Autonomisti per l'Europa (A.P.E.)
Confederazione dei Movimenti Federalistici Liberal Democratici

Su
Il Manifesto
Il Congresso
Lo Statuto
Le Persone
Simboli Movimenti

STATUTO CONFEDERALE

Approvato dall’Assemblea Costituente del 23 gennaio 2000

Articolo 1
DENOMINAZIONE E SIMBOLO

Autonomisti per l’Europa è un movimento politico, culturale senza scopo di lucro.
Il simbolo del movimento A.P.E., è descritto e rappresentato nell’allegato 1 (uno) al presente Statuto, può essere modificato dal Consiglio Direttivo Confederale su suggerimento dei Consigli Direttivi Regionali.
Esso sarà utilizzato come contrassegno elettorale in tutte le elezioni alle quali si presenterà il Movimento con liste proprie. Il Direttivo Confederale potrà decidere deroghe all’utilizzo del simbolo, nell’eventualità che si partecipi alla tornata elettorale in coalizione con altre forze politiche.

Articolo 2
FINALITA' E SCOPO

Autonomisti per l’Europa, Movimento politico autonomista e federalista, ha per finalità:

L’autogoverno sociale, economico e politico delle nostre Regioni e delle nostre comunità;
La tutela delle tradizioni, della storia, della cultura e delle lingue delle diverse Regioni, nonché delle minoranze etnico-linguistiche storicamente presenti;
La difesa del patrimonio storico, scientifico, artistico, ambientale dei nostri popoli da tramandare alle generazioni future;
Il rispetto e la solidarietà ai nostri anziani, custodi e testimoni della nostra storia e della nostra cultura e per la salvaguardia della famiglia, quale cardine irrinunciabile del nostro modello sociale;
Garantire nell’autonomia l’educazione e la formazione dei nostri giovani nel rispetto dei valori morali;
La tutela della proprietà, della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica, garanzie di progresso civile e sociale nel rispetto della dignità dell’uomo;

L’impegno di ogni cittadino a svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso morale, materiale e culturale della comunità;
La precedenza ai residenti nelle rispettive Regioni nell’accesso al lavoro, all’assistenza e all’abitazione;
La riduzione del carico fiscale e burocratico ai cittadini al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione;
La libera espressione delle opinioni e per il pluralismo del sistema dell’informazione;
La trasformazione della Repubblica italiana in moderno Stato Federale, attraverso la restituzione al popolo del potere costituente;
Un’organizzazione dello Stato conforme ai principi di sussidiarietà e di responsabilità, sia in ambito privato, sia in ambito pubblico;
La definitiva costruzione dell’Europa delle Regioni autonomamente e liberamente federate, garanti delle diversità e della specificità di ogni popolo.

L’A.P.E. intende operare di comune accordo con tutte le forze autonomiste e federaliste europee al fine di stimolare il processo di formazione di un’Europa dei Popoli in cui sia possibile un’effettiva reciproca parità ed una specifica collaborazione paritaria. Tale obiettivo primario potrà essere conseguito anche attraverso un patto con altri Movimenti, nazionali ed internazionali, che abbiano quale scopo il raggiungimento dell’Autonomia politica dei popoli attraverso il Federalismo.

Articolo 3
COMPOSIZIONE DEL MOVIMENTO

L’A.P.E. è costituito dai Movimenti autonomisti e federalisti regionali che hanno promosso il manifesto programmatico.
I Movimenti sono:

  • Emilia
  • Fronte Giuliano
  • Liguria Futura
  • Lombardia Lombardia
  • Movimento Federalista Patrie Toscane
  • Piemont
  • Veneto Futuro

Al Movimento Autonomisti per l’Europa possono aderire, tutti i Movimenti, rappresentanti altre Regioni, la cui domanda d’adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Confederale.
Si riconosce pari dignità a tutti i Movimenti regionali, facenti parte della Confederazione, che hanno autonomia decisionale nel proprio territorio. Essi possono altresì disporre del proprio simbolo.

L’adesione al Movimento è da considerarsi a tempo indeterminato.
I singoli Movimenti regionali, espulsi o che recedono dalla Confederazione per propria espressa volontà, mantengono la proprietà del proprio simbolo e denominazione e rinunciano a qualsiasi diritto in merito al simbolo e denominazione Confederali.
L’organizzazione dei Movimenti regionali è demandata ai rispettivi Statuti e regolamenti.

Articolo 4
SOCI

Sono soci del Movimento tutti gli iscritti ai Movimenti regionali che hanno sottoscritto il Patto Confederale o che vi aderiscono successivamente.

Articolo 5
ORGANI DEL MOVIMENTO

Sono organi del Movimento:

  • Il Congresso Confederale
  • Il Coordinatore Confederale
  • Il Presidente Confederale
  • Il Consiglio Direttivo Confederale
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti Confederale
  • Il Segretario Amministrativo Confederale

Articolo 6
CONGRESSO CONFEDERALE E SUA CONVOCAZIONE

Il Congresso Confederale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati dei Movimenti regionali e fornisce le linee d’indirizzo politico Nazionale al Consiglio Direttivo Confederale.
Sono membri del Congresso 100 rappresentanti per ogni Regione aderente alla Confederazione. La designazione degli stessi è demandata a regolamenti regionali.
Il Congresso è convocato dal Consiglio Direttivo Confederale in via ordinaria ogni 3 anni ed in via straordinaria con deliberazione del Direttivo Confederale.

Articolo 7
IL COORDINATORE CONFEDERALE

Il Coordinatore Confederale rappresenta politicamente e legalmente il Movimento e ne è il portavoce; cura l’attuazione delle linee politiche dettate dal Consiglio Direttivo Confederale, di cui fa parte senza diritto di voto.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo Confederale fra tutti gli aventi diritto al voto dei rispettivi Movimenti regionali, resta in carica in via ordinaria 3 anni e può essere rieletto una sola volta.
Decade per:

  • Sfiducia da parte del Direttivo Confederale a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  • Dimissioni;
  • Decesso.

La carica di Coordinatore Confederale è incompatibile con qualsiasi carica interna al Movimento A.P.E. ed al Movimento regionale d’appartenenza.

Articolo 8
Il Presidente Confederale

Il Presidente Confederale è la figura di garanzia del Movimento nell’applicazione dello Statuto e delle determinazioni del Congresso e del Direttivo Confederale.
E’ eletto dal Congresso Confederale fra tutti gli aventi diritto al voto dei rispettivi Movimenti regionali e resta in carica in via ordinaria tre anni. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Confederale di cui fa parte e ne cura la stesura dei verbali.
Sostituisce il Coordinatore Confederale in caso di sua assenza e/o impedimento.
Decade per:

  • Sfiducia da parte del Direttivo Confederale a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  • Dimissioni;
  • Decesso.

La carica di Presidente Confederale è incompatibile con qualsiasi carica interna al Movimento A.P.E. ed al Movimento Regionale d’appartenenza.

Articolo 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO CONFEDERALE

Il Consiglio Direttivo determina l’azione generale del Movimento recependo le indicazioni del Congresso Confederale od elaborandone di proprie. Ha il potere di coordinamento delle azioni ed agisce nei limiti contemplati dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione di qualunque Movimento, appartenente alla Confederazione, che abbia agito in contrasto con il presente Statuto o con le direttive espresse dal Congresso. Tale deliberazione dovrà essere presa con maggioranza pari ai 3/4 degli aventi diritto.
Sono membri del Consiglio Direttivo Confederale:

  • Il Presidente Confederale;
  • Il Coordinatore Confederale (senza diritto di voto);
  • Un Segretario Regionale in rappresentanza dei Movimenti aderenti alla Confederazione ed operanti sulla medesima Regione;
  • Un membro in rappresentanza dei Movimenti aderenti alla Confederazione ed operanti sulla medesima Regione.

Il Consiglio Direttivo Confederale è convocato:

  1. Dal Presidente Confederale, ogni qual volta questi lo ritenga necessario, e comunque con cadenza almeno mensile;
  2. Per richiesta a mezzo lettera motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio;
  3. Su istanza del Coordinatore Confederale.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
La presenza di tutti i membri sana eventuali irregolarità di convocazione. Sono valide le deliberazioni assunte con il voto della maggioranza degli intervenuti. Tutte le deliberazioni vanno prese per iscritto, pena la nullità, ed i verbali sono riportati sui libri sociali.

Articolo 10
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO CONFEDERALE

Il Congresso è validamente costituito, in prima convocazione, alla presenza di almeno i 3/4 degli aventi diritto, in seconda convocazione alla presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.
Qualora in seconda convocazione non si sia raggiunto il quorum richiesto si procede ad un nuovo avviso di terza convocazione. In quest’ultimo caso il Congresso s’intende validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.
E’ presieduto da un membro del Congresso eletto in modo palese dai presenti.
Il Presidente del Congresso ha il compito di gestire e verificare il buon andamento della riunione e verificare la validità dei lavori e delle singole deliberazioni, nomina un Ufficio di Presidenza, un segretario verbalizzante e un congruo numero di questori ai quali spetterà la vigilanza disciplinare e statutaria.
Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Delegati presenti, non è ammesso il voto per delega.

Articolo 11
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 
E COLLEGIO DEI REVISORI

Il Segretario Amministrativo Confederale è il responsabile amministrativo e contabile del Movimento; è nominato dal Coordinatore Confederale ed è incompatibile con qualsiasi altra carica interna al Movimento Confederale e Regionale d’appartenenza.
Il collegio dei revisori è composto da un numero di membri pari al numero di regioni aderenti alla Confederazione ed in rappresentanza di ciascuno di essi. I revisori dei conti sono eletti dal Congresso Confederale, scelti tra soci esperti, preferibilmente iscritti all’Albo dei revisori contabili.

Articolo 12
ECONOMIA DEL MOVIMENTO

Il finanziamento è a totale carico dei Movimenti Regionali secondo le norme stabilite da apposito regolamento; sono altresì ammessi contributi e donazioni. Gli eventuali rimborsi elettorali saranno ripartiti tra i Movimenti Regionali con il medesimo criterio dell’erogazione.

Articolo 13
BILANCIO

Il bilancio deve essere chiuso al 31 dicembre ed essere presentato all’approvazione del Direttivo Confederale dopo essere stato sottoposto all’esame dei revisori, non oltre il 31 di marzo dell’anno successivo, a cura del Segretario Amministrativo Confederale. Tutte le attività gestionali o dirigenziali sono svolte a titolo gratuito dai soci, così come qualsiasi partecipazione alle attività del Movimento. Potrà essere ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Queste spese vanno preventivamente concordate con il Segretario Amministrativo Confederale che provvederà ad informare il Direttivo alla prima occasione.

NORMA TRANSITORIA

Sono membri dell’Assemblea Costituente Confederale i soci dei Movimenti regionali che godono del diritto di partecipazione ai propri Congressi. Essi provvederanno all’approvazione del presente Statuto, alla ratifica dei membri regionali provvisori in seno al Consiglio Direttivo Confederale e dei revisori dei conti Confederali, indicati dalle singole rappresentanze regionali che resteranno in carica sino ai Congressi regionali.
In occasione dell’Assemblea Costituente il Presidente Confederale è eletto dal Consiglio Direttivo Confederale.
In occasione delle elezioni amministrative i Movimenti regionali aderenti al Movimento A.P.E. modificheranno od inseriranno nel proprio simbolo regionale la dicitura "Autonomisti Per l’Europa" e/o "A.P.E.".
Si dà atto che A.P.E. – Autonomisti Per l’Europa è una Confederazione di Movimenti e Partiti politici senza scopo di lucro.
Gli emendamenti pervenuti al presente Statuto, proposti da alcuni direttivi di Movimenti regionali, saranno esaminati da una apposita Commissione Statuto che sarà nominata dal Direttivo Confederale nella sua prossima seduta. Il testo così emendato sarà proposto per l’approvazione al primo Congresso Confederale che si terrà entro il corrente anno.
In attesa del suddetto Congresso Confederale il Direttivo Confederale può accettare al suo interno, in qualità di osservatore senza diritto di voto, un inviato per ogni Movimento regionale che intenda aderire alla Confederazione.

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Aggiornato il: 26 gennaio 2000