Direttiva CEE/CEEA/CE n° 368 del 20/06/1991
91/368/CEE : Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1991 che
modifica la direttiva
89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Doc. 391L0368.900 di Origine Comunitaria
emanato/a da : Consiglio CEE/UE
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europea n° L
198 del 22/07/1991
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali |
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti e mezzi di sollevamento e movimentazione |
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Macchine Utensili |
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4
ALLEGATO I
ALLEGATO II
- § -
NOTE
La direttiva è stata in seguito recepita con D.P.R. 24
luglio 1996, n. 459: "Regolamento
per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e
93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine".
Il documento è comprensivo di aggiornamenti e vairianti
introdotte da altre disposizioni legislative fino al dicembre
2001.
Si declina ogni responsabilità relativa ad errori od omissioni
nel presente documento. Per il testo ufficiale riferirsi alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed alla Gazzetta
Ufficiale della Repubbilica Italiana.
Parimenti si declina ogni responsabilità per omessi od errati
aggiornamenti del documento stesso
- § -
TESTO
[Art. 1
La direttiva 89/392/CEE
è modificata come segue:
1) L'articolo 1 è così modificato:
a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: [...];
b) al paragrafo 3:
- il primo trattino è soppresso;
- il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
[...];
- al terzo trattino è aggiunto:
"fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il
sollevamento di carichi,";
- sono aggiunti i trattini seguenti: [...].
2) All'articolo 2, paragrafo 3, prima fase i termini
" ...alle disposizioni della presente direttiva,
purché..." sono sostituiti da "...alle disposizioni
comunitarie in vigore, purché.... ".
3) All'articolo 4, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
[...].
4) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: [...].
5) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
[...].
6) L'allegato I è così modificato:
a) al punto 1.3.7 è aggiunto il seguente comma: [...];
b) è inserito il punto seguente: [...];
c) al punto 1.7.0 è aggiunto il comma seguente: [...];
d) al punto 1.7.3 sono aggiunti i commi seguenti: [...];
e) al punto 1.7.4 a) aggiunto il trattino seguente: [...];
f) al punto 1.7.4 f) il testo del terzo comma è sostituito dal
testo seguente: [...];
g) sono aggiunti i punti da 3 a 5.7 che figurano nell'allegato I
della presente direttiva.
7) Nell'allegato II, parte B dopo il secondo trattino sono
inseriti i trattini seguenti: [...].
8) Nell'allegato IV il punto 12 è sostituto dai punti da 12 a 15
che figurano nell'allegato II della presente direttiva.]
Art. 2.
Sono abrogati a decorrere dal 31 dicembre 1994:
- gli artt. 2 e 3 della direttiva
73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al
contrassegno di funi metalliche, catene e ganci, modificata da
ultimo dalla direttiva
76/434/CEE ;
- la direttiva 76/434/CEE
della Commissione, del 13 aprile 1976, per l'adeguamento al
progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre
1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e
ganci.
Sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 1995:
- la direttiva 86/295/CEE
del Consiglio, del 26 maggio 1986, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine
per cantieri;
- la direttiva 86/296/CEE
del Consiglio, del 26 maggio 1986, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di
protezione in caso di caduta d'oggetti (ROPS) di determinate
macchine per cantieri;
- la direttiva 86/663/CEE
del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
carrelli semoventi per movimentazione, modificata da ultimo dalla
direttiva 89/240/CEE .
Art. 3.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al
1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. La modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio
1993.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
All'allegato I della direttiva
89/392/CEE sono aggiunti i seguenti punti da 3 a 5.7:
[...]
ALLEGATO II
All'allegato IV della direttiva
89/392/CEE sono aggiunti i seguenti punti da 12 a 15:
[...]