Decreto Legislativo del Governo n° 626
del 19/09/1994
Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 93/88/CEE,
97/42/CE
e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Doc. 394B0626.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 265
del 12/11/1994
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Norme generali |
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali |
SOMMARIO
NOTE
TESTO
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto
d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione.
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza
sanitaria.
Art. 17. - Il medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza.
Art. 20. - Organismi paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
Art. 41. - Obbligo di uso.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma transitoria.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione e formazione.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo d applicazione.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. - Informazione e formazione.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. - Informazione e formazione.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
Art. 75. - Classificazione degli agenti
biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e
gli stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali.
Art. 84. - Misure di emergenza.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi
accidentali.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui
all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma finale.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente
delle attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente
delle attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco di sostanze, preparati e
processi.
ALLEGATO VIII-bis - Valori limite di
esposizione professionale
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di agenti
biologici.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici
classificati.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi
industriali.
ALLEGATO XIV. Elenco delle attrezzature da
sottoporre a verifica:
ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
- § -
NOTE
Il documento è comprensivo di aggiornamenti e
vairianti introdotte da altre disposizioni legislative fino al
dicembre 2001.
Si declina ogni responsabilità relativa ad errori od omissioni
nel presente documento. Per il testo ufficiale riferirsi alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed alla Gazzetta
Ufficiale della Repubbilica Italiana.
Parimenti si declina ogni responsabilità per omessi od errati
aggiornamenti del documento stesso
- § -
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142
del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle
direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge
19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, nonchè nell'ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti
di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle areee archeologiche dello Stato,
delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato [....] individuate
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della
funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di
portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi
espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme
di attuazione.
4 bis. Il datore di lavoro il quale esercita le attività di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, i dirigenti e i preposti i quali dirigono o
sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente
decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti
dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo.
Art. 2. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli
utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono
altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell' impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita
ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli
seguenti:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate
o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante
il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la
sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro
riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei
fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,
o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici,
sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro [....] in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il
medico competente.
5. Il datore di lavoro [....] adotta
le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque,
di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della
protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a
loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli
obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi
e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso
e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1 lettera
e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di
almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome,
la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al
modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente,
di cui all'art. 394
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli
già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di
pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1
ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al
comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo
produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore
stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle
dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui
all'art.1 del
decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e
laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con
uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della
sanità, sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono
essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali
è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un
numero di addetti superiore a quello indicato nell'Allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta
all'anno della visita di cui all'art.17, lettera h), degli
ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando
l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le
situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari
nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al
rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria del commercio e dell'artigianato, delle risorse
agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi
previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l'obbligo giuridico.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione
ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle
lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e
tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di
impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede
in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli
altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la
parte di loro competenza.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto
d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2 [...].
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei casi seguenti:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento lavoratori
dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori
dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al
numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini
e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria
responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e
alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il
nominativo della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale
si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i
sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della
salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e
protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie
professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal
datore di lavoro.
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi
previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di
cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro il quale intende svolgere i compiti di cui
al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche
dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo
di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4
commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati
degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello
stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione
vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più
di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno
una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al
rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di
lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a
15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di
un'apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale
della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per
la sua consultazione.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5,
lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le
misure di cui all'art. 4 comma 5 lettera a);
c) informa tutti i lavoratori i quali possono essere esposti ad
un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i
comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo
grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro
attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente
il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze
e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo
conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o
più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti
del personale addetto e la sua formazione. [(vedi
nota)].
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è
adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e
che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro
ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno
e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che
non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente,
designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto
soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione
sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con
decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni vigenti in materia.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza
sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti
necessari dal medico competente.
Art. 17. - Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro
con salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi
degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due
volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti
con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 2, [....], esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore,
ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente [....] qualora esplichi
attività di vigilanza.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che
occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza
può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale
ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali,
così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni,
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di
cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo,
gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione
pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al
comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino
a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da
201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto
dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22,
comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a
quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei
a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei
suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per
l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art.
4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di
cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi
paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi
sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali,
di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla
rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma
1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro [....] assicura che ciascun
lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3,
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una
formazione particolare in materia di salute e sicurezza,
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività
di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque
di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono
stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui
all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta
dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché,
per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di
seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro,
per attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata
anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente
il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria
locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici
di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali
e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e
aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche
per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della
giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze
armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività
di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 394 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 395 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547,
è soppresso.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti
nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i
pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi
e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea
per le parti in cui modificano modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in
relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati
relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con
strumenti telematici.
2. L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di
servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione
a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei
sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre
soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante
l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI,
riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di
infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, possono essere individuati criteri integrativi di
quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni
relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie
professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa
agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata
dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le
prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono
specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le
porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e
i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono
essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i
luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle
prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un
provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro
deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data
del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello
di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le
misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui
al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano
sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni
evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati,
quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a
regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle
aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del
decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è
sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37
e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo
si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza
di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a
tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative
adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano
rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore
di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo
la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate,
ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e
sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte
in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di
attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate
per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano
danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocita' dell'attrezzatura sia
adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinche' nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia
assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonche' tenendo conto
del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni
di piu' accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo
chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli
accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non
essere danneggiati o deteriorati;
b) allorche' due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di
lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali
operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine
di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un
carico da sollevare simultaneamente da due o piu' attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia
stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia,
siano prese misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla
zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e
sistemato con la massima sicurezza;
f) allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un
punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento,
esponendo cosi' i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria
aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa
vigente, provvede affinche' le attrezzature di cui all'allegato
XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali,
di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente
per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino
alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima.
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono
utilizzate."
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per
svolgere tali compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le
attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalita' e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura e' stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303,
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i commi seguenti:
[...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre
mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui
all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di
lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a
norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie
concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorche'
esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio
corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis
non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure
alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma
8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di
sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni
attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati
dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base
delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite
nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro
ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di
lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e
specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in
modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o
di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato
nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI)
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.
Art. 41. - Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di
per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI
fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta
con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione [....]
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui
all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere
usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione
di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai
requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45,
comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo
pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e
l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce
elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto
all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio,
indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; [(vedi nota)]
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le
priorità delle misure di protezione collettiva, si rende
necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46. - Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di
dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente
decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o
di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i
rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori
durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto
o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o
in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale
dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati
o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di
detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di
un carico ad opera dl lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene
conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base
all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i
rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei
fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività
comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli
addetti alle attività di cui al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui
il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i
lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in
maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività
lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di
videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori
addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano
oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte
le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di
visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso
diretto di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature
munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro
sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del
rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro
con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare
ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della
incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti
lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una
distribuzione del lavoro che consente di evitare il più
possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha
diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico,
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove
il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile
all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori [....], prima di essere addetti alle
attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una
visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali
e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente.
Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai
sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i
casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita
dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati
come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano
compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri
casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione
della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure
ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne
evidenzi la necessita'.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di
correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del
datore di lavoro.
Art. 56. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni,
in particolare per quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi
dello stesso di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida
d'uso dei videoterminali. [(vedi nota)]
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici
che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in
riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51,
comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni
minime di cui all'allegato VII.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli
adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del
progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro
attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo
III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti
soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica.
Art. 61. - Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998,n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un
processo previsto dall'allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un preparato contenente una sostanza o piu' sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o piu' delle singole
sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di
concentrazione per la classificazione di un preparato nelle
categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un
agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona
di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un
agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo
alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente
cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno
o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che
ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente
possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di
esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore
tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite
dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di
lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti
cancerogeni o mutageni , i risultati della quale
sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta
e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne
impedisce la fuoriuscita.
La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi
di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento
cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e
protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con
i dati seguenti:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o mutageni o di processi
industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei
motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o
mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o
mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come
impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma
3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi
di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o
mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da
causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i
segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro
mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto
di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni
nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5,
lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni
anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente,
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni
sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano
in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i
quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni
presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera
b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base
delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei
cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari
dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro
corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale,
e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o
mutageni siano etichettati in maniera chiaramente
leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre
indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256,
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che
possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal
datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e
riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella
di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le
misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di
lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori
addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le
necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme
preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a
sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici
effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente,
l'esistenza di un'anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia
delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti,
con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in
un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi,
l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e,
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto
registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro il quale
ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per
la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 69, provvede ad istituire e ad aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o
l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di
lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i
dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di
lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni
attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le
cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con
salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati
personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad
agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica
loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne
facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia
del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna
copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza
competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche'
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la
funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita'
dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al
comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate
da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono
all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di
bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di
origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al
comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione
delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati
di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS,
dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende
disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i
risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi
informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne
stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al
comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla
Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del
registro di cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale
individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce
consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti
chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e
la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle
norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1
dell'articolo 7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 è soppresso.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art. 75. - Classificazione degli agenti
biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche
probabilità di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare
malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio
per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può
provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma,
efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione
non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i
due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di
rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici
classificati nei gruppi 2, 3, 4.
Art. 76. - Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica
all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di
attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del
gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che
comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende
utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in
via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle
informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II,
come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da
copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie
dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto
riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art. 77. - Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio
della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve
munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità
sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la
durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno
di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta
la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente
biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta
cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza
competente per territorio le autorizzazioni concesse e le
variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici
del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna
un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è
stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di
cui ai commi 1 e 4.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui
all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata
dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi
microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui
al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione
effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo
esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi,
il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma
3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai
dati seguenti:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio
di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera
a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure
preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo
3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha
accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il
datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attività lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di
protezione individuali qualora on sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo
di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o
tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di
sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in
condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo
di lavoro.
Art. 80. - Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od
altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti
civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e
veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei
relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di
lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che
consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti
contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del
gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per
ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate
nell'allegato XII.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e
gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici
dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e
nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente
contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei
locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori
di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti
biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere
un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo
livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può
individuare misure di contenimento più elevate.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato
XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l datore di lavoro adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII,
tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui
uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti
almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 84. - Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai
gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di
vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il
rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo
hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha
già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui
all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti
biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono
fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile
cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i
quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente
nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'art. 8
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente,
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di
lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità
all'art. 78.
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI nonchè
sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli
eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui
sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui
al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore di sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma
1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano
e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e
di rischio [....];
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al
comma 1 ed all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza
sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio
copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di
rischio [....];
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato
attività che comportano rischio di esposizione allo stesso
agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio [....];
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di
rischio [....], ed al rappresentante per la sicurezza i dati
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di
ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti
per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica
per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine
tale periodo è di quaranta anni.
5. L documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e
trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al
comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati
con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati
di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma
1.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia
ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private,
che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al
comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono
determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di
cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della
documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su
richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro
di cui al comma 1.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori
di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi
3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4,
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41; 43, commi 3,
4 lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54;
55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5
lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi
2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4,
commi 4, lettere b) e c), 5 lettere c), f),
g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1 lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma
1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2
e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5 lettera o) e
8; 8 comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6, e 8; 87,
commi 3 e 4.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai
preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis,
4-ter, 4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b) e d); 48;
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65,
comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359)]
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli
4, comma 5 lettere c), f), g), i) e
m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a)
e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai
progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici
milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con
l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a
lire due milioni.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17,
comma 1, lettere b), d), h) e l); 69,
comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli
articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i),
nonché del comma 3; [...], e 70, comma 2.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la
violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo;
39; 44; 84, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli
67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65,
comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che
intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando
l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10,
comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui
all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4
nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto
entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel
settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle
commissioni parlamentari.
Art. 98. - Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente
modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
================================================================ 1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2) 3. Aziende della pesca fino a 20 addetti 4. Altre aziende fino a 200 addetti ================================================================
__________
(1) Escluse le aziende industriali di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i
laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività
minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro.
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle
attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche
delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone
che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se
del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere
facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed
essere durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi
svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre
prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di
apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed
essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile
in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica conforme alla
normativa vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile
in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve
essere facilmente accessibile.
ALLEGATO III - Schema indicativo per
l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di
protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non
esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere,
cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela
cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature
di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a
cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
- Guanti
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.)
contro le aggressioni chimiche
per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le
vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- Ghette;
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o
antitraspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
- Creme protettive/pomate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo
fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le
aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi X;
- Cintura di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO
- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia
cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli
accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI DI PROTEZIONE
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due
pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di
raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza
di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente
delle attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di
protezione individuale.
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità
di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e
smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti di acciaio, su opere edili in strutture di
acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche
in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi,
grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori
di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento,
gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione
diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo,
nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos,
tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con
montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti di acciaio, opere edili in strutture di acciaio
di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e
impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di
riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni
metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie
e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a
maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di
trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in
discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione
e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria
della ceramica
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria
dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con
intersuola imperforabile
- Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in
prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni
industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di
intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di
gas di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia
prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia
prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei
nell'ambito della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in
cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle
macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di
produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI
SICUREZZA)
- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di
transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
- Manipolazione di emulsioni
- Concia di pellami
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO.
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio
tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di
spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di
urto.
2. Sforzo fisico richiesto .
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione
del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi
seguenti:
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente
per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o
di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in
buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono
inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività .
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare
se comporta una o più delle esigenze seguenti:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato
dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati
portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della
formazione.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al
fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli
elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le
esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.
1. ATTREZZATURE
a) Osservazione generale
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e
una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno
spazio adeguato tra i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da
sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello
schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali.
Lo schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e
facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano
causare molestia all'utilizzatore.
c) Tastiera
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde
consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i
riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti
devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed
essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente,
essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione
flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del
materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e
deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i
movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori
una posizione comoda.
e) Sedile di lavoro
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione
comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in
inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo
desiderino.
2. AMBIENTE
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in
modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di
posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica
(lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente
e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto
conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive
dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre
attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del
locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle
fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.
c) Riflessi e abbagliamenti
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti
luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti
trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di
colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il
posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di
lavoro deve essere preso in considerazione al momento della
sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non
perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono
produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo
per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità
soddisfacente.
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del
software, o allorchè questo viene modificato, come anche nel
definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità
videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti
fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso,
adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o
qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul
loro svolgimento;
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un
ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in
particolare all'elaborazione dell'informazione da parte
dell'uomo.
ALLEGATO VIII -Elenco di
sostanze, preparati e processi.
[(art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma
2, lettera a)]
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti
durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
(1).
(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle
monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute
umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro
internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.
ALLEGATO VIII-bis -Valori
limite di esposizione professionale
(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2,
lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
___________________________________________________________________________________
Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osservazioni Misure transitorie
agente di esposizione
professionale
Mg/m3(3) ppm(4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31 Dicembre
2001 il valore
limite è di 3 ppm
(=9,75 mg/m3)
Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - -
vinile mo-
nomero
Polveri di - - 5,00(5)(7) - - -
legno
(1) EINECS: Inventario
europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of
Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical
Abstract Service.
(3) mg/m3
= milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa
(corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per
milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o
calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo
al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione
cutanea.
(7) Frazione inalabile; se
le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di
legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno
presenti nella miscela in questione
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di
attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti
biologici.
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con
prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di
isolamento e post mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di
rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.

ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici
classificati.
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di
cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti
umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di
animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti
biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi
geneticamente modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la
cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali
malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto
conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2,
3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la
patogenicita' per l'uomo, l'elenco comprende le specie più
frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di
carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo
stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti
biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non
patogeni sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del
ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la
valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro
non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che
ancora non figurano nel presente allegato devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che
sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con
doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un
rischio di infezione limitato perche' normalmente non sono
veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attivita' comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e
dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per
attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai
punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di
contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione
dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del
parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti
biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli
per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni
l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con
rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti
dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile,
BATTERI e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la
menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute
patogene per l'uomo.
_________________________________________________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_________________________________________________________________________________________________
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gereneseriae 2
Actinomyces israelli 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp 2
Arcanobacterium haemolyticum 2
(Corynebacterium haemolyticum)
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella (Rochalimea) spp 2
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 V
Borrella burgdorferi 2
Borrella duttonii 2
Borrella recurrentis 2
Borrella spp 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 3
Brucella suis 3
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia trachomatis 2
Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3
Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium tetani 2 T,V
Clostridium spp. 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T,V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2
Ehrlichia spp 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes/cloacae 2
Enterobacter spp 2
Enterococcus spp 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2
Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(**) T
oppure O103)
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2
Francisella tularensia (Tipo A) 3
Francisella tularensis (Tipo B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyl 2
Haemophilus influenzae 2 V
Haemophilus spp 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp 2
Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanovil 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3(**)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3(**)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp 2
Prevotella spp 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
_________________________________________________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_________________________________________________________________________________________________
Providencia spp 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3(**)
Rickettsia canada 3(**)
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3(**)
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia spp 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella typhimurium 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3(**) V
Salmonella (altre varietà serologiche) 2
Serpulina spp 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(**) T
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptocoocus pyogenes 2
Streptococcus spp 2
Streptococcus suis 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp 2
Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia psoudotuberculosis 2
Yersinia spp 2
__________
(**) vedi introduzione punto 6
__________
VIRUS (*)
_________________________________________________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_________________________________________________________________________________________________
Adenoviridae 2
Arenaviridae:
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):
Virus Lassa 4
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3
neurotropi)
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2
Virus Mopeia 2
Altri LCM-Lassa Virus complex 2
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):
Virus Guanarito 4
Virus Junin 4
Virus Sabia 4
Virus Machupo 4
Virus Flexal 3
Altri Virus del Complesso Tacaribe 2
Astroviridae 2
Bunyaviridae:
Bhanja 2
Virus Bunyamwera 2
Germiston 2
Virus Oropouche 3
Virus dell'encefalite Californiana 2
Hantavirus:
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3
Belgrado (noto anche come Dobrava) 3
Seoul-Virus 3
Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3
Puumala-Virus 2
Prospect Hill-Virus 2
Altri Hantavirus 2
Nairovirus:
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4
Virus Hazara 2
Phlebovirus:
Febbre della Valle del Rift 3 V
Febbre da Flebotomi 2
Virus Toscana 2
Altri bunyavirus noti come patogeni 2
Caliciviridae:
Virus dell'epatite E 3(**)
Norwalk-Virus 2
Altri Caliciviridae 2
Coronaviridae 2
Filoviridae:
Virus Ebola 4
Virus di Marburg 4
Flaviviridae:
Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3
Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V
Absettarov 3
Hanzalova 3
Hypr 3
Kumlinge 3
Virus della dengue tipi 1-4 3
Virus dell'epatite C 3(**) D
Virus dell'epatite G 3(**) D
Encefalite B giapponese 3 V
Foresta di Kyasanur 3 V
Louping ill 3(**)
Omsk (a) 3 V
Powassan 3
Rocio 3
Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V
Encefalite di St. Louis 3
Virus Wesselsbron 3(**)
Virus della Valle del Nilo 3
Febbre gialla 3 V
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2
Hepadnaviridae:
Virus dell'epatite B 3(**) V,D
Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D
Herpesviridae:
Cytomegalovirus 2
Virus d'Epstein-Barr 2
Herpesvirus simiae (B virus) 3
Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2
Herpesvirus varicella-zoster 2
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2
Virus Herpos dell'uomo tipo 8 2 D
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2
Orthomyxoviridae:
Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)
Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus 2
Dhori e Thogoto
Papovaviridae:
Virus BK e JC 2 D(d)
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)
Paramyxoviridae:
Virus del morbillo 2 V
Virus della parotite 2 V
Virus della malattia di Newcastle 2
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2
Virus respiratorio sinciziale 2
Parvoviridae:
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2
Picornaviridae:
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2
Virus Coxackie 2
Virus Echo 2
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V
Virus della poliomelite 2 V
Rhinovirus 2
Poxviridae:
Buffalopox virus (e) 2
Cowpox virus 2
Elephantpox virus (f) 2
Virus del nodulo dei mungitori 2
Molluscum contagiosum virus 2
Monkeypox virus 3 V
Orf virus 2
Rabbitpox virus (g) 2
Vaccinia virus 2
Variola (mayor & minor) virus 4 V
Whitepox virus (variola virus) 4 V
Yatapox virus (Tana & Yaba) 2
Reoviridae:
Coltivirus 2
Rotavirus umano 2
Orbivirus 2
Reovirus 2
Retroviridae:
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3(**) D
Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(**) D
SIV (h) 3(**)
Rhabdoviridae:
Virus della rabbia 3(**) V
Virus della stomatite vescicolosa 2
Togaviridae:
Alfavirus:
Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V
Virus Bederau 2
Virus Chikungunya 3(**)
Virus Everglades 3(**)
Virus Mayaro 3
Virus Mucambo 3(**)
Virus Ndumu 3
Virus O'nyong-nyong 2
Virus del fiume Ross 2
Virus della foresta di Semliki 2
Virus Sindbis 2
Virus Tonate 3(**)
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V
Altri alfavirus noti 2
Rubivirus (rubella) 2 V
Toroviridae: 2
Virus non classificati:
Virus dell'epatite non ancora identificati 3(**) D
Morbillivirus equino 4
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):
Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D(d)
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(**) D(d)
degli animali a queste associato
Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(**) D(d)
Kuru 3(**) D(d)
__________
Note
(*)Vedi introduzione, punto 5.
(**)Vedi
Introduzione, punto 6.
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo
potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione
simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus
dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B
protegge pertanto i lavor
c) Soltanto per i tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un
contatto diretto con questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati
due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei
virus "vaccinia",
f) Variante dei "Cowpox"
g) Variante di "Vaccinia".
h) Non esiste attualmente alcuna prova di
infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus, di origine
scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento
di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale
retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di
infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre
TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia
di applicare nel laboratori il livello di contenimento 3(**) ad
eccezione dei lavo
PARASSITI
_________________________________________________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_________________________________________________________________________________________________
Acanthamoeba castellanii 2
Ancylostoma duodenale 2
Angiostrongylus cantonensis 2
Angiostrongylus costaricensis 2
Ascaris lumbricoides 2 A
Ascaris suum 2 A
Badesia divergens 2
Babesia microti 2
Balantidium coli 2
Brugia malayi 2
Brugia pahangi 2
Capillaria philippinensis 2
Capillaria spp 2
Clonorchis sinensis 2
Clonorchis viverrini 2
Cryptosporidium parvum 2
Cryptosporidium spp 2
Cyclospora cayetanensis 2
Dipetalonema streptocerca 2
Diphyllobothrium latum 2
Dracunculus medinensis 2
Echinococcus granulosus 3(**)
Echinococcus multilocularis 3(**)
Echinococcus vogeli 3(**)
Entamoeba histolytica 2
Fascicola gigantica 2
Fascicola hepatica 2
Fascicolopsis buski 2
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2
Hymenolepis diminuta 2
Hymenolepis nana 2
Leishmania braziliensis 3(**)
Leishmania donovani 3(**)
Leishmania aethiopica 2
Leishmania mexicana 2
Leishmania peruviana 2
Leishmania tropica 2
Leishmania major 2
Leishmania spp 2
Loa Loa 2
Mansonella ozzardi 2
Mansonella perstans 2
Naegleria fowleri 3
Necator americanus 2
Onchocerca volvulus 2
Opisthorchis felineus 2
Opisthorchis spp 2
Paragonimus westermani 2
Plasmodium falciparum 3(**)
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2
Sarcocystis suihominis 2
Schistosoma haematobium 2
Schistosoma intercalatum 2
Schistosoma japonicum 2
Schistosoma mansoni 2
Shistosoma mekongi 2
Strongyloides stercoralis 2
Strongyloides spp 2
Taenia saginata 2
Taenia solium 3(**)
Toxocara canis 2
Toxoplasma gondii 2
Trichinella spiralis 2
Trichuris trichiura 2
Trypanosoma brucei brucei 2
Trypanosoma brucei gambiense 2
Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**)
Trypanosoma cruzi 3
Wuchereria bancrofti 2
__________
(**) vedi introduzione, punto 6
__________
FUNGHI
_________________________________________________________________________________________________
Agente biologico Classificazione Rilievi
_________________________________________________________________________________________________
Aspergillus fumigatus 2 A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3
Candida albicans 2 A
Candida tropicalis 2
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3
Cladosporium bantianum o trichoides)
Coccidioides immitis 3 A
Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A
(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
Cryptococcus neoformans var. gattili 2 A
(Filobasidiella bacillispora)
Emmonsia parva var. parva 2
Emmonsia parva ver. crescens 2
Epidermophyton floccosum 2 A
Fonsecaea compacta 2
Fonsecaea pedrosoi 2
Histoplasma capsulatum var. capsulatum 3
(Ajellomyces capsulatum)
Histoplasma capsulatum duboisii 3
Madurella grisea 2
Madurella mycetomatis 2
Microsporum spp 2 A
Neotestudina rosatil 2
Paracoccidioides brasiliensis 3
Penicillium marneffei 2 A
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2
Scedosporium prolificans (inflantum) 2
Sporothrix schenckii 2
Trichophyton rubrum 2
Trichophyton spp 2
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di
contenimento e sui livelli di contenimento.
Nota preliminare:
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate
in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio
per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui
trattasi.
_________________________________________________________________________________________________
A. Misure di contenimento | B. Livelli di contenimento
| 2 3 4
___________________________________________|_____________________________________________________
|
1. La zona di lavoro deve essere | No Raccomandato Sì
separata da qualsiasi altra attività |
nello stesso edificio |
|
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e | No Sì, sull'aria Sì, sull'aria
l'aria estratta devono essere filtrate | estratta immessa e su
attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un | quella
filtro simile | estratta
|
3. L'accesso deve essere limitato alle | Raccomandato Sì Sì, attraverso
persone autorizzate | una camera di
| compensazione
|
4. La zona di lavoro deve poter essere | No Raccomandato Sì
chiusa a tenuta per consentire la |
disinfezione |
|
5. Specifiche procedure di disinfezione | Sì Sì Sì
|
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta | No Raccomandato Sì
ad una pressione negativa rispetto a |
quella atmosferica |
|
7. Controllo efficace dei vettori, ad | Raccomandato Sì Sì
esempio, roditori ed insetti |
|
8. Superfici idrorepellenti e di facile | Sì, per il Sì, per il Sì, per il
pulitura | banco di banco di banco di
| lavoro lavoro e il lavoro,
| pavimento l'arredo, i
| muri, il
| pavimento e
| il soffitto
|
9. Superfici resistenti agli acidi, | Raccomandato Sì Sì
agli alcali, ai solventi, ai disinfet- |
tanti |
|
10. Deposito sicuro per agenti biologici | Sì Sì Sì, deposito
| sicuro
|
11. Finestra d'ispezione o altro disposi- | Raccomandato Raccomandato Sì
tivo che permetta di vederne gli |
occupanti |
|
12. I laboratori devono contenere | No Raccomandato Sì
l'attrezzatura a loro necessaria |
|
13. I materiali infetti, compresi gli | Ove opportuno Sì, quando Sì
animali, devono essere manipolati in | l'infezione è
cabine di sicurezza, isolatori o altri | veicolata
adeguati contenitori | dall'aria
|
14. Inceneritori per l'eliminazione delle | Raccomandato Sì (disponibile) Sì, sul
carcasse di animali | posto
|
15. Mezzi e procedure per il trattamento | Sì Sì Sì, con
dei rifiuti | sterilizza-
| zione
|
16. Trattamento delle acque reflue | No Facoltativo Sì
___________________________________________|_____________________________________________________
ALLEGATO XIII
- Specifiche per processi industriali.
Agenti biologici del gruppo 1.
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza
ed igiene professionali.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di
contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in
base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare
processo o parte di esso.
_________________________________________________________________________________________________
Misure di contenimento | Livelli di contenimento
| 2 3 4
___________________________________________|_____________________________________________________
|
1. Gli organismi vivi devono essere | Sì Sì Sì
manipolati in un sistema che separi |
fisicamente il processo dall'ambiente |
|
2. I gas di scarico del sistema chiuso | ridurre al evitare le evitare le
devono essere trattati in modo da: | minimo le emissioni emissioni
| emissioni
|
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di | ridurre al evitare le evitare le
materiali in un sistema chiuso e il | minimo le emissioni emissioni
trasferimento di organismi vivi in un | emissioni
altro sistema chiuso devono essere |
effettuati in modo da: |
|
4. La coltura deve essere rimossa dal | inattivati con inattivati con inattivati
sistema chiuso solo dopo che gli | mezzi collaudati mezzi chimici o con mezzi
organismi vivi sono stati: | fisici collau- chimici o
| dati fisici
| collaudati
|
5. I dispositivi di chiusura devono essere | ridurre al evitare le evitare le
previsti in modo da: | minimo le emissioni emissioni
| emissioni
|
6. I sistemi chiusi devono essere collocati| Facoltativo Facoltativo Sì e costruita
in una zona controllata | all'uopo
|
a) Vanno previste segnalazioni di | Facoltativo Sì Sì
pericolo biologico |
|
b) È ammesso solo il personale addetto | Facoltativo Sì Sì, attraverso
| camere di con-
| dizionamento
|
c) Il personale deve indossare tute di | Sì, tute da lavoro Sì Ricambio
protezione | completo
|
d) Occorre prevedere una zona di | Sì Sì Sì
decontaminazione e le docce per il |
personale |
|
e) Il personale deve fare una doccia | No Facoltativo Sì
prima di uscire dalla zona control- |
lata |
|
f) Gli effluenti dei lavandini e delle | No Facoltativo Sì
docce devono essere raccolti e |
inattivati prima dell'emissione |
|
g) La zona controllata deve essere | Facoltativo Facoltativo Sì
adeguatamente ventilata per ridurre |
al minimo la contaminazione |
atmosferica |
|
h) La pressione ambiente nella zona | No Facoltativo Sì
controllata deve essere mantenuta al |
di sotto di quella atmosferica |
|
i) L'aria in entrata e in uscita dalla | No Facoltativo Sì
zona controllata deve essere filtrata|
con ultrafiltri (HEPA) |
|
j) La zona controllata deve essere | No Facoltativo Sì
concepita in modo da impedire |
qualsiasi fuoriuscita dal sistema |
chiuso |
|
k) La zona controllata deve poter essere| No Facoltativo Sì
sigillata in modo da rendere |
possibile le fumigazioni |
|
l) Trattamento degli effluenti prima | Inattivati con Inattivati con Inattivati con
dello smaltimento finale | mezzi collaudati mezzi chimici o mezzi fisici
| mezzi fisici collaudati
| collaudati
___________________________________________|_____________________________________________________
ALLEGATO
XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
> 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei
piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
ALLEGATO XV.
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di
lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche'
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad
attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente
l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti
essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi
specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o
sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi
di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di
rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilita'
di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori
a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali,
i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a
bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di
giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori
trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu'
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da
limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio
sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per
il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere
intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui
spostamento puo' comportare rischi per le persone devono
soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro
circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi
facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura
e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura
principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente e'
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere
dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilita';
e) le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire
sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di
appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi
non si trovino gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata
sul luogo in cui esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di
controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in
condizioni normali possono comportare rischi di urto o di
intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di
dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di
urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite
al sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati
in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai
fini di un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in
modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di
confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare
i rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano
essere liberati.
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