VERBALE DI ACCORDO

 

Regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. assunti a far tempo dal 28 aprile 1993.

Il giorno 30 ottobre 1997 in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL

Premesso che prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 21/4/199 n. 124 era già operante il Fondo di Previdenza del personale della Banca Nazionale del Lavoro, riconosciuto con D.P.R. n.929 del 21/4/1962 la cui denominazione sarà "Fondo Pensione del personale della Banca Nazionale dei Lavoro";

avuto riguardo alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche ed integrazioni, viene concordato e stipulato quanto in appresso riportato.

Art.1- Ai lavoratori assunti a far tempo dal 28/4/1993 presso la Banca Nazionale del Lavoro SpA è data facoltà di aderire al "Fondo di Previdenza del Personale della BNL", che sarà denominato "Fondo Pensione del personale della Banca Nazionale del Lavoro", presentando apposita domanda scritta.

La facoltà anzidetta, che ha carattere di volontarietà, può essere esercitata anche dai nominativi assunti dal 28/4/1993 alla data odierna che nel frattempo non siano già stati iscritti al predetto Fondo di Previdenza in quanto già titolari di una posizione assicurativa.

Per brevità di dizione, negli articoli che seguono :il "Fondo di Previdenza del Personale della BNL", che sarà denominato Fondo Pensione del Personale della Banca Nazionale del

Lavoro, è denominato "Fondo";

i lavoratori oggetto del presente accordo vengono denominati "nuovi iscritti"; la Banca Nazionale del Lavoro SpA è denominata "Banca".

Art. 2 - L'iscrizione al Fondo decorre dalla data di presentazione della domanda il cui accoglimento è subordinato unicamente alla accettazione da parte di chi la sottoscrive delle condizioni previste nel presente accordo.

Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, il "nuovo iscritto" conferisce alla Banca

mandato irrevocabile ad operare sulla retribuzione le trattenute a proprio carico a favore del Fondo sino a quanto perdura la sua iscrizione a quest'ultimo.

Per i lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo e che abbiano già presentato domanda di iscrizione ovvero la presentino entro il 31 dicembre 1997, l'iscrizione al Fondo decorre dall'1/1/1997 o, se successiva, dalla data dell’assunzione presso la Banca.

Art. 3 - I "nuovi iscritti" sono tenuti a versare al Fondo un contributo nella misura de 2% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), comunque nei limiti di deducibilità fiscale stabiliti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dall'art.48, comma 2, lettera a) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986, secondo il testo modificato dall'art. 11, comma 1 della legge 8/8/1995, n.335 .

Art. 4 La Banca versa al Fondo in favore dei "nuovi iscritti":

  1. l'ammontare del T.F.R. maturato e disponibile alla data di adesione e, successivamente, alla fine di ciascun anno l'intera quota annua destinata all'accantonamento del trattamento anzidetto : il tutto al netto della contribuzione aggiuntiva dovuta all'INPS (attualmente nella misura dello 0,50% della retribuzione ai sensi dell'art.3, penultimo e ultimo comma, della legge 29/5/1982, n.297) e di ogni ulteriore prelievo disposto per legge;
  2. un contributo nella misura dei 2% della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. comunque nei limiti complessivamente stabiliti per la deducibilità ai fini fiscali dal reddito d'impresa dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124/1993, secondo il testo attualmente vigente e dal decreto legislativo 14/12/1995 n.579.

L'obbligo per la Banca di versare il contributo suddetto è strettamente correlato al permanere dell'iscrizione al Fondo da parte del dipendente interessato. L'eventuale cessazione di tale iscrizione determina il venir meno, con uguale decorrenza, dell'obbligo stesso, senza diritto ad alcunché di sostitutivo, neppure ad altro titolo.

Art. 5 - In caso di "nuovi iscritti" che alla data di iscrizione al Fondo, a fronte della concessione di prestiti, abbiano fornito in garanzia alla Banca quote di T.F.R., le stesse saranno versate al Fondo con cadenza annuale in relazione alla quota di estinzione dell'obbligazione avvenuta nell'anno medesimo.

In caso di concessione da parte della Banca ai "nuovi iscritti", secondo la normativa interna vigente tempo per tempo, di prestiti garantiti dal T.F.R., il Fondo provvederà all’accantonamento in favore della Banca delle corrispondenti quote di T.F.R. a garanzia dei prestiti stessi.

Art. 6 - Il versamento al Fondo dei contributi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 viene effettuato dalla Banca nei termini e con le modalità indicate nello Statuto del Fondo medesimo.

Art. 7 - Fino a quando non aderiscono al Fondo, i "nuovi iscritti" non hanno diritto a fruire del contributo al Fondo medesimo previsto a carico della Banca e comunque ad alcunché di sostitutivo, neppure ad altro titolo. Resta fermo in tal caso il diritto al trattamento di fine rapporto in conformità alle previsioni dell'art.2120 del codice civile ed alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo gli effetti previsti per il caso di adesione successiva.

Art.8 - In conformità ai criteri di corrispettività ed al principio della capitalizzazione, il Fondo garantisce ai "nuovi iscritti" prestazioni pensionistiche complementari, in regime di contribuzione definita, di vecchiaia e di anzianità, nonché prestazioni di capitale secondo le disposizioni dello Statuto del Fondo stesso, nei limiti previsti dall’'art.7 del D.Lgs. n.124/1993. Il Fondo copre anche gli eventi di premorienza e di invalidità, utilizzando all'uopo le disponibilità rivenienti dai contributi a carico dei lavoratori e della Banca di cui all'art.3 e 4 del presente accordo.

Art. 9 - In applicazione dell'art.10 comma 3 bis del D. Lgs. n.124/1993, lo Statuto dei Fondo prevederà per i "nuovi iscritti" la facoltà di trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo pensione pur in costanza di rapporto di lavoro, fermo quanto previsto dall'art.4, ultimo comma, del presente accordo.

Tale facoltà potrà essere esercitata decorsi tre anni dalla data di iscrizione al Fondo. Il trasferimento suddetto sarà eseguito entro sei mesi dalla data di esercizio della facoltà

Art. 10 - Per la costituzione delle posizioni e l'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo collettivo ai destinatari dello stesso - intendendo per tali i lavoratori di prima occupazione o titolari solo di una precedente posizione assicurativa obbligatoria od anche complementare istituita ai sensi dell'art.3 dei D. Lgs 21.4.93 n. 124 - il Fondo istituisce un'apposita gestione tecnico finanziaria e provvederà ad apportare al proprio statuto le necessarie modifiche.

Art. 11 - Per le materie non espressamente disciplinate dal presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nel più volte menzionato D. Lgs. n. 124/1993, nonché nei decreti di attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

 

Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.

FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UIB/UIL