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RICETTA non RIPETIBILE

Tab. n. 5 della F.U. IX ed. e agg. D.L.vo. 539/92 - art. 5

Sull'imballaggio esterno o, in mancanza, sul condizionamento primario: "DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA".

Se medicinale incluso nelle tabelle del DPR 309/90 ulteriore dicitura: "SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - Tab. IV o V o VI".

Formalismi:
a) Nome e cognome del paziente (limitati alle iniziali nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti).

b) Data di prescrizione e firma del medico.
- il medico deve essere identificabile. L'identificazione deve essere possibile anche quando il medico utilizza per la prescrizione moduli unici, come i ricettari intestati ad ospedali, cliniche, ambulatori o, in regime di SSN, il modello regionale.
- La ricetta priva degli elementi di cui ai punti a) e b), è espressamente considerata NON VALIDA (art. 5, comma 5 D.L.vo 539/92).

Formalismi particolari:
Nessuno, tranne i casi particolari:
- In caso di galenico magistrale contenente Veleno, le dosi del veleno devono essere scritte in tutte lettere.
- Per il Flunitrazepam (vedi sotto)

- La specialità Caverject può essere dispensata solo se il medico indica per iscritto sulla ricetta che ha fornito al paziente tutte le informazioni sulla dose, sugli effetti collaterali e sulle modalità tecniche di utilizzo del prodotto (decreto A.I.C. n. 220 del 20/3/95).

Validità:
10 gg. escluso quello del rilascio.
- Il medico non ha nessun potere discrezionale sulla validità delle ricette, per cui le dichiarazioni apposte in calce alla ricetta, in deroga ai limiti imposti, non hanno nessun valore.

Quantitativo massimo prescrivibile:
- Secondo indicazione del medico, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa per:
BUPRENORFINA: 1 conf. da 5 fiale e non più di 2 conf. da 10 cpr.
ZIPEPROLO: 1 conf. (anche se il medico prescrive quantità maggiori).
FLUNITRAZEPAM: 1 conf. contenente non più di 60 mg di principio attivo
a) nome e cognome del paziente;
b) data di prescrizione e firma del medico;
c) dose e frequenza di somministrazione anche in cifre (D.MiniSan. 10/07/92)
N.B.: Le confezioni di Flunitrazepam fino a 10 mg. rientrano nella normativa delle R.R.
- Per i galenici magistrali i dosaggi pro dose e pro die devono essere inferiori a quelli indicati nella Tab. 8 della F.U. IX ediz. se fossero superati, il medico deve assumersi per iscritto la responsabilità.

SOSTANZE ANORESSIZZANTI.
Tali preparazioni non devono avere dosaggi pro dose uguali o superiori rispetto a quelli massimi autorizzati per le specialità medicinali in commercio a base degli stessi principi attivi (vedi schema sotto riportato) e per un fabbisogno massimo di 30 gg.
Talune sostanze anoressizzanti (Fendimetrazina, Amfepramone, Fenfluramina, Dexfenfluramìna) non possono essere associate né tra loro né con altre sostanze farmacologicamente attive.
Inoltre, per le stesse, non è consentita la prescrizione contestuale, seppur su ricetta diversa, di un altro preparato magistrale costituito da miscele di sostanze sintetiche o naturali, quando non corrisponda alla composizione di un medicinale autorizzato alla immissione in commercio in Italia.

DOSAGGIO MASSIMO CONSENTITO
PRINCIPI ATTIVI
TAB 8 F.U. IX ED. DOSI MASSIME
     
SPECIALITA' MEDICINALI IN COMMERCIO
       
CONTENUTO MAX UNITA' IN PREPAR. MAGISTRALE
 
 
 
 
POSOLOG. FOGLIO ILLUSTR.
 
 
 
PER OGNI DOSE
NELLE 24 ORE
DOSE AUTOR.
PER OGNI DOSE
 
 
 
 
 
 
 

AMFEPRAMONE

 
 
 
 
 
 
(DIETILPROPIONE) OS
mg 50
mg 150
mg 25
mg 25 - 50
< mg 25
 
OS RIT
mg 75
mg 150
mg 75
mg 75
< mg 75
 
FENDIMETRAZINA OS.
-
mg 210
non esiste
 
  • ****(2)
 
OS RIT
-
-
mg 105
mg 105
< mg 105
 
FENFLURAMINA OS.
non pres.
non pres.
mg 20
mg 20 - 40
< mg 20
 
OS RIT.
non pres.
non pres.
mg 60
mg 60
< mg 60
 
DEXFENFLURAMINA OS.
non pres.
non pres.
mg 15
mg 15
< mg 15
 
OS. RIT.
non pres.
non pres.
non esiste
 
  • ****
 

1) Nella tabella sono indicati anchi i dosaggi del tipo "ritardo"da prendere in considerazione unicamente nel caso in cui la Farmacia sia effettivamente in grado di effettuare preparazioni "ritardo"
2) Non essendo in commercio specialità a base di Fendimetrazina ad azione pronta, il riferimento normativo è rinvenibile nella tabella 8 F.U. IX ed., che porta una dose massima nelle 24 ore di 210 mg.

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Consegna:
- Per i medicinali inclusi nelle Tab. IV o V o VI (DPR 309/90) DIVIETO DI CONSEGNA A PERSONA MINORE DI ANNI 18 O MANIFESTAMENTE INFERMA DI MENTE.

Trascrizione sul registro di entrata-uscita:
SI - Per i medicinali della Tab. IV in entrata e in uscita (contestualmente al movimento).
- Chiusura obbligatoria al 31 dicembre per ogni voce del registro, anche se NON movimentata durante l'anno

Annotazioni sulla ricetta:
Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).

Galenici magistrali

- Nel caso di galenici magistrali contenenti veleni: nome e cognome dell'acquirente che deve essere maggiore di anni 16 e la ricetta deve essere conservata per 5 anni

- Per le preparazioni anoressizzanti, il medico e il farmacista devono informare il paziente delle controindicazioni, delle interazioni medicamentose e di ogni altra cautela o avvertenza prevista dal foglio illustrativo per le corrispondenti specialità medicinali.

Conservazione dell'originale:
Si - Le RNR sono da conservare per 6 mesi, qualora non siano del SSN (art. 5, c. 3 D.L.vo 539/92)
Si - Originale per 5 anni se documento giustificativo di scarico (tab. IV del DPR 309/90).
N.B.:
in regime SSN, non potendo essere trattenuto l'originale, conservare copia (comunque ottenuta) ai fini di scarico)

Torna nuovamente ad avere applicazione l'obbligo previsto dall'art. 123, c. primo, lett. c, T.U.L.L.S. e art. 38, c. quarto, del R.D. n. 1706/38, di conservare copia per 5 anni (fotocopia o trascrizione sul copia ricette) di tutte le ricette, spedite in regime privato.

Sanzioni:
Il farmacista che vende un medicinale sottoposto all'obbligo della ricetta medica non ripetibile o sottoposto all'obbligo della prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti senza presentazione di ricetta o su prescrizione di ricetta priva di validità è nuovamente sottoposto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni (artt. 5 e 8 D.L.vo n. 539/92).
Nel caso di sostanze stupefacenti di cui alle tab V e Vi del DPR 309/90, per vendita senza ricetta, sanzione penale dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.



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