/3 dei presenti per le seguenti deliberazioni:

• compilazione dello stato dimostrativo dei conti;

• approvazione dei regolamenti elettorali;

• formulazione di proposte per l’eventuale scioglimento del Fondo e per la destinazione delle disponibilità residue;

• formulazione di proposte per eventuali modificazioni delle norme dello Statuto;

• modifica delle prestazioni;

• utilizzo delle disponibilità del Fondo in investimenti immobiliari e azionari.

9. Alle riunioni del Consiglio assiste, in qualità di esperto, il Direttore del Fondo.

10. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi presiede la riunione e dal Segretario.

 

ART. 24

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, conformemente alla legge ed al presente Statuto.

2. In particolare spetta al Consiglio di deliberare in ordine:

a) all’impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali trasformazioni di impiego avendo di mira le finalità del Fondo;

b) alla determinazione dei criteri tecnici per il calcolo delle riserve matematiche; c) alla redazione del bilancio di esercizio di cui al successivo art. 31; d) alla designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza del Fondo, stabilendone la facoltà, ed al conferimento di delega per determinati atti o categorie di atti;

e) alla determinazione ,con apposito Regolamento , delle modalità che debbono essere seguite nelle votazioni

f) alla eventuale variazione delle contribuzioni ordinarie (art. 9) e/o della percentuale per il calcolo della pensione prevista all’art. 39, previo parere favorevole dell’Assemblea e della Banca;

g) alla destinazione delle eventuali eccedenze patrimoniali (art:32, 30 e 45 Gomma);

h) alla formulazione di proposte per eventuali modificazioni delle norme del presente Statuto (art. 16 lett. c);

i) alla formulazione di proposte per l’eventuale scioglimento del Fondo e per la destinazione delle eventuali disponibilità residue (art. 16, lett. D);

j) alla determinazione del tipo di gestione delle risorse e delle prestazioni, agli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione, all’informazione agli iscritti ed alle comunicazioni all’Organo di Vigilanza circa eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari.

ART. 25

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’amministrazione del Fondo secondo le leggi vigenti e le istruzioni degli Organi di Vigilanza e tutela.

ART. 26

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e di fronte ai terzi;

b) convoca l’Assemblea ed il Consiglio e stabilisce gli ordini del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle eventuali richieste formulate dai Consiglieri;

c) esercita ogni altra attribuzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice Presidente assume a tutti gli effetti l’ufficio del Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché, nel caso di sua cessazione dalla carica, fino alla data dell’elezione del suo successore.

3. Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l’ufficio del Presidente è tenuto a tutti gli effetti dal Consigliere più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, più anziano d’età.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del sostituito.

Titolo V

PROVENTI - PATRIMONIO - CONTABILITA’

ART. 27

1. I proventi a disposizione della sezione A del Fondo sono:

a) i contributi ordinari, di competenza dei Partecipanti a norma degli articoli 7,12 e 14, i quali vengono iscritti in un conto denominato "Conto individuale" al nome dei Partecipanti stessi;

b) i contributi ordinari e straordinari di competenza della Banca a norma degli articoli 8,11 2~ comma, 12 e 14 i quali vengono accreditati in un conto denominato "Conto generale";

d) i contributi volontari eventualmente versati dai Partecipanti ai sensi dell’art.10 e i contributi aggiuntivi eventualmente versati dalla Banca a favore dei Partecipanti. Sia i contributi volontari sia quelli aggiuntivi vengono accreditati in un conto denominato "Conto aggiuntivo individuale" al nome dei Partecipanti stessi;

e) i contributi volontari eventualmente versati dagli Aggregati ai sensi degli articoli 13 e 14, i quali vengono ripartiti fra il "Conto individuale" al nome degli interessati ed il "Conto generale" nelle stesse proporzioni esistenti, al momento del versamento, fra i contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

e) i redditi derivanti dall’impiego del proprio patrimonio;

f) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e per qualsiasi titolo derivanti.

2. I mezzi di cui alle lettere e) ed f) vengono accreditati nel "Conto generale".

3. Le somme provenienti dal trasferimento al Fondo di posizioni pensionistiche maturate dai Partecipanti presso altre analoghe forme previdenziali complementari vengono inscritte nel "Conto individuale" al nome dei Partecipanti stessi e nel "Conto Generale" nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.12 secondo comma.

4. Le somme riversate al Fondo da ex Partecipanti nel caso di riassunzione presso la Banca previste all’art. 5, secondo comma lett. c) e 4°comma vengono inscritte, con i relativi interessi, nel "Conto Individuale" al nome del Partecipante stesso.

5. I proventi a disposizione della Sezione B del Fondo sono:

a) i contributi di cui all’articolo 59;

b) i redditi derivanti dall’impiego del proprio patrimonio;

c) gli importi derivanti dal trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione;

d) i proventi straordinari di qualsiasi specie, da chiunque e per qualsiasi titolo conferiti.

ART. 28

Il patrimonio del Fondo è costituito distintamente:

a) dalla somma dei saldi del "Conto generale", del "Conto individuale" e del "Conto aggiuntivo individuale" (Sezione A);

b) dalla somma delle posizioni individuali degli iscritti di cui all’articolo 60 (Sezione B).

ART. 29

1. Le disponibilità del Fondo vengono investite distintamente per le due Sezioni dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere della Banca -avendo di mira le finalità istituzionali del Fondo stesso, preferibilmente nelle seguenti forme:

- in titoli di Stato o da esso garantiti italiani ed esteri;

- in titoli obbligazionari e azionari di primari Enti e/o Società quotate in Borsa, di largo mercato, italiani ed esteri;

- in quote di primari Fondi comuni di investimento italiani ed esteri;

- in stabili e terreni urbani, fondi agricoli, anche sotto forma di quote o azioni;

- in depositi fruttiferi presso la Banca.

Il parere della Banca si intende favorevole ove non sia reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, corredata di ogni elemento di valutazione disponibile, per gli investimenti immobiliari ed entro sette giorni per gli investimenti mobiliari. Nell’ipotesi di parere non favorevole il Consiglio di Amministrazione del Fondo, prese in esame e verbalizzate le motivazioni addotte dalla Banca, può confermare definitivamente la decisione di investimento con delibera motivata da portare contestualmente a conoscenza della Banca stessa.

2. I titoli facenti parte del patrimonio del Fondo vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca. Sulle somme liquide depositate presso la stessa viene corrisposto un interesse non inferiore al più elevato fra quelli che la Banca pratica alla migliore clientela e/o al Personale.

ART. 30

L’onere per il pagamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo viene imputato per gli iscritti alla Sezione A al "Conto generale" della Sezione A al quale viene trasferito, all’atto della liquidazione delle prestazioni stesse, il saldo del "Conto individuale" dell’ex Partecipante alla Sezione A. La modalità di erogazione delle rendite per gli ex partecipanti della Sezione B viene definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 31

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio del Fondo e si provvede, ai sensi dell’art.24, a redigere il bilancio di esercizio costituito da:

- stato patrimoniale Sezione A;

- stato patrimoniale Sezione B;

- conto economico Sezione A;

- conto economico Sezione B;

- nota integrativa;

da sottoporre a certificazione da parte di una Società di revisione e da approvare dall’Assemblea Accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci. Successivamente, il bilancio di esercizio viene portato a conoscenza della Banca nonché del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ART. 32

1. Ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione Io reputi necessario, e comunque almeno ogni due anni, viene effettuato un esame tecnico della situazione della Sezione A del Fondo.

2. Sulla base delle risultanze tecniche emerse, il Consiglio di Amministrazione delibera i provvedimenti eventualmente necessari per l’equilibrio del Fondo.

3. Correlativamente, il Consiglio di Amministrazione determina, nell’ambito delle disponibilità accertate, l’indice di rivalutazione - non superiore alla variazione dell’indice del costo della vita nel frattempo verificatasi - da applicare alle pensioni in corso e differite, alle prestazioni maturate al 31 dicembre 1988 dai Partecipanti e dagli Aggregati nonché - ai soli tini del calcolo della pensione - ai contributi accreditati al "Conto Individuale" previsto nell'art.27 lett. a) e d).

4. L’importo minimo delle pensioni di cui ai successivi articoli 39 e 40 viene correlativamente rivalutato con un’aliquota percentuale pari a quella suddetta maggiorata di non oltre un terzo.

5. In caso di gestione diretta delle prestazioni della Sezione B, il Consiglio di Amministrazione effettua anche un esame tecnico della situazione della stessa Sezione B.

ART. 33

1. Ad intervalli non superiori a quattro anni si procede, relativamente alla Sezione A del Fondo, alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo allo scopo di verificare l’equilibrio tra patrimonio e riserve matematiche e, in base alle risultanze, il Consiglio di Amministrazione adotta o propone, secondo le norme del presente Statuto, i provvedimenti che giudica opportuni e/o necessari.

2. Copia del bilancio tecnico verrà trasmessa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e alla Banca.

ART. 34

Le somme inscritte in qualsiasi conto del Fondo non possono essere distratte per fini diversi da quelli determinati dal presente Statuto.

ART. 35

La Banca mette a disposizione del Fondo il Personale direttivo ed esecutivo necessario al funzionamento del Fondo stesso assumendo a proprio carico il relativo trattamento; così pure assume a proprio carico le spese generali inerenti all’ordinaria amministrazione del Fondo.

Titolo VI

PRESTAZIONI ORDINARIE

ART. 36

1. Le prestazioni ordinarie del Fondo sono:

1) Pensione per limiti di età: viene riconosciuta al Partecipante che cessi dal servizio presso la Banca dopo aver raggiunto i requisiti di età stabiliti dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, purché abbia partecipato e contribuito al Fondo per un periodo almeno pari a quello minimo previsto - all’atto dell’assunzione- dall’assicurazione stessa per aver diritto alla pensione per tale titolo;

2) Pensione di anzianità: viene riconosciuta al Partecipante che cessi dal servizio a qualunque età a condizione che abbia maturato il diritto al riconoscimento della pensione di anzianità agli effetti dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sia trascorso un periodo di partecipazione e contribuzione al Fondo almeno pari a quello contemplato nel punto 1). L’importo della pensione, calcolato secondo l’art.39 l° comma, maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, viene ridotto mediante coefficienti demografico-finanziari determinati, in via generale, in funzione del tasso tecnico del Fondo e del periodo mancante al raggiungimento dei requisiti di età indicati al punto 1). Il Partecipante può tuttavia optare per il differimento della pensione, senza decurtazione, ai sensi del successivo punto 4) dandone comunicazione scritta al Fondo entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla cessazione dal servizio. L’opzione è irrevocabile;

3) Pensione di invalidità o di inabilità: viene riconosciuta al Partecipante che cessi dal servizio a qualunque età in stato di invalidità : viene riconosciuta al Partecipante che cessi dal servizio a qualunque età in stato di invalidità - sopravvenuta o aggravata rispetto all’inizio del rapporto di lavoro- o di inabilità senza aver raggiunto i requisiti di età di cui al precedente punto 1), purché:

a) sia trascorso un anno intero di partecipazione e contribuzione al Fondo ed abbia ottenuto od ottenga - con decorrenza non posteriore al termine di decadenza di novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro - il riconoscimento dell’assegno di invalidità o della pensione di inabilità agli effetti dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; la pensione del Fondo ha la stessa decorrenza delle prestazioni della predetta assicurazione.

Qualora il Partecipante abbia maturato un’anzianità di partecipazione e contribuzione al Fondo superiore ad un anno intero ma non abbia titolo all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità a carico dell’assicurazione obbligatoria per difetto dei requisiti contributivi oppure non abbia diritto alla pensione privilegiata dell’assicurazione stessa ma alla rendita secondo le norme che regolano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Fondo accerta - a domanda da presentarsi entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro - lo stato d’invalidità o di inabilità a mezzo di medico di sua fiducia negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti dalle vigenti leggi in tema di assicurazione obbligatoria nonché secondo le modalità di cui al successivo punto b). La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda;

b) abbia maturato il diritto alla pensione di anzianità agli effetti dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e presenti al Fondo domanda di invalidità o di inabilità entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il Fondo accerta lo stato d’invalidità o di inabilità a mezzo di medico di sua fiducia negli stessi limiti ed alle stesse condizioni previsti dalle vigenti leggi in tema di assicurazione obbligatoria. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda al Fondo.

In caso di contestazione del giudizio del medico di fiducia del Fondo, è chiamato a decidere, a domanda del Partecipante - da presentarsi entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della visita fatta dal predetto medico - un Collegio composto da tre medici, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due. In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dall’Ordine provinciale dei medici competente in base al luogo di residenza del richiedente. Il medico così designato presiede il Collegio.

Ai tini del mantenimento del diritto alle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) il Fondo ha facoltà di sottoporre a visita medica di revisione il Pensionato al quale sia stata riconosciuta la pensione di invalidità o di inabilità a seguito di accertamento autonomo.

In tal caso entro il termine di decadenza di novanta giorni dall’apposita comunicazione del Fondo, che verrà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione, il Pensionato dovrà sottoporsi alla visita medica di

revisione, salvo allo stesso il diritto, in caso di contestazione, di promuovere un giudizio collegiale con le modalità anzidette.

Il rifiuto a sottoporsi a visita medica comporta la perdita del diritto alla pensione di invalidità o di inabilità.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione i termini previsti nei predetti punti a) e b) possono essere prorogati per un periodo massimo di novanta giorni qualora l’interessato provi documentalmente di essere stato impossibilitato a provvedere entro detti termini in dipendenza della medesima malattia invalidante o per causa di forza maggiore.

Il diritto alla pensione di invalidità di cui alla precedente lett. a) l° cpv. si intende confermato automaticamente in caso di analoga conferma da parte dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Parimenti, il diritto alla pensione di invalidità o dì inabilità di cui alla medesima lett. a) 1° cpv. si estingue qualora venga revocato il diritto alle corrispondenti prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità o di inabilità è comunque subordinato alla restituzione da parte dell’interessato delle somme eventualmente percepite ai sensi dell’art.43 maggiorate degli interessi al tasso tecnico del Fondo;

4) Pensione differita: viene riconosciuta al Partecipante che sia cessato dal servizio prima del raggiungimento dei requisiti di età stabiliti nel precedente punto 1) senza esercitare la facoltà di cui al comma dell’art.13, purché abbia raggiunto un periodo di partecipazione e contribuzione al Fondo almeno pari a quello minimo previsto dall’assicurazione obbligatoria per aver diritto alla pensione di vecchiaia. In questo caso il pensionamento è differito al raggiungimento dei predetti limiti di età, salvo il caso di morte previsto nel penultimo comma dell’art.37 o che entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro si verifichi la condizione di invalidità o di inabilità di cui al precedente punto 3).

2. In luogo della pensione, il Partecipante che cessi dal servizio con diritto a pensione del Fondo immediata e definitiva può ottenere la liquidazione di un capitale pari - salvo diversa disposizione di legge - alla riserva matematica relativa alla pensione diretta spettante all’atto della cessazione dal servizio. Restano pertanto esclusi da tale opzione gli aventi diritto alla pensione di invalidità.

3. Analogamente, coloro che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca abbiano almeno trenta anni interi di partecipazione e contribuzione al Fondo ed ai quali manchino non più di cinque anni interi per il raggiungimento dei limiti di età previsti nel 1° comma punto 1) del presente articolo possono ottenere, in luogo della pensione differita, la liquidazione di un capitale calcolato secondo i criteri di cui al comma precedente e decurtato mediante coefficienti demografico-finanziari determinati, in via generale, in funzione del tasso tecnico del Fondo e del periodo mancante alla data del pensionamento.

4. Per l’esercizio dell’opzione di cui ai due commi precedenti il Partecipante dovrà presentare al Fondo richiesta scritta entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione del Fondo contenente i dati necessari per esercitare la scelta. L’opzione è irrevocabile.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo vengono riconosciute - a parità di requisiti e condizioni - anche agli Aggregati, come previsto all’art. 3 secondo comma.

6. Per il Partecipante al quale venga riconosciuta la condizione di lavoratore cieco ai fini della pensione di vecchiaia erogata dalla assicurazione obbligatoria, i limiti di età ed i periodi minimi di partecipazione e contribuzione al Fondo indicati nel presente articolo sono ridotti in misura pari a quella stabilita dalla predetta assicurazione obbligatoria.

7. Ai fini del conseguimento dell’anzianità di partecipazione e contribuzione al Fondo necessaria per il riconoscimento delle prestazioni previste nel presente articolo ed in quello successivo, ai Partecipanti che ne abbiano fatto richiesta vengono riconosciuti a norma degli articoli 5 e 12 anche i periodi di partecipazione e contribuzione ad altre forme previdenziali complementari o eventuali precedenti periodi di partecipazione al Fondo.

ART. 37

1. Nel caso di morte del Pensionato o del Partecipante, purché nei riguardi di quest’ultimo sia trascorso un anno intero di partecipazione e di contribuzione al Fondo, spetta una pensione al coniuge, ai figli che al momento della morte del Pensionato o Partecipante non abbiano superato l’età di diciotto anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro agli effetti dell’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti che siano a carico del Pensionato o del Partecipante al momento del decesso.

2. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a ventun anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l’Università.

3. La pensione di reversibilità spetta anche ai genitori che non siano già titolari di pensione diretta del Fondo, purché alla morte del Partecipante o del Pensionato essi risultino a suo carico e sempreché non vi siano né coniuge né figli o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione di reversibilità.

4. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che non siano già titolari di pensione diretta del Fondo, sempreché al momento della morte del Partecipante o del Pensionato risultino inabili al lavoro agli effetti dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e a suo carico.

5. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte del Partecipante o del Pensionato ed il compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

6. Per il diritto alle prestazioni del Fondo e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

7. Agli stessi fini s’intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali il Partecipante o Pensionato fu affidato come esposto.

8. Il riconoscimento del diritto alle prestazioni del Fondo a favore dei congiunti del Partecipante o del Pensionato è subordinato, sempreché sussistano le condizioni previste dal presente Statuto, ad analogo riconoscimento ai fini dell’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

9. Nel caso che non sussista diritto alla pensione erogata dall’assicurazione obbligatoria per difetto dei requisiti contributivi, i diritti di cui al precedente comma vengono riconosciuti qualora concorrano le altre condizioni previste dall’assicurazione obbligatoria medesima.

10. Il coniuge superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità quando siano stati pronunciati, con sentenza passata in giudicato ed annotata a termini di legge, Io scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione dello stesso, ovvero sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio per qualsiasi titolo ed in qualunque altro Stato e la sentenza sia stata delibata da un tribunale italiano e resa esecutiva oppure sia intervenuta la dichiarazione di nullità o l’annulla mento del matrimonio secondo le leggi italiane, salvo che gli sia stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità o a una quota della stessa a carico dell’assicurazione obbligatoria.

11. Il diritto alla pensione cessa:

a) per il coniuge superstite quando contragga nuovo matrimonio. Nella circostanza viene allo stesso liquidata una somma corrispondente a due annualità della pensione goduta;

b) per i fratelli celibi e le sorelle nubili quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

c) per i figli quando raggiungano i diciotto anni ovvero sia venuto meno lo stato di inabilità ovvero vengano meno - se studenti - le condizioni di cui al precedente secondo comma.

12. Il trattamento previsto nei commi precedenti si applica anche nel caso di morte dell’Aggregato o del Differito.

13. In luogo della pensione prevista nel presente articolo i congiunti aventi diritto alla pensione indiretta possono ottenere - con richiesta irrevocabile sottoscritta da tutti gli aventi diritto, da presentare al Fondo entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione del Fondo contenente i dati necessari per esercitare la scelta - la liquidazione di un capitale pari - salvo diversa disposizione di legge - alla riserva matematica relativa all’aliquota di pensione alla quale ciascun beneficiano ha diritto ai sensi del presente articolo e del successivo art. 40. lI capitale globalmente liquidato non potrà comunque superare l’importo che sarebbe spettato, a norma dell’art.36, al Partecipante deceduto.

ART. 38

E’ consentito il cumulo delle pensioni per gli orfani di entrambi i genitori già iscritti al Fondo.

ART. 39

1. L’importo annuo lordo della pensione di cui all’art. 36 è pari al 40% della somma dei contributi - comprensiva delle quote di rivalutazione previste dall’art. 32 - che risultano versati al nome del Partecipante o dell’Aggregato ed iscritti nel "Conto individuale" ai sensi delle lettere a) e d) dell’art.27.

Detta misura percentuale potrà essere variata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, correlativamente con le variazioni di contribuzione previste dall’art. 9 o indipendentemente dalle stesse, previo parere favorevole dell’Assemblea e della Banca , nonché approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

2. La pensione è aumentata di una somma pari al cinquanta per cento dell’importo della pensione minima immediata di cui al successivo comma 3 - rivalutabile a norma dell’art.32, 4°comma - per ogni figlio che risulti a carico del Pensionato e sia riconosciuto inabile al lavoro agli effetti dell’assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti o comunque abbia i requisiti soggettivi richiesti per tale riconoscimento.

3. L’importo lordo annuo della pensione di cui al primo comma del presente articolo non può comunque essere inferiore a L. 2.700.000 fatta eccezione per le pensioni difterite di cui all’art. 36, 1° comma, punto 4) per le quali l’importo minimo lordo annuo è fissato in L. 1.500.000.

4. Per coloro che hanno versato contribuzioni ridotte avendo prestato servizio in Banca in tutto o in parte ad orario ridotto, l’integrazione delle prestazioni del Fondo fino agli importi minimi di cui al comma precedente ed al penultimo comma del successivo art. 40 viene proporzionalmente ridotta, salvo il caso delle pensioni derivanti da morte, inabilità o invalidità del Partecipante o dell’Aggregato.

ART. 40

1. Le pensioni indirette e di reversibilità di cui all’art. 37 sono commisurate alle seguenti aliquote della pensione già liquidata al Pensionato o di quella maturata dal Partecipante (o Aggregato o Differito) deceduto, comprese le maggiorazioni di cui al secondo comma dell’art.39 finché spettanti:

a) il sessanta per cento al coniuge;

b) il venti per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il trenta per cento se hanno diritto a pensione solo i figli;

c) il trenta per cento a ciascun genitore superstite; d) il trenta per cento a ciascun fratello o sorella.

2. Le pensioni ai superstiti non possono in nessun caso essere né inferiori al sessanta per cento, né cumulativamente superiori all’intero ammontare della pensione cui sono commisurate, comprese le maggiorazioni predette.

3. L’importo lordo annuo delle pensioni ai superstiti, cumulativamente considerate, non può comunque essere inferiore a Lire 2.700.000, fatta eccezione per:

- le pensioni ai superstiti derivanti da pensione differita, le quali vengono sempre commisurate alla pensione diretta, percepita o maturata, da cui derivano eventualmente integrata all’importo minimo indicato per le pensioni difterite nell’art.39 penultimo comma;

- le pensioni dì reversibilità derivanti da quelle previste nell’ultimo comma dell’articolo precedente, per le quali l’integrazione al minimo è regolata dalle disposizioni ivi contenute.

4. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a chi ègià titolare di altra pensione del Fondo.

ART. 41

1. L’ammontare annuo della pensione calcolata ai sensi degli articoli 39 e 40 è suddiviso in dodici rate mensili.

2. Nel mese di dicembre viene inoltre corrisposta, non oltre il giorno 20, una tredicesima mensilità di pensione d’importo pari a quella dello stesso mese.

3. La pensione, sia essa diretta, indiretta o di reversibilità, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa per la quale la pensione viene liquidata - fermo quanto previsto all’art. 36, 1 comma, punto 3) - e cessa alla fine del mese in cui, per qualsiasi motivo, venga meno il diritto alla pensione.

4. Nel caso di pensioni differite di cui al 10 comma punto 4) dellart.36 le prestazioni vengono liquidate a domanda degli aventi diritto.

 

ART. 42

1. Le pensioni del Fondo vengono pagate con le modalità e periodicità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. La pensione viene versata a ciascun avente diritto o a persona munita dei poteri necessari.

3. Per il pagamento della pensione deve risultare certa l’esistenza in vita dell’avente diritto e, per il coniuge, la sussistenza dello stato vedovile, nonché, per gli invalidi e gli inabili, lo stato di invalidità o di inabilità ai sensi degli articoli 36 e 37.

ART. 43

1. In caso di cessazione dal servizio presso la Banca senza diritto alla pensione del Fondo, immediata o differita, viene liquidata al Partecipante che non eserciti le facoltà di cui al 2° e 4° comma dell’art.13 una somma pari ai contributi iscritti al suo nome nel "Conto individuale", maggiorati dei relativi interessi al tasso tecnico del Fondo fino alla data della liquidazione.

2. Nel caso di morte del Partecipante la somma di cui al primo comma del presente articolo viene liquidata agli eredi, sempreché non sia concessa pensione indiretta.

3. Qualora gli eredi siano congiunti che si trovino soggettivamente nelle condizioni richieste all’art. 37 per l’attribuzione della pensione indiretta, il Fondo provvede a corrispondere agli stessi una somma pari al doppio di quella determinata ai sensi del primo comma.

4. Al Partecipante che cessi dal servizio per superato periodo di conservazione del posto per malattia senza diritto a pensione immediata o differita, viene inoltre corrisposta una somma pari a quella determinata ai sensi del primo comma del presente articolo.

5. Le norme di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dell’Aggregato qualora si verifichi l’interruzione della contribuzione volontaria prevista dall’art. 13 prima della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione, immediata o differita, e l’interessato non eserciti, all’atto dell’interruzione, la facoltà di cui al S0comma dello stesso art. 13. Nel caso di morte dell’Aggregato o del Differito si applicano le disposizioni previste nel 2°comma del presente articolo.

ART. 44

Nel caso di morte del Partecipante o dell’Aggregato ai figli minori ed ai figli inabili di qualunque età che abbiano diritto alle prestazioni previste nell’art.37, o che comunque si trovino nelle condizioni soggettive richieste per ottenerle, viene corrisposta un’erogazione una tantum liquidata secondo i seguenti criteri:

a) qualora vi sia un solo figlio superstite, una somma pari a 50 volte l’importo ottenuto dividendo il totale dei contributi versati dai Partecipanti, ai sensi dell’art.7, nell’anno solare precedente il decesso per il numero dei Partecipanti in servizio al 31 dicembre del medesimo anno;

b) qualora vi siano due o più figli, una somma globale pari a quella di cui alla precedente lettera maggiorata del cinquanta per cento.

 

Titolo VII

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART. 45

1. Qualora all’atto della cessazione dal servizio del Partecipante risultino versati al suo nome nel "Conto Aggiuntivo Individuale" contributi volontari e/o aggiuntivi secondo il disposto degli articoli 10 e 11, viene allo stesso liquidato un capitale determinato rivalutando, con capitalizzazione composta, l’ammontare dei contributi accreditati nel predetto "conto" in base al 97% del tasso di rendimento netto del patrimonio del Fondo accertato in ciascuno degli esercizi intercorrenti tra il versamento dei contributi e la data di cessazione dal servizio.

2. In luogo del capitale previsto nel precedente comma, il Partecipante che cessi dal servizio con diritto a pensione del Fondo immediata e definitiva può ottenere - presentando al Fondo domanda scritta nei termini di cui all’art. 36, 4°comma - la liquidazione di una rendita vitalizia annua - rivalutabile a norma dellart.32, 3° comma - determinata dividendo il capitale di cui al primo comma per il valore di conversione calcolato in funzione dell’età del Partecipante e delle altre basi demografico-finanziarie adottate per la compilazione dell’ultimo Bilancio tecnico depositato.

3. Detta rendita viene suddivisa in 13 mensilità e corrisposta con le stesse modalità e scadenze previste per la pensione ordinaria di cui al titolo VI del presente Statuto.

ART. 46

Nel caso di morte del Partecipante il capitale come sopra liquidato viene corrisposto ai congiunti aventi diritto a pensione indiretta o, in mancanza, agli eredi.

ART. 47

L’onere per il pagamento del capitale o della rendita di cui ai precedenti articoli 45 e 46 viene imputato al "Conto generale" al quale viene accreditato, all’atto della cessazione dal servizio del Partecipante, il saldo del relativo "Conto Aggiuntivo Individuale".

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 48

1. Tutti i dipendenti in servizio presso la Banca che al 31/1 2/1 988 risultano iscritti al Fondo Pensioni per il Personale della Banca Nazionale del Lavoro, rimangono iscritti al Fondo conservando la posizione partecipativa e contributiva maturata alla predetta data.

2. Così pure mantengono la loro posizione nei riguardi del Fondo tutti coloro che alla data del 31/12/1998 risultano titolari delle prestazioni del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Nazionale del Lavoro o in attesa di pensione differita.

ARI. 49

1. La pensione annua dei Partecipanti assunti in servizio prima del 1~ gennaio 1989 sarà così costituita:

a) per il periodo di partecipazione e contribuzione sino al 31 dicembre 1988, dalla quota di pensione maturata a tale data e calcolata secondo le norme dello Statuto del Fondo Pensioni all’epoca vigente, escluse quelle relative all’importo minimo di pensione. L’ammontare della predetta quota viene incrementato, a far tempo dal 1°/1/1989, del 25% e viene poi reso noto a tutti i Partecipanti interessati;

b) per il periodo di partecipazione e contribuzione a partire dal 1° gennaio 1989, da una quota determinata a norma dellart.39 del presente Statuto.

2. Alla pensione complessiva così calcolata si applicano le disposizioni in materia di importo minimo delle pensioni di cui agli articoli 39 e 40.

ART. 50

1. Le prestazioni pensionistiche in corso al 31 dicembre 1988 - fatta eccezione per i decimi addizionali precedentemente riconosciuti a norma dell’art.35, terzo comma dello Statuto del Fondo Pensioni all’epoca vigente che continuano ad essere corrisposti secondo la medesima normativa -nonché le pensioni maturate dai Differiti alla medesima data vengono rivalutate del 25% a decorrere dal 10 gennaio 1989.

2. Alle prestazioni suddette si applicano le disposizioni in materia di importo minimo delle pensioni previste negli articoli 39 e 40.

ART. 51

Nel caso di cessazione dal servizio presso la Banca previsto nel 1 0 comma dellart.43, il Fondo provvede a liquidare ai Partecipanti di cui all’art. 49 o ai loro aventi causa:

a) per il periodo antecedente al 10 gennaio 1989, le somme loro spettanti in base all’art. 40 dello Statuto del Fondo Pensioni all’epoca vigente, maggiorate del 25%;

b) per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1989, le somme risultanti dall’applicazione delle disposizioni dell’art.43 del presente Statuto.

ART. 52

1. I Differiti in essere alla data del gennaio 1989 possono avvalersi, a partire dalla predetta data, della facoltà di cui all’art. 13 secondo comma inviando domanda scritta al Fondo entro il termine di decadenza di novanta giorni dall’invio di apposita comunicazione del Fondo. All’atto del pensionamento, le relative prestazioni vengono determinate a norma dell’art.49.

2. I dipendenti in servizio presso la Banca alla predetta data con contratti di formazione e lavoro disciplinati dalla legge 12/1 2/1 984 n. 863 (e successive modificazioni) possono ottenere, presentando al Fondo domanda scritta nei termini di cui al comma precedente, di esercitare la facoltà di cui all’art. 5, 1° comma, lett. b) con le stesse modalità ivi indicate.

3. Agli ex Partecipanti cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 1~ gennaio 1989 che a tale data risultino alle dipendenze di aziende partecipate dalla Banca è consentito - a domanda convalidata dalla Banca da inviare al Fondo entro il termine di decadenza di novanta giorni dall’approvazione del presente Statuto, che sarà comunicata agli interessati a cura della Banca stessa - di ottenere nuovamente l’iscrizione al Fondo in posizione di Aggregati a far tempo dal 10 gennaio 1989, secondo le norme di cui all’art. 13, 2° comma e con le modalità previste all’art. 5, 2° comma, lett. c).

ART. 53

Le imposte e tasse relative alle prestazioni del Fondo sono a carico esclusivo degli aventi diritto, anche nel caso che venissero iscritte nei confronti del Fondo. Questo, in tal caso, se ne rivale mediante trattenuta sulle prestazioni da pagare.

ART. 54

Le prestazioni del Fondo hanno carattere strettamente alimentare. Esse non possono essere cedute né alienate né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo e titolo, né in tutto né in parte.

ART. 55

1. Nessuna operazione di credito o sovvenzione, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo con gli Iscritti.

2. E’ tuttavia fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di destinare annualmente con apposita delibera una somma, non superiore al dieci per cento delle disponibilità impiegabili, all’acquisto di cartelle fondiarie emesse dalla Sezione Autonoma di Credito Fondiario della Banca a fronte di mutui dalla stessa concessi ad Iscritti, nel limite massimo pro capite e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio stesso, fermo restando che le somme a tal fine impiegate dovranno assicurare una redditività netta non inferiore a quella del patrimonio del Fondo.

ART. 56

Tutte le disposizioni del presente Statuto hanno decorrenza dal 1° gennaio 1989.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI RELATIVE AI NUOVI ISCRITTI ALLA SEZIONE B

ART. 57 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano unicamente ai lavoratori di cui all’art. 5, comma i iscritti alla Sezione B del Fondo.

ART. 58 - ADESIONE

Ai sensi dell’articolo 3 , comma 4 del Decreto, l’adesione al Fondo è volontaria ed avviene per iscritto su domanda dell’interessato.

Con la sottoscrizione della domanda di adesione di cui al primo comma, l’iscritto conferisce alla Banca mandato irrevocabile ad operare sulla retribuzione le trattenute a proprio carico a favore del Fondo , nei limiti previsti dal successivo articolo 59.

ART. 59 - CONTRIBUZIONE ALLA SEZIONE B

La contribuzione alla Sezione B del Fondo è stabilita negli "Accordi" intervenuti tra le fonti istitutive e depositati presso il Fondo.

Il versamento al Fondo dei contributi avviene nei termini e con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 del presente Statuto.

ART. 60 - POSIZIONE INDIVIDUALE E RENDICONTO

Per ciascun iscritto viene istituita una posizione individuale costituita dai versamenti contributivi e dai rendimenti della gestione apposita.

Successivamente alla chiusura di ogni esercizio il Fondo provvede ad inviare a ciascun iscritto alla Sezione B, in ottemperanza con le disposizioni della Commissione di Vigilanza, un estratto conto attestante la posizione individuale al 31 dicembre dell’anno precedente.

 

ART. 61 - PRESTAZIONI DELLA SEZIONE B

Agli iscritti di cui al presente Titolo il Fondo garantisce le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai successivi commi, in regime di contribuzione definita ed in base al principio della capitalizzazione.

Le prestazioni erogate consistono in rendite pensionistiche, anche reversibili, calcolate secondo criteri di corrispettività, per:

a) vecchiaia;

b) anzianità.

Ai sensi dell’art.7, comma 6, lettera a) dei Decreto, è data la facoltà di richiedere, all’atto della maturazione dei requisiti pensionistici, l’erogazione di un capitale entro il limite massimo del 50% del montante maturato sulla posizione individuale.

I coefficienti di conversione del montante relativo alla rendita, maturato all’atto del pensionamento, sono definiti in apposite tabelle rese note agli iscritti.

ART. 62 - REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente articolo è conseguito, ai sensi dell’art.7 del Decreto, al raggiungimento di una delle seguenti condizioni:

a) requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime obbligatorio, in presenza di almeno 5 anni di adesione al Fondo;

b) requisiti di anzianità contributiva e anagrafica per il diritto alla pensione di anzianità a carico del regime obbligatorio, in presenza di almeno quindici anni di adesione al Fondo.

Nel caso di trasferimento da altro fondo pensione complementare vengono conteggiate le anzianità maturate presso il fondo di provenienza.

ART. 63 - PREMORIENZA E INVALIDITA'

In caso di decesso dell’iscritto anteriormente alla maturazione dei requisiti di pensionamento previsti dall’articolo precedente, il Fondo liquida agli aventi diritto come individuati nell’art.10 comma 3 - ter del Decreto, l’intera posizione individuale maturata all’atto dell’evento.

Il Fondo copre anche gli eventi di premorienza e invalidità, utilizzando all’uopo le disponibilità rivenienti dalla contribuzione di cui all’art. 59.

 

ART. 64 - QUOTE DI TFR E REGIME DI ANTICIPAZIONE DELLE STESSE

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del Decreto, agli iscritti, a favore dei quali siano versate al Fondo da almeno 8 anni quote derivanti dal prelievo del TFR, è concesso richiedere anticipazioni, nel limite delle quote stesse di loro pertinenza, per l’acquisto della prima casa di abitazione per loro stessi o per i figli o per spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

ART. 65 - TRASFERIBILITA' DELLE POSIZIONI

Ai sensi dell’Articolo 10, comma 3 - bis del Decreto, fermo restando quanto previsto dall’Accordo", è data facoltà a ciascun iscritto di richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altro fondo pensione pur in presenza dei requisiti di iscrizione al Fondo. Tale facoltà è esercitabile trascorsi almeno tre anni di iscrizione al Fondo.

ART. 66 - PERDITA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE AL FONDO

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del Decreto, il lavoratore iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo, prima della maturazione del diritto alle prestazioni, può esercitare una delle seguenti opzioni:

a) il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività lavorativa;

b) il trasferimento della posizione individuale ad un fondo aperto di cui all’articolo 9 del Decreto;

c) il riscatto dell’intera posizione individuale.

Il Fondo provvede ad ottemperare agli impegni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al precedente comma ed al precedente articolo entro sei mesi dalla comunicazione dell’iscritto.

ART. 67 - NORMA FINALE

Nel testo dello Statuto le parole "Stato Dimostrativo dei Conti" sono sostituite dalle parole "bilancio di esercizio".

Nel testo dello Statuto le parole "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" sono sostituite ove occorra con "Commissione di Vigilanza di cui al D. Lg.vo 21/4/93, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni".

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto il Consiglio di Amministrazione provvede facendo riferimento alle norme di legge, ai principi dello Statuto stesso e secondo equità.