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Decreto del Presidente della Repubblica
n° 558 del 14/12/1999
Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina
in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio
di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59).
Doc. 499C0558.900 di Origine Nazionale
emanato/a da : Presidente della Repubblica
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 272
del 21/11/2000
riguardante :
DISPOSIZIONI SANITARIE GENERALI - Disposizioni varie - Norme amministrative fondamentali |
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1. - Definizioni
Art. 2. - Iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese
Art. 3. - Presentazione della domanda
Art. 4. - Informatizzazione della presentazione
delle domande al registro delle imprese e modalita' di
autenticazione
Art. 5. - Attivazione di collegamenti con le
pubbliche amministrazioni
Art. 6. - (Articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti)
Art. 7. - Imprese di pulizia
Art. 8. - Sospensione, cancellazione e
reiscrizione delle imprese di pulizia
Art. 9. - Imprese d'installazione di impianti
Art. 10. - Imprese di autoriparazione
Art. 11. - Esercizio dell'attivita' sul
territorio nazionale
Art. 12. - Iscrizione trasferimento quote ed
elenco soci
Art. 13. - Iscrizione di atti societari
Art. 14. - (Articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti)
Art. 15. - Abrogazioni
Art. 16. - Entrata in vigore
- § -
NOTE
- § -
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 94, 97 e 98, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 387;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio
1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per
gli affari regionali, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della
giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche
agricole e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
"Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
"Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
"Camera di commercio" la camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura;
"Registro delle imprese" il registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
"REA" il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
"Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della
camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e
del REA;
"Commissione provinciale per l'artigianato" la
commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n.
443;
"Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
"Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2. - Iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese
1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
dello stesso codice e le societa' semplici. Le persone fisiche,
le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione
speciale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni
riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29
dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende
operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.
3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione
speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della
qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore,
societa' semplice e artigiano nonche' di ogni altra indicazione
prevista dalle norme vigenti.
Art. 3. - Presentazione della domanda
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel
registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed
il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al
REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e
delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno
festivo, e' considerata tempestiva se effettuata il primo giorno
lavorativo successivo.
3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra
provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro
delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove
si trasferiscono, la quale ne da' comunicazione all'ufficio di
provenienza ai fini della cancellazione.
Art. 4. - Informatizzazione della presentazione
delle domande al registro delle imprese e modalita' di
autenticazione
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito
e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del
registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero
presentate su supporto informatico. Le modalita' e i tempi per
l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali sono stabilite con regolamento del Ministro
dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle
imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta
nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, puo' essere effettuata anche dai dottori
commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti
del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi,
nonche' dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti
tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili
iscritti nell'apposito registro.
3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia
otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le
firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del
titolare d'impresa individuale nonche' dei rappresentanti legali
dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di
rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo
adempimento, non puo' essere richiesta dall'ufficio del registro
delle imprese l'autenticazione della firma.
Art. 5. - Attivazione di collegamenti con le
pubbliche amministrazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio
1978, n. 49 nonche' dall'articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1 gennaio
2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete
unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e
con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli
atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo
l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti
pubblici, di cui il Ministero dell'industria da' pubblicita'
nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono piu' tenute a
comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche
amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano
autonomamente acquisibili in via telematica.
2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le
amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le
camere di commercio, su parere conforme del Ministero
dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio
gratuito dei dati.
3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresi', accessibili
alla generalita' degli utenti mediante collegamento telematico
ovvero presso le sedi delle camere di commercio.
4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano
lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto
vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.
Art. 6. - (Articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti)
Art. 7. - Imprese di pulizia
1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attivita'
disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano
denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio
1994, n. 82, unendo, altresi', il modello previsto all'allegato A
del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione,
per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda
sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata
fascia di classificazione.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1,
alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla
domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del
riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese
presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione
presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del
registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni
previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione
provvisoria della impresa nonche' alla sua iscrizione definitiva,
entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio
del possesso dei requisiti previsti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese
di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non
aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.
Art. 8. - Sospensione, cancellazione e
reiscrizione delle imprese di pulizia
1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio
regolamento i casi e le relative modalita' di sospensione,
cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti
i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata
sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti,
perfezionati antecedentemente alla data di adozione del
provvedimento di sospensione.
3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della
cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei
requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e'
effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione
provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal
responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o
cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento,
previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine
non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie
o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato
all'impresa a cura del responsabile del procedimento, puo' essere
esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro
sessanta giorni dalla data della notifica.
6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle
imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per
l'artigianato, puo' essere esperito ricorso alla commissione
regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data
della notifica.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6
della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento
delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e
notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione
provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il
responsabile del procedimento.
Art. 9. - Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attivita' di
installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia
di inizio delle attivita', indicando specificamente a quale
lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento,
dichiarando, altresi', il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione
provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda
d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della
qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine
di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria della impresa nonche' alla sua
iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia,
previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del
Ministro dell'industria. Il certificato e' rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di
commercio che svolgono anche le attivita' di verifica.
4. Copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9
della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, e'
inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura
dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione
l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio
provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro
delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle
eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni
pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di
commercio.
Art. 10. - Imprese di autoriparazione
1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e
successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia
di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono
esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della
medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il
possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura
sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di
commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci
per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere
strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche'
ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga
attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1
alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla
domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese
presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma
1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del
registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il
termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro
sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu'
delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente
esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie
strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito
l'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica
iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione,
l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di
officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata
dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui
all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in
possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo'
essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere
preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista
esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili
all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio
1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni
amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli
infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e'
consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a
detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane.
6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione" nonche' al
"registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge
5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono
intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione, al
"registro delle imprese" e nel caso di impresa
artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".
Art. 11. - Esercizio dell'attivita' sul
territorio nazionale
1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente
regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea
che intendano aprire sedi o unita' locali sul territorio
nazionale per svolgere una delle attivita' di cui agli articoli
7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese
e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla
normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle
predette attivita'.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea
che, in base alle leggi di quello Stato, e' abilitata a svolgere
l'attivita' di spedizioniere, puo' liberamente prestare tale
attivita' sul territorio italiano anche senza stabilirvi una
sede.
4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
Art. 12. - Iscrizione trasferimento quote ed
elenco soci
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui
al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice
civile, e' depositato, unitamente al bilancio, mediante il
modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in
cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello gia'
depositato, l'elenco non deve essere presentato.
Art. 13. - Iscrizione di atti societari
1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese
relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a
deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono
presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste
ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 14. - (Articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti)
Art. 15. - Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei
conti);
b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis
dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non
e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3,
4, 5 e 13;
c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;
d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392: articolo 3;
e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
387;
g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.
Art. 16. - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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