STATUTO CONFEDERALE
Approvato dall’Assemblea Costituente del 23 gennaio 2000
Articolo 1
DENOMINAZIONE E SIMBOLO
Autonomisti per l’Europa è un movimento
politico, culturale senza scopo di lucro.
Il simbolo del movimento A.P.E., è descritto
e rappresentato nell’allegato 1 (uno) al presente Statuto, può essere
modificato dal Consiglio Direttivo Confederale su suggerimento dei Consigli
Direttivi Regionali.
Esso sarà utilizzato come contrassegno
elettorale in tutte le elezioni alle quali si presenterà il Movimento con liste
proprie. Il Direttivo Confederale potrà decidere deroghe all’utilizzo del
simbolo, nell’eventualità che si partecipi alla tornata elettorale in
coalizione con altre forze politiche.
Articolo 2
FINALITA' E SCOPO
Autonomisti per l’Europa, Movimento politico
autonomista e federalista, ha per finalità:
L’autogoverno sociale, economico e politico
delle nostre Regioni e delle nostre comunità;
La tutela delle tradizioni, della storia,
della cultura e delle lingue delle diverse Regioni, nonché delle minoranze
etnico-linguistiche storicamente presenti;
La difesa del patrimonio storico, scientifico,
artistico, ambientale dei nostri popoli da tramandare alle generazioni future;
Il rispetto e la solidarietà ai nostri
anziani, custodi e testimoni della nostra storia e della nostra cultura e per la
salvaguardia della famiglia, quale cardine irrinunciabile del nostro modello
sociale;
Garantire nell’autonomia l’educazione e la
formazione dei nostri giovani nel rispetto dei valori morali;
La tutela della proprietà, della libera
concorrenza e della libertà di iniziativa economica, garanzie di progresso
civile e sociale nel rispetto della dignità dell’uomo;
L’impegno di ogni cittadino a svolgere un’attività
o una funzione che concorra al progresso morale, materiale e culturale della
comunità;
La precedenza ai residenti nelle rispettive
Regioni nell’accesso al lavoro, all’assistenza e all’abitazione;
La riduzione del carico fiscale e burocratico
ai cittadini al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione;
La libera espressione delle opinioni e per il
pluralismo del sistema dell’informazione;
La trasformazione della Repubblica italiana in
moderno Stato Federale, attraverso la restituzione al popolo del potere
costituente;
Un’organizzazione dello Stato conforme ai
principi di sussidiarietà e di responsabilità, sia in ambito privato, sia in
ambito pubblico;
La definitiva costruzione dell’Europa delle
Regioni autonomamente e liberamente federate, garanti delle diversità e della
specificità di ogni popolo.
L’A.P.E. intende operare di comune accordo
con tutte le forze autonomiste e federaliste europee al fine di stimolare il
processo di formazione di un’Europa dei Popoli in cui sia possibile un’effettiva
reciproca parità ed una specifica collaborazione paritaria. Tale obiettivo
primario potrà essere conseguito anche attraverso un patto con altri Movimenti,
nazionali ed internazionali, che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’Autonomia
politica dei popoli attraverso il Federalismo.
Articolo 3
COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO
L’A.P.E. è costituito dai Movimenti
autonomisti e federalisti regionali che hanno promosso il manifesto
programmatico.
I Movimenti sono:
Emilia
Fronte Giuliano
Liguria Futura
Lombardia Lombardia
Movimento Federalista Patrie Toscane
Piemont
Veneto Futuro
Al Movimento Autonomisti per l’Europa
possono aderire, tutti i Movimenti, rappresentanti altre Regioni, la cui domanda
d’adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Confederale.
Si riconosce pari dignità a tutti i Movimenti
regionali, facenti parte della Confederazione, che hanno autonomia decisionale
nel proprio territorio. Essi possono altresì disporre del proprio simbolo.
L’adesione al Movimento è da considerarsi a
tempo indeterminato.
I singoli Movimenti regionali, espulsi o che
recedono dalla Confederazione per propria espressa volontà, mantengono la
proprietà del proprio simbolo e denominazione e rinunciano a qualsiasi diritto
in merito al simbolo e denominazione Confederali.
L’organizzazione dei Movimenti regionali è
demandata ai rispettivi Statuti e regolamenti.
Articolo 4
SOCI
Sono soci del Movimento tutti gli iscritti ai
Movimenti regionali che hanno sottoscritto il Patto Confederale o che vi
aderiscono successivamente.
Articolo 5
ORGANI DEL MOVIMENTO
Sono organi del Movimento:
- Il Congresso Confederale
- Il Coordinatore Confederale
- Il Presidente Confederale
- Il Consiglio Direttivo Confederale
- Il Collegio dei Revisori dei Conti Confederale
- Il Segretario Amministrativo Confederale
Articolo 6
CONGRESSO CONFEDERALE E SUA CONVOCAZIONE
Il Congresso Confederale è l’organo
rappresentativo di tutti gli associati dei Movimenti regionali e fornisce le
linee d’indirizzo politico Nazionale al Consiglio Direttivo Confederale.
Sono membri del Congresso 100 rappresentanti
per ogni Regione aderente alla Confederazione. La designazione degli stessi è
demandata a regolamenti regionali.
Il Congresso è convocato dal Consiglio
Direttivo Confederale in via ordinaria ogni 3 anni ed in via straordinaria con
deliberazione del Direttivo Confederale.
Articolo 7
IL COORDINATORE CONFEDERALE
Il Coordinatore Confederale rappresenta
politicamente e legalmente il Movimento e ne è il portavoce; cura l’attuazione
delle linee politiche dettate dal Consiglio Direttivo Confederale, di cui fa
parte senza diritto di voto.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo
Confederale fra tutti gli aventi diritto al voto dei rispettivi Movimenti
regionali, resta in carica in via ordinaria 3 anni e può essere rieletto una
sola volta.
Decade per:
- Sfiducia da parte del Direttivo Confederale a maggioranza
assoluta degli aventi diritto;
- Dimissioni;
- Decesso.
La carica di Coordinatore Confederale è
incompatibile con qualsiasi carica interna al Movimento A.P.E. ed al Movimento
regionale d’appartenenza.
Articolo 8
Il Presidente Confederale
Il Presidente Confederale è la figura di
garanzia del Movimento nell’applicazione dello Statuto e delle determinazioni
del Congresso e del Direttivo Confederale.
E’ eletto dal Congresso Confederale fra
tutti gli aventi diritto al voto dei rispettivi Movimenti regionali e resta in
carica in via ordinaria tre anni. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
Confederale di cui fa parte e ne cura la stesura dei verbali.
Sostituisce il Coordinatore Confederale in
caso di sua assenza e/o impedimento.
Decade per:
Sfiducia da parte del Direttivo Confederale a maggioranza
assoluta degli aventi diritto;
Dimissioni;
Decesso.
La carica di Presidente Confederale è
incompatibile con qualsiasi carica interna al Movimento A.P.E. ed al Movimento
Regionale d’appartenenza.
Articolo 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE
Il Consiglio Direttivo determina l’azione
generale del Movimento recependo le indicazioni del Congresso Confederale od
elaborandone di proprie. Ha il potere di coordinamento delle azioni ed agisce
nei limiti contemplati dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione
di qualunque Movimento, appartenente alla Confederazione, che abbia agito in
contrasto con il presente Statuto o con le direttive espresse dal Congresso.
Tale deliberazione dovrà essere presa con maggioranza pari ai 3/4 degli aventi
diritto.
Sono membri del Consiglio Direttivo
Confederale:
Il Presidente Confederale;
Il Coordinatore Confederale (senza diritto di voto);
Un Segretario Regionale in rappresentanza dei Movimenti
aderenti alla Confederazione ed operanti sulla medesima Regione;
Un membro in rappresentanza dei Movimenti aderenti alla
Confederazione ed operanti sulla medesima Regione.
Il Consiglio Direttivo Confederale è
convocato:
Dal Presidente Confederale, ogni qual volta questi lo ritenga
necessario, e comunque con cadenza almeno mensile;
Per richiesta a mezzo lettera motivata e sottoscritta da
almeno 1/3 dei componenti il Consiglio;
Su istanza del Coordinatore Confederale.
Le riunioni sono valide con la presenza della
maggioranza degli aventi diritto.
La presenza di tutti i membri sana eventuali
irregolarità di convocazione. Sono valide le deliberazioni assunte con il voto
della maggioranza degli intervenuti. Tutte le deliberazioni vanno prese per
iscritto, pena la nullità, ed i verbali sono riportati sui libri sociali.
Articolo 10
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO CONFEDERALE
Il Congresso è validamente costituito, in
prima convocazione, alla presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto, in
seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.
Qualora in seconda convocazione non si sia
raggiunto il quorum richiesto si procede ad un nuovo avviso di terza
convocazione. In quest’ultimo caso il Congresso s’intende validamente
costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.
E’ presieduto da un membro del Congresso
eletto in modo palese dai presenti.
Il Presidente del Congresso ha il compito di
gestire e verificare il buon andamento della riunione e verificare la validità
dei lavori e delle singole deliberazioni, nomina un Ufficio di Presidenza, un
segretario verbalizzante e un congruo numero di questori ai quali spetterà la
vigilanza disciplinare e statutaria.
Tutte le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei Delegati presenti, non è ammesso il voto per delega.
Articolo 11
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
E COLLEGIO DEI REVISORI
Il Segretario Amministrativo Confederale è il
responsabile amministrativo e contabile del Movimento; è nominato dal
Coordinatore Confederale ed è incompatibile con qualsiasi altra carica interna
al Movimento Confederale e Regionale d’appartenenza.
Il collegio dei revisori è composto da un
numero di membri pari al numero di regioni aderenti alla Confederazione ed in
rappresentanza di ciascuno di essi. I revisori dei conti sono eletti dal
Congresso Confederale, scelti tra soci esperti, preferibilmente iscritti all’Albo
dei revisori contabili.
Articolo 12
ECONOMIA DEL MOVIMENTO
Il finanziamento è a totale carico dei
Movimenti Regionali secondo le norme stabilite da apposito regolamento; sono
altresì ammessi contributi e donazioni. Gli eventuali rimborsi elettorali
saranno ripartiti tra i Movimenti Regionali con il medesimo criterio dell’erogazione.
Articolo 13
BILANCIO
Il bilancio deve essere chiuso al 31 dicembre
ed essere presentato all’approvazione del Direttivo Confederale dopo essere
stato sottoposto all’esame dei revisori, non oltre il 31 di marzo dell’anno
successivo, a cura del Segretario Amministrativo Confederale. Tutte le attività
gestionali o dirigenziali sono svolte a titolo gratuito dai soci, così come
qualsiasi partecipazione alle attività del Movimento. Potrà essere ammesso il
solo rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Queste spese vanno preventivamente concordate
con il Segretario Amministrativo Confederale che provvederà ad informare il
Direttivo alla prima occasione.
NORMA TRANSITORIA
Sono membri dell’Assemblea Costituente
Confederale i soci dei Movimenti regionali che godono del diritto di
partecipazione ai propri Congressi. Essi provvederanno all’approvazione del
presente Statuto, alla ratifica dei membri regionali provvisori in seno al
Consiglio Direttivo Confederale e dei revisori dei conti Confederali, indicati
dalle singole rappresentanze regionali che resteranno in carica sino ai
Congressi regionali.
In occasione dell’Assemblea Costituente il
Presidente Confederale è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale.
In occasione delle elezioni amministrative i
Movimenti regionali aderenti al Movimento A.P.E. modificheranno od inseriranno
nel proprio simbolo regionale la dicitura "Autonomisti Per l’Europa"
e/o "A.P.E.".
Si dà atto che A.P.E. – Autonomisti Per l’Europa
è una Confederazione di Movimenti e Partiti politici senza scopo di lucro.
Gli emendamenti pervenuti al presente Statuto,
proposti da alcuni direttivi di Movimenti regionali, saranno esaminati da una
apposita Commissione Statuto che sarà nominata dal Direttivo Confederale nella
sua prossima seduta. Il testo così emendato sarà proposto per l’approvazione
al primo Congresso Confederale che si terrà entro il corrente anno.
In attesa del suddetto Congresso Confederale
il Direttivo Confederale può accettare al suo interno, in qualità di
osservatore senza diritto di voto, un inviato per ogni Movimento regionale che
intenda aderire alla Confederazione.
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