Legge ordinaria del
Parlamento n° 791 del 18/10/1977 Attuazione della
direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
Doc. 277A0791.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 298
del 02/11/1977
riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Impianti e materiale elettrici |
SOMMARIO
NOTE
TESTO
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
ALLEGATO I - Principali elementi degli obiettivi
di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione.
ALLEGATO II - Marcatura CE di conformita' e
dichiarazione CE di conformita'
ALLEGATO III - Controllo interno della
fabbricazione
- § -
NOTE
Il documento è comprensivo di aggiornamenti e vairianti
introdotte da altre disposizioni legislative fino al dicembre
2001.
Si declina ogni responsabilità relativa ad errori od omissioni
nel presente documento. Per il testo ufficiale riferirsi alla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed alla Gazzetta
Ufficiale della Repubbilica Italiana.
Parimenti si declina ogni responsabilità per omessi od errati
aggiornamenti del documento stesso
- § -
TESTO
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una
tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente
alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le
seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti
esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle
disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali,
cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica
europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal
territorio della Comunità economica europea.
Art. 2.
Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può
essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in
materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione
e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla
sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali
domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati
nell'allegato alla presente legge.
Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale
elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.
Art. 3.
Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il
materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti
ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi
di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli
Stati membri alla commissione della Comunità europea.
Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in
conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai
requisiti di sicurezza previsti dall'art. 2 a causa di lacune
delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli
affari esteri per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà
a vietarne o a limitarne l'ammissione sul mercato, con il
rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23.
Art. 4.
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art.
3, si presume rispondente alle disposizioni dell'art.2 il
materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di
sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle
regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e
della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate
con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva
CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepita in Italia.
Art. 5.
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art.
3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'art.4, si presume
rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico
costruito conformemente alle disposizioni, in materia di
sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il
materiale è stato prodotto, purché dette norme garantiscano una
sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.
Art. 6.
1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico
di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE
prevista dall'articolo 7, che attesta la conformità del
materiale alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale
elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il
suo rappresentante può produrre una relazione elaborata da un
organismo notificato conformemente alla procedura prevista
dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni
relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente
legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la
marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora
tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano
al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il
materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate
dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti
direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, devono essere riportati nel documenti, nelle
avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive
stesse e che accompagnano il materiale elettrico
Art. 7.
1. La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal
fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in
modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale
elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle
avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.
2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio
che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo
grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico,
sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di
garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 8.
1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che
possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che
possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure
nazionali concernenti il materiale elettrico, è effettuata con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 9.
1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è
demandata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli
sul mercato, si avvale del propri uffici provinciali e, previa
intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre
amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la
irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente
al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità
o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni
della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un
termine perentorio, non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la
ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro
dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante
stabilito nella Comunità o dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di
marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria
destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone,
degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e
l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della
direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo
rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che
pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo
1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero
non ottemperando agli ordini di cui al commi 3 e 4 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in
ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non
superiore a lire centoventi milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o
l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di
cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila, per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma
non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a
lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione
all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui
all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del
prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o
fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.
Art. 10.
La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è
ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute
nel D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo
comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena
validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di
installazione dei materiali oggetto della presente legge.
ALLEGATO I - Principali elementi degli obiettivi
di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione.
1. - Requisiti generali.
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui
conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego
conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate
sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia
possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti
distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è
possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul
certificato di garanzia.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono
costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed
adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da
assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del
presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità
della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. - Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere
tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente
protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano
derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o
radiazioni che possono causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano
adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che,
come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale
elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. - Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine
tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da
non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli
oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle
condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
ALLEGATO II - Marcatura CE di conformita' e
dichiarazione CE di conformita'
A. Marcatura CE di conformità
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
«CE» secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE,
devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo
graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può
essere inferiore a 5 mm.
B. Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti
elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nella Comunità:
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è
dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la
marcatura CE.
ALLEGATO III - Controllo interno della
fabbricazione
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con
la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si
accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i
requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il
suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura
CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di
conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito
nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della
Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini
ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona
responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato
comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge.
Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento
del materiale elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di
componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali
disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o
in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare
gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state
applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti,
ecc;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della
dichiarazione di conformità insieme con la documentazione
tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il
processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti
alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti
della presente legge che ad essi si applicano.