LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 2-05-1990
REGIONE LIGURIA

Disciplina del servizio volontario di vigilanza
ecologica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 11
del 23 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

 

 

 

ARTICOLO 1

 (Istituzione e finalità  del servizio di vigilanza
ecologica)
 1.  La Regione, in attuazione dell' articolo 9 del
 dPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell' articolo 4
dello Statuto, allo scopo di incrementare e
migliorare la tutela dell' ambiente naturale,
in rapporto di coordinamento organico con
i servizi già  esistenti, istituisce un servizio di
vigilanza ambientale realizzato da guardie
ecologiche volontarie( GEV).

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Funzioni delle GEV)
 1.  Le guardie ecologiche volontarie, tramite attività 
coordinata ai sensi della presente legge,
con competenza territoriale circoscritta
agli ambiti di intervento indicati nel decreto
di nomina, operano per favorire e garantire
l' applicazione della normativa con finalità  di
salvaguardia ambientale e naturalistica.
  2.  A tale scopo svolgono funzioni di polizia
amministrativa, secondo quanto disposto
dall' articolo 6 e realizzano compiti di:
  a) prevenzione
  1) sorveglianza nei parchi, nelle riserve
naturali e nei territori sottoposti a vincolo;
  2) educazione ecologico - ambientale tramite
divulgazione dei principi del funzionamento
dell' ambiente e della legislazione
in materia ambientale.  In particolare,
formulano e svolgono
programmi di sensibilizzazione e informazione
ecologica direttamente sui
luoghi soggetti a tutela e nelle scuole.
  b) controllo
  1) segnalazione alle autorità  competenti
di casi di degrado ambientale e delle
relative cause;
  2) conservazione delle consociazioni floristiche
e faunistiche e di loro biotopi,
dei prodotti del sottobosco e delle
emergenze geopedologiche;
  3) vigilanza sulla qualità  dell' acqua, dell'
aria e del suolo e di altri fattori e
processi ambientali.
  c) repressione
  1) accertamento delle violazioni di disposizioni
in materia ambientale.
  3.  Le guardie ecologiche volontarie collaborano
con le autorità  competenti qualora si rendano
necessari interventi e opere di soccorso
in caso di pubbliche calamità  o disastri di
natura ambientale.
  4.  L' espletamento del servizio di vigilanza ambientale
svolto da guardie ecologiche volontarie
non dà  luogo a costituzione di rapporto
di lavoro ed è  prestato a titolo gratuito.
  La corresponsione di un rimborso spese non
inficia la gratuità  del rapporto.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Funzioni delle province)
 1.  L' organizzazione del servizio di vigilanza
ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie
è  affidata alle Province.
  2.  La Provincia per l' organizzazione e gestione
del servizio delle guardie ecologiche volontarie
esercita le seguenti funzioni:
  a) promuove l' organizzazione delle guardie
ecologiche volontarie in uno o più  raggruppamenti
territoriali, secondo quanto
stabilito dall' articolo 4;
  b) formula il regolamento di servizio dei
raggruppamenti territoriali in conformità 
a quanto previsto nei provvedimenti regionali
volti a uniformare il comportamento
delle guardie ecologiche volontarie;
  c) formula programmi triennali di intervento
sentiti i raggruppamenti territoriali
delle guardie ecologiche volontarie e
d' intesa con gli enti preposti alla gestione
di parchi e riserve naturali istituiti con
legge regionale;
  d) organizza i corsi di formazione delle
guardie ecologiche volontarie sulla base
di direttive regionali volte ad uniformarne
contenuti, modalità  e termini sull' intero
territorio della regione;
  e) organizza corsi di aggiornamento per le
guardie ecologiche secondo l' evoluzione
della disciplina ambientale, l' evoluzione
di modalità  e tecniche di tutela dell' ambiente,
le esigenze del proprio territorio,
sentiti anche i raggruppamenti territoriali
delle guardie ecologiche volontarie e gli
enti preposti alla gestione di parchi e riserva
naturali;
  f) organizza i turni di servizio contemperando
la disponibilità  delle guardie, indicata
in apposite tabelle presentate ogni
bimestre dai raggruppamenti territoriali,
con le esigenze di tutela ecologico - ambientale
del territorio;
  g) riceve i rapporti di servizio e i verbali
redatti dalle guardie ecologiche e li trasmette
tempestivamente alle autorità 
competenti;
  h) vigila sul regolare espletamento del servizio
e l' osservanza degli obblighi di cui
all' articolo 10 da parte delle guardie ecologiche
volontarie segnalando alla Giunta
regionale ogni eventuale irregolarità 
riscontrata;
  i) può  predisporre contratti di assicurazione
contro gli infortuni per servizio delle
guardie ecologiche volontarie;
  l) può  predisporre contratti di assicurazione
sulla responsabilità  civile verso terzi per
danni causati dalle guardie ecologiche volontarie
nell' espletamento dell' incarico;
  m) provvede alla dotazione, conservazione
e manutenzione dei mezzi necessari all'
espletamento del servizio di vigilanza
ecologica;
  n) valuta ogni anno, inviandone relazione
alla Giunta regionale, sentiti i raggruppamenti
territoriali delle guardie ecologiche
e d' intesa con gli oneri preposti alla tutela
di parchi e riserve naturali, lo stato di
attuazione dei programmi triennali d' intervento
nonchè  le esigenze di organico
dei singoli raggruppamenti in servizio sul
proprio territorio.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche
volontarie)
 1.  Ai sensi dell' articolo 3, la Provincia promuove
l' organizzazione delle guardine ecologiche
volontarie, incaricate con le procedure
di cui all' articolo 6 in raggruppamenti territoriali,
formulando per ciascuno di essi un
regolamento di servizio in conformità  ai
provvedimenti regionali volti ad uniformare
il comportamento delle guardie ecologiche
volontarie sull' intero territorio della Regione.
  2.  I raggruppamenti territoriali operano al servizio
della Provincia per l' attuazione dei
programmio predisposti ai sensi dell' articolo
3, terzo comma, lettera c).

 

 

 

 

ARTICOLO 5

 (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.
  Integrazione della Commissione tecnico
scientifica regionale)
 1.  Allo scopo di ottimizzare gli interventi sul
territorio, la Regione esercita le funzioni di
indirizzo e coordinamento del servizio ecologico
volontario.
  2.  In particolare, il Consiglio regionale su proposta
della Giunta emana direttive volte ad
uniformare il comportamento delle guardie
ecologiche volontarie sull' intero territorio
della regione.
  3.  Per lè  esercizio delle funzioni di cui al secondo
comma la Regione si avvale della Commissione
tecnico scientifica regionale per
l' ambiente naturale, istituita dalla legge regionale
18 marzo 1985 n. 12, della consulenza
tecnica dei Servizi regionali competenti,
nonchè , tenuto conto dei territori che risultano
interessati in relazione agli argomenti
da trattare, da un rappresentante della Provincia.
  4.  Nell' ambito delle proprie competenze, la
Commissione si occupa in particolare di:
  a) formulare proposte ed esprimere pareri
alla Giunta regionale sui problemi riguardanti
il servizio ecologico volontario;
  b) formulare proposte e pareri sui provvedimenti
regionali volti ad uniformare il
comportamento delle guardie ecologiche
volontarie operanti nei diversi ambiti territoriali;
  c) formulare proposte e pareri sulle direttive
regionai volte ad uniformare contenuti,
modalità  e termini dei corsi di formazione
delle guardie ecologiche volontarie
organizzati dalla Provincia;
  d) esprimere pareri alla Giunta sull' assegnazionedi
mezzi finanzari alle Province,
visti i piani di organizzazione di cui all'
articolo 12.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

 (Modalità  di reclutamento e posizione giuridica
delle GEV)
 1.  Coloro che siano interessati ad assumere la
qualifica di guardia ecologica volontaria
inoltrano domanda alla Provincia di redisenza
ai fini dell' ammissione ai corsi di cui all'
articolo 3, comprovando il possesso dei
seguenti requisiti:
  a) godimento dei diritti civili e politici;
  b) non aver subito condanna e pena detentiva
per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
  c) non aver subito condanna per qualsiasi
tipo di violazione della normativa con
finalità  di salvaguardia ambientale e naturalistica;
  d) non aver subito sanzioni amministrative
a seguito di violazione di leggi in materia
ambientale.
  2.  Al termine del su citato corso di formazione,
visti i risultati delle prove di cui all' articolo
8, il candidato assume la qualifica di
guardia ecologica volontaria tramite incarico
nominativo conferitogli dal Presidente della
Giunta regionale.
  3.  La Guardia ecologica volontaria è  agente di
polizia amministrativa e titolare dei poteri di
cui all' articolo 13 della legge 24 novembre
1981 n. 689.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

 (Elenco regionale delle GEV)
 1.  E' istituito presso la Regione l' elenco regionale
delle Guardie ecologiche volontarie
abilitate, ai sensi dell' articolo 6, all' esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge.
  2.  Le eventuali variazioni dell' elenco sono disposte
dal Presidente della Giunta regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

 (Esami)
 1.  Al temine dei corsi di formazione organizzati
dalla Provincia secondo quanto disposto
dagli articoli precedenti, i candidati sostengono
un esame teorico - pratico innanzi
ad una commissione regionale nominata con
decreto del Presidente della Giunta e composta
da:
  a) il dirigente responsabile del Servizio tutela
dell' ambiente o un suo delegato con
funzioni di Presidente;
  b) un funzionario regionale, scelto dal dirigente
responsabile del Servizio beni ambientali
e naturali tra gli appartenenti al
servizio stesso, con funzioni anche di segretario;
  c) un esperto in discipline ecologiche scelto
dalla Giunta regionale tra docenti universitari;
  d) un esperto in discipline giuridiche scelto
dalla Giunta regionale preferibilmente
tra coloro che hanno maturato significative
esperienze in materia di legislazione
ambientale;
  e) un rappresentante per ciascuna Provincia.
  2.  Gli esami si svolgono sulla base di un calendario
annuale stabilito dalla Giunta regionale.
  3.  La Commissione delibera purchè  sia presente
la maggioranza dei suoi componenti.
  4.  Ai componenti della Commissione d' esame
estranei all' Amministrazione regionale spetta
un gettone di presenza in misura pari a
quella prevista per i componenti dei Comitati
di Controllo, nonchè , se dovuta, l' indennità 
di missione spettante agli impiegati
regionali di VII livello.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

 (Ambito di competenza territoriale delle
 GEV)
 1.  L' ambito di competenza operativa della
Guardia ecologica volontaria, indicato nel
decreto di nomina di cui all' articolo 6 comma
secondo, viene determinato dalla Giunta
regionale in base alle esigenze di organico
evidenziate, per i territori di rispettiva competenza,
dalle Province tramite la relazione
annuale di cui all' articolo 3.
  2.  La guardia ecologica volontaria non può 
operare al di fuori del territorio indicato nel
decreto di nomina, a meno che lo sconfinamento
non derivi da immediate necessità 
connesse ad infrazioni compiute nel territorio
di propria competenza.  In tal caso è  tenuta
a darne comunicazione al responsabile
della gestione ed organizzazione del servizio
ecologico volontario presso l' ente locale interessato,
indicando i motivi dello sconfinamento.
  3.  Qualora le Guardine vengano a conoscenza
di infrazioni compiute in ambiti territoriali
non sottoposti a propria diretta tutela, ne
informano tempestivamente con apposito
rapporto di servizio l' ente locale interessato
perchè  provveda ad adottare le misure opportune.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

 (Doveri delle GEV)
 1.  Nell' espletamento del proprio servizio, la
Guardia ecologica volontaria è  tenuta a rispettare
quanto previsto nella legge 24 novembre
1981 n. 689 e nella legge regionale 2
dicembre 1982 n. 45 nonchè  a svolgere le
proprie funzioni con le modalità  risultanti
dai programmi di intervento predisposti dalle
Province.
  2.  La Guardia ecologica volontaria deve inoltre:
  a) assicurare almeno dieci ore di servizio
ogni mese, comunicando con preavviso
bimestrale al raggruppamento territoriale
di cui fa parte la disponibilità  di giornate
ed orari;
  b) prestare il proprio servizio nei modi,
orari e località  indicati dall' ufficio provinciale
responsabile del servizio;
  c) qualificarsi esibendi il tesserino personale
ed il distintivo forniti dalla Provincia
conformi al modello approvato dalla
Giunta regionale;
  d) compilare in modo chiaro e completo i
rapporti di servizio e i verbali di accertamento,
secondo quanto disposto dalla vigente
normativa, facendoli pervenire con
la massima tempestività  al responsabile
del servizio presso l' ente locale interessato;
  e) usare con cura l' attrezzatura e i mezzi in
dotazione;
  f) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati
dalla Provincia;
  g) collaborare con gli altri servizi di tutela
ambientale e con gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria per attività  di prevenzione,
di controllo, di ricerca e di accertamento
in reati commessi contro il
patrimonio ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

 (Revoca o sospensione del servizio GEV)
 1.  Secondo quanto disposto dall' articolo 3, il
responsabile del servizio ecologico volontario
dell' ente locale è  tenuto a segnalare alla
Giunta regionale ogni irregolarità  riscontrata
nell' espletamento dei compiti assegnati alle
Guardie ecologiche.
  2.  Su parere della Commissione tecnico scientifica
regionale, il Presidente della Giunta
regionale può  disporre in tal caso la sospensione
o la revoca dell' incarico.
  3.  Costituisce motivo di immediata revoca dell'
incarico il venir meno di ciascuno dei requisiti
di cui all' articolo 6.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

 (Piano di organizzazione)
 1.  Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province
unitamente alla relazione annuale sullo stato
di attuazione dei programmi triennali di intervento
secondo quanto previsto dall' articolo
3, trasmettono alla Giunta regionale un
piano di organizzazione contenente:
  a) un consuntivo della gestione finanziaria
dei contributi affidati dalla Regione per
l' anno precedente;
  b) un preventivo delle spese relative all' organizzazione
del servizio ecologico volontario
per l' anno in corso, articolaro in
spese per dotazione strumentale e spese
per il funzionamento del servizio stesso.
  2.  Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale
delibera il riparto dei contributi che
la legge di approvazione del bilancio destina
alle Province per l' organizzazione del servizio
volontario di vigilanza ambientale.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

 (Relazione della Giunta regionale)
 1.  La Giunta regionale presenta annualmente
al Consiglio una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione della presente
legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

 (Norma finanziaria)
 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante le seguenti
variazioni da apportarsi allo stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1990:

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante le seguenti
variazioni da apportarsi allo stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1990:
  a) riduzione di lire 100 milioni in termini di
competenza e di cassa del capitolo 9250
<< Fondo di riserva per le spese obboigatorie
e d' ordine >>;
OMISSIS
 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.

 1.  Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante le seguenti
variazioni da apportarsi allo stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1990:
OMISSIS
 b) istituzione del capitolo 2140 << Contributi
alle Province per l' organizzazione del
servizio volontario di vigilanza ecologica >>
con lo stanziamento di lire 100 milioni
in termini di competenza e di cassa.
  2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.

 2.  Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede
con legge di bilancio.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  2 maggio 1990

 

 


 

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