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CATEGORIE ESENTI

( DM 1 Febbraio 1991 e successive modificazioni, circ. Min. San. 100/SCPS/15.162 del 7 Febbraio 1994 in applicazione all' art. 8 della legge 24 Dicembre 1993, n. 537, legge 23.12.94, n 724 )

  • Per i farmaci non correlati pagano il 50% a meno che l'invalido abbia diritto all'esenzione per anzianità.
  • Vedi pagine seguenti
    (1) Sono totalmente esenti dal pagamento del ticket anche per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale
    e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, comprese quelle di fisiokinesiterapia, le cure termali e le visite
    specialistiche.
    (1b) Sono totalmente esenti dal pagamento del ticket anche per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale
    e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, comprese quelle di fisiokinesiterapia, le cure termali e le visite
    specialistiche, purchè correlate alla patologia invalidante.

    (2) Devono corrispondere solo la quota fissa per ricetta per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e
    di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, comprese quelle di fisiokinesiterapia, le cure termali e le visite
    specialistiche.
    (3) Devono corrispondere la quota fissa per ricetta per quanto riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale e di
    laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, comprese quelle di fisiokinesiterapia, le cure termali e le visite
    specialistiche, correlate alla patologia invalidante.



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