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RICETTA RIPETIBILE

Tab. n.4 della F.U. IX ed. e agg.<
D.L.vo 539/92 - art.4

Sull'imballaggio esterno o, in mancanza, sul condizionamento primario:
"DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA"
Se medicinale incluso nelle tabelle del DPR 309/90:
"SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB V o TAB. VI"

Formalismi:

- Data e firma del medico.

- Il medico deve essere identificabile. L'identificazione deve essere possibile anche quando il medico utilizza per la prescrizione moduli unici, come i ricettari intestati ad ospedali, ambulatori o, in regime di SSN, il modello regionale.

- Le confezioni di Flunitazepam fino 10 mg rientrano nella normativa delle R.R.

Galenici magistrali

- In caso di galenici magistrali appartenenti alla Tab. V, contenenti sostanze soggette a controllo per le quali il farmacista deve effettuare l'operazione di scarico (sostanze appartenenti alla Tab. I - II - III e IV, DPR 309/90), il medico è sempre tenuto ad indicare il nome e cognome del paziente che il farmacista riporterà nella colonna "destinazione" del registro di Entrata e Uscita. In questo caso la ricetta va trattenuta in originale.

- Per i galenici magistrali i dosaggi pro dose e pro die devono essere inferiori a quelli indicati nella Tab. 8 della F.U. IX edizione. Se fossero superati, il medico deve per iscritto assumersi la responsabilità

Validità:

- 3 mesi dalla data di compilazione;

30 gg. escluso quello del rilascio, se in SSN

Ripetibilità:

- 5 volte

Si rammenta che la ripetibilità è consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla data di compilazione (il medico può pertanto indicare una ripetibilità per un periodo inferiore o superiore ai tre mesi) e comunque per non più di 5 volte (il medico può pertanto indicare una ripetibilità per un numero di volte anche inferiore a 5). L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità, esclude la ripetibilità ed un'eventuale indicazione di ripetibilità, in tal caso non ha nessuna validità.

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

Consegna:

- per i medicinali inclusi nella Tab. V e VI (DPR 309/90) DIVIETO DI CONSEGNA A PERSONA MINORE DI ANNI 18 O MANIFESTAMENTE INFERMA DI MENTE.

Annotazioni sulla ricetta:

- Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).

- Timbro attestante la vendita (art. 4 D.L.vo 539/92)

Conservazione dell'originale:

- No

- La ricetta va restituita, con le annotazioni previste, anche se esaurita.

Galenici magistrali

Le ricette relative a preparazioni galeniche magistrali devono essere tutte conservate in originale per 5 anni se contengono sostanze appartenenti al DPR 309/90.

Documentazione

Torna nuovamente ad avere applicazione l'obbligo previsto dall'art. 123, c. primo, lett. c, T.U.L.L.S. e art. 38, c. quarto del R.D. n. 1706/38, di conservare copia per 5 anni (fotocopia o trascrizione sul copia ricette) di tutte le ricette, spedite in regime privato.

Sanzioni:

Il farmacista che vende un medicinale senza ricetta medica ripetibile è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000. Il farmacista che non osserva nella vendita i limiti alla ripetibilità o non appone il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000.

Nel caso di sostanze stupefacenti di cui alle Tab. V e VI del DPR 309/90, per vendita senza ricetta, sanzione penale dell'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000



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