Direttiva CEE/CEEA/CE
n° 23 del 19/02/1973 73/23/CEE : Direttiva del
Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione.
Doc. 373L0023.900 di Origine Comunitaria
emanato/a da : Consiglio della CEE
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europee n° L77
del 26/03/1973
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti e materiale elettrici |
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
ALLEGATO I - Principali elementi degli
obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione
ALLEGATO II - Materiali e fenomeni esclusi
dal campo d'applicazione della direttiva
ALLEGATO III - Marcatura CE di conformità e
dichiarazione CE di conformità.
ALLEGATO IV - Controllo interno della
fabbricazione.
- § -
NOTE
La Direttiva è stata recepita :
con la Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 "Attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n.73/23/CEE relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione";
con il D. M. 15 dicembre 1978
"Designazione del Comitato Elettrotecnico Italiano quale
organismo italiano di normalizzazione elettrotecnica ed
elettronica";
con il D. M. del 23 luglio 1979 "Designazione degli organismi incaricati di
rilasciare certificati e marchi ai sensi della legge 18 ottobre
1977, n. 791";
con il D. M. 1° ottobre 1979
"Recepimento della 1ª lista di norme armonizzate di cui
all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione
della direttiva 73/23/CEE relativa al materiale elettrico
destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione";
con il Decreto Ministeriale 1° agosto 1981 "Liste degli
organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati, in
applicazione della L. 18 ottobre 1977, n. 791, sui materiali
elettrici" (G. U. 29 agosto 1981, n. 237, S.O.);
con il D. M. 1 agosto 1981
"Recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle
norme armonizzate di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
1° ottobre 1979 relativo al recepimento della prima lista di
norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977,
n. 791, sull'attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa al
materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi
limiti di tensione";
con il D. M. 25 settembre 1981
"Recepimento della seconda e terza lista (1° gruppo) di
norme armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977,
n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE relativa al
materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi
limiti di tensione";
con il D. M. 23 ottobre 1984
"Recepimento del terzo gruppo dei testi italiani delle
norme armonizzate, di cui all'allegato I del decreto ministeriale
1° ottobre 1979, (concernente la prima lista di norme
armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n.
791), e recepimento del secondo gruppo dei testi italiani delle
norme armonizzate di cui all'allegato I del decreto ministeriale
25 settembre 1981, (concernente la seconda e terza lista di norme
armonizzate di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n.
791)";
con il D. M. 30 settembre 1986
"Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi
corrugati flessibili, per uso elettrico, di costruzione Resingal,
non conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione
della direttiva 73/23/Cee sulla sicurezza dei materiali elettrici";
con il D. M. 31 ottobre 1986
"Divieto di commercializzazione di alcuni tipi di tubi
corrugati flessibili per uso elettrico di costruzione Isoflex non
conformi alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva 73/23/Cee sulla sicurezza dei materiali elettrici";
con il D. M. 13 marzo 1987
"Pubblicazione della lista riassuntiva di norme
armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di
ulteriori (IV gruppo) testi italiani di norme CEI armonizzate
corrispondenti, di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n.
791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/Cee, relativa alle
garanzie di sicurezza del materiale elettrico" .
con il D.M. 13 giugno 1989
"Liste degli organismi e dei modelli di marchi di
conformità, pubblicazione della lista riassuntiva di norme
armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di
ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme C.E.I., in
applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione
della direttiva n. 73/23/Cee, relativa alla garanzia di sicurezza
del materiale elettrico".
Il documento è comprensivo di aggiornamenti e vairianti
introdotte da altre disposizioni legislative fino al dicembre
2001.
Si declina ogni responsabilità relativa ad errori od omissioni
nel presente documento. Per il testo ufficiale riferirsi alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed alla Gazzetta
Ufficiale della Repubbilica Italiana.
Parimenti si declina ogni responsabilità per omessi od errati
aggiornamenti del documento stesso
- § -
TESTO
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri a
tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico
adoperato entro taluni limiti di tensione, sono basate su
differenti concezioni, il che ha per risultato di ostacolare gli
scambi;
considerando che, in alcuni Stati membri e per alcuni materiali
elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di
sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione
mediante norme imperative;
considerando che, in altri Stati membri, il legislatore, per
conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche
elaborate da istituti di normalizzazione; che questo sistema
presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso
tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza;
considerando che taluni Stati membri procedono ad operazioni di
carattere amministrativo volte a riconoscere le norme; che tale
riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico
delle norme, nè limita le loro condizioni di utilizzazione; che
detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti
attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma
armonizzata e pubblicata;
considerando che, sul piano comunitario, deve esistere la libera
circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde
ad alcune esigenze in materia di sicurezza riconosciute in tutti
gli Stati membri; che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di
prova, la prova dell'osservanza di queste esigenze può esser
data dal rinvio a norme armonizzate che le concretano; che queste
norme armonizzate devono essere stabilite di comune accordo da
organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri
Stati membri e alla Commissione e devono essere oggetto di una
vasta pubblicità; che tale armonizzazione deve permettere
l'eliminazione, sul piano degli scambi, degli inconvenienti
risultanti dalle divergenze fra norme nazionali;
considerando che, senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova,
la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate
può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di
attestati sotto la responsabilità degli organismi competenti
oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità
rilasciata dal costruttore; che tuttavia, allo scopo di
facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, gli Stati
membri devono riconoscere tali marchi o attestati o la
summenzionata dichiarazione quali elementi di prova; che, a tal
fine, a detti marchi o attestati dovrà esser data pubblicità,
in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee;
considerando che, per il materiale elettrico per il quale non
esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può
essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o
alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri
organismi internazionali o da uno degli organismi che
stabiliscono le norme armonizzate;
considerando che potrebbe succedere che del materiale elettrico
venga messo in libera circolazione, benchè non risponda alle
esigenze in materia di sicurezza, e che è quindi opportuno
prevedere le disposizioni adeguate per ovviare a questo pericolo,
considerando che la decisione 90/683/CEE (Cfr. GU n. L 380 del
31.12.1990, p. 13) determina i moduli relativi alle diverse fasi
delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare
nelle direttive di armonizzazione tecnica;
considerando che la scelta delle procedure non deve comportare un
abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico
già fissato nella Comunità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Art. 1
Per materiale elettrico, ai sensi della presente direttiva,
si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato
ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente
alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione
dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II.
Art. 2
1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinchè
il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se,
costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di
sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in
caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle
persone, degli animali domestici e dei beni.
2. L'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di
sicurezza di cui al paragrafo 1.
Art. 3
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinchè non
si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera
circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico
se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è
conforme alle disposizioni dell'articolo 2.
Art. 4
Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di
elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non
subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli
utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti
all'articolo 2.
Art. 5
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinchè le
autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul
mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui
all'articolo 3, considerino rispondenti alle disposizioni
dell'articolo 2 in particolare il materiale elettrico che
soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme
armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune
accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri
conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, sono state
pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere
aggiornate in funzione del progresso tecnologico e
dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti, sono
pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
Art. 6
1. Ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme
armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano
ogni misura opportuna affinchè le autorità amministrative
competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3,
considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo
2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di
sicurezza della "International Commission on Rules for the
Approval of Electrical Equipment" (CEE-el) (Commissione
internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli
impianti elettrici) o della "International Electrotechnical
Commission" (IEC) (Commissione elettrotecnica
internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di
pubblicazione prevista ai paragrafi 2 e 3.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza previste al paragrafo
1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena
la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento
della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato
gli Stati membri, indica le disposizioni e in particolare le
varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le
loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate,
menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono
all'accettazione di questa o quella disposizione.
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia
stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo
d'informazione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi
dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate
conformemente all'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni
misura opportuna affinchè le autorità amministrative
competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui
all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3,
considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo
2 il materiale elettrico costruito in conformità delle
disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello
Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale
garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul
proprio territorio.
Art. 8
1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico
di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE
stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del
materiale alle disposizioni della direttiva, compresa la
valutazione della conformità di cui all'allegato IV.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può
presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato
conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, sulla
conformità del materiale elettrico alle disposizioni
dell'articolo 2.
3. a) Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale
materiale si presume soddisfare anche le disposizioni di queste
altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più direttive lascino al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il
materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle
direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a
queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive
stesse e che accompagnano il materiale elettrico.
Art. 9
1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta
l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di
materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati
membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della
decisione e precisando in particolare:
- se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna
delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni
di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7;
- se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di
dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della
regola dell'arte di cui all'articolo 2.
2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui
al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una
consultazione degli Stati membri interessati.
3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data
dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato
possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere
di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura
prevista all'articolo 11, che abbia sede fuori dal territorio
degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro
della procedura prevista all'articolo 8. Nel parere viene
precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni
dell'articolo 2.
4. La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli
Stati membri che, entro il termine di un mese, possono
trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione.
Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle
osservazioni delle parti interessate a proposito del
summenzionato parere.
5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la
Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri
adeguati.
Art. 10
1. La marcatura CE di cui all'allegato III è apposta dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul
materiale elettrico o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle
avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile,
facilmente leggibile e indelebile.
2. É vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra
marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e
sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico,
sull'imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di
garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
3. Fatto salvo l'articolo 9:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione
indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il
prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato
membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro
dal commercio, secondo la procedura prevista all'articolo 9.
Art. 11
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla
Commissione:
- l'elenco degli organismi di cui all'articolo 5;
- [...];
- l'elenco degli organismi che elaborano una relazione
conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 o che formulano
un parere conformemente alle disposizioni dell'articolo 9;
- dove viene effettuata la pubblicazione di cui all'articolo 5,
secondo comma.
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla
Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.
Art. 12
La presente direttiva non è applicabile al materiale
elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.
Art. 13
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi dalla
notifica della stessa e ne informano immediatamente la
Commissione.
Tuttavia per quanto riguarda la Danimarca tale termine è portato
a cinque anni.
2. Gli Stati membri hanno cura di comunicare alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I - Principali elementi degli obiettivi
di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essereadoperato
entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui
conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego
conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate
sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia
possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti
distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è
possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono
costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed
adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da
assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del
presente allegato, semprechè esso sia adoperato in conformità
della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere
tecnico affinchè:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente
protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono
derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o
radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano
adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che,
come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale
elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine
tecnico affinchè il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da
non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli
oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle
condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
ALLEGATO II - Materiali e fenomeni esclusi dal
campo d'applicazione della direttiva
Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti
a pericoli di esplosione.
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
Contatori elettrici.
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
Disturbi radio-elettrici.
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle
navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle
disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali
cui partecipano gli Stati membri.
ALLEGATO III - Marcatura CE di conformità e
dichiarazione CE di conformità.
A. Marcatura CE di conformità
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
«CE» secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE,
devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo
graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può
essere inferiore a 5 mm.
B. Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti
elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità;
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è
dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la
marcatura CE.
ALLEGATO IV - Controllo interno della
fabbricazione.
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con
la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si
accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i
requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di
conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità tiene questa documentazione nel territorio della
Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini
ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona
responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato
comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva.
Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento
del materiale elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di
componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali
disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o
in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare
gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state
applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti,
ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformità insieme con la documentazione
tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti
alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti
della presente direttiva che ad essi si applicano.
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