Acquisto Immobile ad uso
abitazione con l’agevolazione PRIMA CASA
I
requisiti per ottenere le agevolazioni per
acquisto di prima casa
- deve trattarsi di abitazione non di
lusso;
- non bisogna essere titolari del
diritto di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione in uso esclusivo o in
comproprietà con il coniuge, di altra
abitazione sul comune dove si intende
acquistare;
- non bisogna essere titolari del
diritto di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà, in uso
esclusivo o in comproprietà con terzi,
di altra abitazione sul territorio
nazionale acquistata usufruendo di
agevolazione fiscale per l’acquisto di
prima casa;
- bisogna avere o trasferire entro 18
mesi dall’acquisto la residenza nel
comune ove è ubicato l’immobile.
Le agevolazioni previste, sussistendo le
su citate condizioni, spettano per
l’acquisto anche se con atto separato, delle
pertinenze dell’abitazione; sono considerate
pertinenze, limitatamente ad una per
ciascuna categoria, gli immobili
classificati o classificabili nelle
categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 (es.:
locali ad uso autorimessa, magazzino, ecc.)
L’agevolazione per l’acquisto di prima
abitazione viene a decadere se si trasferirà
la titolarità dell’immobile prima del
termine di cinque anni dall’acquisto, salvo
che non si proceda all’acquisto di un’altra
abitazione principale entro un anno
dall’alienazione del primo.
Le tasse
ed imposte
1- Nel caso l’acquisto non sia soggetta
ad IVA (es.: il venditore sia un privato o
un ente non esercitante impresa, arti o
professioni) l’acquisto è soggetto alle
imposte: ipotecaria e catastale in misura
fissa rispettivamente di Euro 168 + Euro 168
+ l’Imposta di registro al 3% sul prezzo
d’acquisto che viene dichiarato in atto.
2-Nel caso l’acquisto sia soggetta ad IVA
(es.: il venditore sia l’impresa
costruttrice) l’acquisto è soggetto alle
imposte: ipotecaria, catastale e di registro
in misura fissa rispettivamente di Euro 168+
Euro 168 + Euro 168 + IVA al 4% sul prezzo
d’acquisto che viene dichiarato in atto.
Se una compravendita è
soggetta ad IVA o all’imposta di registro in
misura percentuale, dipende quindi dal
soggetto venditore, a tal proposito bisogna
ricordare di non incorrere nell’errore di
considerare l’agenzia immobiliare come
soggetto venditore; l’agenzia immobiliare
infatti interviene esclusivamente nella
prestazione del servizio d’intermediazione,
non influendo assolutamente sull’aspetto
fiscale della compravendita.
Il credito d’imposta
per il riacquisto dell’abitazione con
agevolazione
Acquistando un
abitazione, usufruendo dell’agevolazione
prima casa, entro un anno dalla vendita di
un’altra abitazione per la quale erano state
ottenute le agevolazioni vigenti all’epoca
dell’acquisto, il fisco accorda un credito
d’imposta pari alla spesa sostenuta a titolo
di imposta di registro e/o di IVA al momento
dell’acquisto dell’abitazione venduta. Tale
credito non da in ogni caso luogo a rimborsi
ne totali ne parziali, ma potrà essere
portato in diminuzione dell’imposta di
registro o dell’IVA dovuta al riacquisto,
oppure portato in diminuzione dell’irpef
dovuta per la relativa dichiarazione da
presentare successivamente alla data del
riacquisto.
Acquisto Immobile ad
uso diverso da abitazione
Valore da indicare in atto :
reddito catastale moltiplicato per
112,50 per tutte le categorie
catastali tranne le categorie A/10,
C/1, gruppo D, gruppo E.
Per le categorie : A/10 e D
reddito catastale moltiplicato per
65 , C/1 ed E reddito catastale
moltiplicato per 42,84 In tal caso
l’Ufficio del Registro non procede
ad “accertamento maggior valore”.
1. Se
si acquista da un privato o un ente
non esercitante impresa, arti o
professioni le imposte sono le
seguenti:
- 7% per la registrazione;
- 1% per la voltura (IMP.
CATASTALE);
- 2% per la trascrizione (IMP.
IPOTECARIA);
2. Se
si acquista dal costruttore l'IVA
sostituisce l'imposta di registro e
quindi le imposte sono:
- 10% di IVA abitazioni non di
lusso;
- 20% di IVA abitazioni di
lusso, ville ecc.;
- Euro 168 per la
registrazione;
- Euro 168 per la voltura;
- Euro 168 per la
trascrizione;
Acquisto di
terreni (Legge 604/54,
649/96)
Terreni non agricoli
Valore da indicare in
atto è pari al valore
imponibile stabilito
dall’ufficio del registro.
- 8% per la
registrazione con un
minimo di Euro 168;
- 2% per la voltura (IMP.
CATASTALE) con un minimo
di Euro 168;
- 1% per la
trascrizione (IMP.
IPOTECARIA) con un
minimo di Euro 168;
Terreni agricoli
Valore da indicare in
atto : reddito catastale
moltiplicato per 75. In tal
caso l’Ufficio del Registro
non procede ad “accertamento
maggior valore”
1.
Se chi acquista è una
persona fisica o giuridica
non addette all'agricoltura
le imposte sono le seguenti:
- 15% per la
registrazione con un
minimo di Euro 168;
- 2% per la voltura (IMP.
CATASTALE) con un minimo
di Euro 168;
- 1% per la
trascrizione (IMP.
IPOTECARIA) con un
minimo di Euro 168;
2.
Se chi acquista è un
imprenditore agricolo a
titolo principale (2/3
reddito e 2/3 lavoro da
attività agricola) o una
cooperativa agricola (Soci
traggono 50% reddito e
dedicano 50% tempo ad
agricoltura)
- 8% per la
registrazione con un
minimo di Euro 168;
- 2% per la voltura (IMP.
CATASTALE) con un minimo
di Euro 168;
- 1% per la
trascrizione (IMP.
IPOTECARIA) con un
minimo di Euro 168;
Imposte
per chi vende
Dal
1° gennaio 2002 il
venditore non ha più
l'onere di pagare
all'atto notarile
l’imposta comunale
sull’incremento di
valore degli immobili
(INVIM).
Rimane inalterata la
tassazione per le
plusvalenze per le
vendite
infra-quinquennali.
Molto
spesso si ignora la
plusvalenza nel caso di
vendita di un immobile
entro i cinque anni dal
suo acquisto. Tale
rivendita viene
ritenuta, senza
possibilità di prova
contraria, una
speculazione
immobiliare. E cioè: se
il valore dichiarato
nella vendita è
superiore a quello
dichiarato all’atto di
acquisto, esso crea un
incremento che
costituisce un reddito e
come tale deve essere
inserito nella
dichiarazione dei
redditi. Pertanto il
venditore dell’immobile
acquistato da meno di
cinque anni dovrà
aggiungere ai suoi
redditi di lavoro, di
fabbricati e di altro
tipo anche il reddito
dell’operazione
immobiliare.
La funzione dell' Agente
Immobiliare |
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Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti
per la conclusione di un affare.
Nel caso della compravendita immobiliare, il mediatore deve
essere iscritto nello speciale ruolo degli agenti
immobiliari presso la Camera di Commercio della città in cui
opera.
Solo in questo caso il mediatore può chiedere una
provvigione alle parti, e solo se iscritto al ruolo
l'acquirente ed il venditore potranno ricorrere alla
Commissione di Vigilanza Provinciale della Camera di
Commercio per contestare il suo operato. |
L'incarico di vendita |
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L'incarico di vendita è il
documento sottoscritto dal venditore che crea e
regola il patto tra lui e l'agente immobiliare, al
fine di far incontrare l'offerta del primo con le
richieste dapprima di una serie indefinita di
clienti, poi, una volta trovato il cliente
interessato e avviate le trattative, con la
richiesta specifica del futuro acquirente.
Si sceglie, insomma, di affidare la ricerca
dell'acquirente a un agente immobiliare.
Prima di sottoscrivere un "incarico di vendita" a
un'agenzia immobiliare, o comunque a un
intermediario, è necessario accertarsi che siano
regolarmente iscritti ai ruoli a Camera di Commercio
competente per territorio, e che sempre alla CCIAA
abbiano depositato il formulario/testo dell'incarico
di vendita e che lo stesso sia stato accettato dalla
competente Commissione, in quanto conforme alle
disposizioni di legge sulla mediazione e sulle
clausole vessatorie (L.n. 52/96).
È consigliabile controllare la durata
dell'incarico, se questo è irrevocabile ed
esclusivo; controllate anche la penale in caso di
rinuncia a vendere alle condizioni pattuite
nell'incarico, e la percentuale da corrispondere
all'agente in caso di vendita.
La provvigione come compenso per la mediazione
deve essere riconosciuta solo alla conclusione
dell'affare, cioè contestualmente alla firma del
preliminare di compravendita.
È infine preferibile far apporre, da parte
dell'agenzia, la clausola di rinuncia del rinnovo
automatico alla scadenza dell'incarico.
Ciò consente di decidere se rinnovare l'incarico
alla stessa agenzia o affiancarlo a un'altra. |
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Il Compromesso |
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Il "compromesso" (o "contratto
preliminare") è un contratto in cui le parti
interessate promettono l'una all'altra per iscritto
che entro un dato termine stipuleranno l'atto di
compravendita.
Redatto in forma di scrittura privata non
autenticata, o autenticata dal notaio (nel secondo
caso è obbligatoria la trascrizione dell'atto presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari) il
compromesso deve contenere, per legge:
- i dati anagrafici dei contraenti
- il prezzo di vendita dell'immobile
- la descrizione dell'immobile
- la precisa individuazione dell'immobile
tramite dati catastali (foglio, classe,
eccetera)
- i tempi e modi di pagamento
- la somma ricevuta a titolo di caparra
confirmatoria
- la conformità dell'immobile alle disposizioni
di legge e ai regolamenti urbanistici ed edilizi
(condono edilizio compreso)
- la data entro la quale dovrà essere stipulato
il rogito e il nome del notaio che lo redigerà.
Inoltre chi vende ha l'obbligo di garantire che
sull'immobile non gravino vincoli, pesi, oneri,
trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, e, se
l'immobile è gravato da formalità pregiudizievoli,
deve promettere di renderlo libero da queste prima
del giorno del rogito.
Contestualmente alla firma del compromesso, la
"parte promittente venditrice" deve consegnare alla
"parte promittente acquirente" una serie di
documenti:
- atto di proprietà
- scheda identificativa catastale
- regolamento di condominio e tabella
millesimale della porzione immobiliare in
oggetto
- eventuale contratto di mutuo che grava
sull'immobile
- convenzioni col Comune o di lottizzazione,
concessioni e licenze amministrative
- domanda o concessione in sanatoria.
Se il venditore è in regime di comunione di beni,
il compromesso dovrà essere sottoscritto anche dal
coniuge. |
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la Caparra Confirmatoria
La Caparra Penitenziale |
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La "caparra confirmatoria"
consiste in una somma di denaro versata
dall'acquirente al momento del compromesso come
anticipo sul prezzo d'acquisto.
Con il suo versamento, entrambe le parti si
obbligano alla conclusione del contratto.
In caso di rinuncia alla sottoscrizione da parte
dell'acquirente, questo perde la somma versata; se
invece è il venditore a mancare alla parola data,
dovrà restituire all'acquirente il doppio della
somma che aveva ricevuto.
In ogni caso la parte che non si ritira ha facoltà
di chiedere al giudice che "siano rispettati gli
impegni assunti o gli venga risarcito il danno
subito". |
La "caparra penitenziale"
è la penale fissata dalle parti in caso di
inadempienza di una delle due.
Con questa i contraenti concordano che uno di essi o
entrambi potranno recedere dal contratto, ma
dovranno pagare una somma detta "caparra
penitenziale". |
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Il Rogito |
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Il "rogito" è l'atto conclusivo della compravendita, con cui
viene sancito il passaggio dell'immobile dal venditore al
compratore per atto pubblico, o per scrittura privata
autenticata.
Se con il prezzo della vendita si deve in un secondo momento
acquistare un'altro immobile, è sempre meglio prima
concludere la vendita ed in seguito acquistare.
Il giorno del rogito, il venditore deve avere a
disposizione questi documenti:
- carta d'identità e il codice fiscale
- l'atto di acquisto o la dichiarazione di successione
in cui sia identificato l'immobile
- le licenze e le concessioni edilizie con le eventuali
varianti
- il certificato di abitabilità/agibilità
- le domande di condono edilizio complete di ricevute di
versamento dell'oblazione o le concessioni in sanatoria
- le planimetrie e i certificati catastali
- la copia dei regolamento condominiale
- le fatture delle spese d'acquisto dell'immobile e
delle spese per i lavori fatti nell'edificio (comprese
le parti condominiali) fino al 31/12/1992.
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La Comunicazione di
Cessione Fabbricato |
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Entro 48 ore (tassative) dalla consegna dell'immobile al
compratore, sarà cura del venditore comunicare alla Questura
l'avvenuto passaggio di proprietà.
Il modulo da compilare è di solito a disposizione negli
studi notarili e nelle agenzie.
Deve essere riempito con i dati di chi compra e di chi
vende, nonché indirizzo e descrizione dell'immobile.
Può essere spedito a mezzo di raccomandata (con ricevuta di
ritorno) o consegnato direttamente al Commissariato di zona
dell'immobile. |
Cenni sul mercato
immobiliare |
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La casa è ancora l'investimento più sicuro per gli italiani,
secondo le fonti degli operatori di settore.
Si è assistito ad una crescita consistente del numero delle
trattative, sia per investimento, sia per esigenza
abitativa, soprattutto nelle metropoli.
Il mercato abitativo di consumo resta ancora quello
dominante, animato da centinaia di migliaia di famiglie che
continuano a credere nel mattone.
La città di Roma, insieme a Milano, è in testa alle
classifiche dei rincari.
Altro dato, diminuisce sensibilmente l'offerta
disponibile, il che rende sempre più convulsa la ricerca e
impegnative le trattative sia per chi compra che per chi
vende.
In questo quadro il ruolo svolto dalle agenzie di
intermediazione si fa cruciale, perché i clienti sono alla
ricerca di professionisti seri che siano in grado di
reperire con prontezza alloggi confacenti alle loro
richieste |
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