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WCF
member |
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- REGOLAMENTO F.I.A.F.
Il presente regolamento è a completamento delle
norme dello Statuto di cui vuole ribadire i principi fondamentali di democraticità,
libertà, apoliticità ed assenza di scopi di lucro.
Art. 1 - Associazione e Soci |
a. |
Fanno parte della F.I.A.F. tutte le Associazioni
Feline Italiane aderenti che nel loro Statuto non perseguino fini
in contrasto con quelli previsti dallo Statuto F.I.A.F. e dal presente
regolamento.
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b. |
E' ammessa una prima
associazione per ogni regione con un numero minimo di 12 soci. Sono
ammesse più associazioni per ogni singola regione dopo la prima. |
c. |
Il CDF accetterà
l'affiliazione di una nuova associazione qualora venga fatta richiesta
da più di 40 soci effettivi. L'associazione che allo scadere
di un triennio dalla sua fondazione non avrà raggiunto il numero
di 40 soci effettivi si dovrà considerare sciolta se nel frattempo
si sarà formata un'altra associazione. Dal 1 gennaio 1998 ogni
altra associazione avrà una verifica triennale. |
d. |
Le cariche in seno alle
singole associazioni scadono tutte con lo scadere delle cariche federali
e devono essere comunicate alla Segreteria Federale ed alla Segreteria
del Congresso dei Delegati entro i termini di convocazione dell'Assemblea
Ordinaria Annuale, no oltre il 30 aprile. |
e. |
Il versamento dei rinnovi
da parte delle associazioni F.I.A.F. deve avvenire entro il 28 febbraio
di ogni anno solare per quanto concerne i rinnovi a tariffa ordinaria,
i Soci che rinnovano entro tale data mantengono i loro diritti di
anzianità, le quote da versare alla FIAF sono differenziate
a seconda della data di rinnovo, così come stabilito annualmente
dal CDF. Se i rinnovi vengono effettuati entro il 30 aprile i soci
pur avendo rinnovato in ritardo ed a tariffa maggiorata, mantengono
i loro diritti di anzianità, mentre per le nuove iscrizioni
le quote devono pervenire entro un mese dall'accettazione del nuovo
socio. |
f. |
Se un Socio passa ad
una nuova Associazione viene considerato nuovo Socio ai fini del conteggio
dell'anzianità, e l'ufficio Tesseramento gli invierà
un nuovo numero di iscrizione. |
g. |
I soci delle associazioni
italiane aderenti alla F.I.A.F. sono tenuti all'osservanza dello statuto,
dei regolamenti e delle delibere della F.I.A.F. |
h. |
Tutti i Club di razza
riconosciuti dalla F.I.A.F. devono uniformare il loro statuto a quello
della F.I.A.F. , devono avere un minimo di 8 soci e si fa obbligo
ai facenti parte del Direttivo del club di essere tesserati F.I.A.F. |
Art.
2 - Congresso dei Delegati |
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Le modalità di elezione del
Congresso dei delegati sono le seguenti:
- ogni Associazione eleggerà un numero
di delegati in base alla seguente tabella.
N° Soci ordinari |
N° Delegati |
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N° Soci ordinari |
N° Delegati |
fino a 30 |
1 |
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da 251 a 300 |
7 |
da 31 a 50 |
2 |
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da 301 a 350 |
8 |
da 51 a 100 |
3 |
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da 351 a 400 |
9 |
da 101 a 150 |
4 |
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da 401 a 450 |
10 |
da 151 a 200 |
5 |
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da 451 a 500 |
11 |
da 201 a 250 |
6 |
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ogni
ulteriori 50 o frazione di 50 |
1 |
- inoltre verrà eletto un numero di delegati
fra i Soci Fondatori pari al numero di delegati ordinari spettante
ad ogni associazione.
- La data ultima per il conteggio del numero
dei soci ordinari, quindi del numero dei delegati eleggibile sulla
scheda elettorale è il 30 aprile.
- Alla prima riunione del Congresso dei delegati
vengono eletti a maggioranza:
- il Presidente del Congresso
- il Segretario del Congresso
- il Presidente del CDF
- gli altri 10 membri del CDF
- i 3 membri del Comitato di coordinamento
- i Probiviri Federali di I° grado
- i Probiviri Federali di II° grado
- i Revisori Federali dei conti
Tutte le cariche hanno durata triennale.
- Il Congresso dei delegati viene convocato
in sede ordinaria una volta all'anno dal Presidente del congresso
a mezzo lettera raccomandata o email inviata almeno 15 giorni
prima della data fissata per l'assemblea.
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Art.
3 - Comitato di coordinamento |
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Il Comitato di coordinamento
dei delegati previsto dallo Statuto, con durata in carica triennale,
ha lo scopo di snellire l'operatività del Congresso dei delegati
ogni qualvolta non si ritenga necessario riunire il congresso stesso
in via straordinaria. Il comitato ha il fine di stabilire un rapporto
costruttivo con il CDF nei termini già previsti dall'art. 14
dello Statuto. |
Art.
4 - Consiglio Direttivo Federale |
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Il Consiglio, convocato a norma dell'art.
11 dello Statuto, è valido ove siano presenti la maggioranza
dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il Consiglio è comunque valido anche in mancanza di formale
convocazione, purchè siano presenti tutti gli aventi diritto.
Solo per gravi motivi può essere richiesta dalla maggioranza
dei consiglieri una consultazione a porte chiuse. La relativa delibera
deve essere resa immediatamente pubblica ai presenti al termine della
seduta. Nella prima riunione, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalle
elezioni da parte del Congresso dei Delegati, il CDF elegge nel suo
seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Vice-Presidente
assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni di consiglio, custidisce
i libri sociali della F.I.A.F., controfirma gli atti del Presidente
e convoca, su sua delega, a norma dell'art. 11 dello Statuto, le riunioni
del Consiglio. Il Tesoriere sovraintende, di concerto col Presidente
e coadiuvato dal Segretario, all'amministrazione del patrimonio e
alla gestione dei fondi dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo
da sottoporre al CDF e all'Assemblea dei Delegati e predispone il
bilancio preventivo secondo gli indirizzi formulati dagli organi sopracitati.
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Art.
5 - Commissione Libro Origini |
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La Commissione dei Libri Origini ha il compito
di tenere aggiornati e custodire i libri genealogici italiani così
come previsto dalla vigente normativa (D.L. 30/12/92 n.529) in armonia
con le direttive CEE 91/174. La commissione è composta da 3
membri nominati dal CDF tra i soci, dura in carica tre anni, salvo
revoca o dimissioni. La commissione nomina al suo interno un Segretario
che ha il compito di svolgere le pratiche relative alle denuncie di
monta e di nascita, alle domande di iscrizione nei libri genealogici,
al rilascio dei certificati di tali libri ed ai passaggi di proprietà
come da vigente normativa. La commissione controlla, tramite incaricati
delle singole associazioni, le cucciolate ogni volta che lo ritiene
necessario; tiene aggiornato l'elenco degli affissi rilasciati sia
ai Soci che agli Allevatori. La commissione agisce in funzione ed
in rispetto del regolamento del Libro Origini. |
Art.
6 - Consiglio Federale degli Allevatori |
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Il Consiglio Federale degli Allevatori
è composto da tutti gli allevatori titolari di affisso F.I.A.F.
Si intendono Allevatori con Affisso i proprietari di almeno tre soggetti,
adulti ed integri, con un minimo di due femmine. Il consiglio si munirà
di un proprio regolamento interno ratificato dal Congresso dei Delegati.
Il consiglio presenterà le proprie proposte al Congresso dei
Delegati e al CDF. Il Consiglio eleggerà un Comitato composto
da tre membri di cui uno sarà nominato referente dal CDF, anche
i membri del Comitato restano in carica per tre anni. |
Art.
7 - Collegio dei Revisori dei Conti |
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I Revisori dei conti, la cui carica
è incompatibile con qualunque altra in seno alla F.I.A.F. come
previsto dall'art. 7 dello Statuto, non devono essere legati da vincoli
di parentela, di affinità fino al terzo grado, o di convivenza
con alcun membro del CDF nè col Presidente del Congresso dei
delegati. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocato
dal proprio Presidente, in sede ordinaria, per il controllo dell'esattezza
e della regolarità della gestione, con l'esame dei libri contabili,
della tenuta dei conti e dei documenti giustificativi, nonchè
per esprimere il proprio parere in merito sull'andamento della gestione
stessa, sul rendiconto economico e sul bilancio consuntivo e preventivo
predisposti dal CDF. |
Art.
8 - Commissione tecnica delle esposizioni |
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La Commissione tecnica delle esposizioni è
composta da 3 membri nominati dal CDF che rimangono in carica fino
a dimissioni o a revoca e che comunque decadono con il termine del
mandato del CDF che li ha nominati Ha parere consultivo su tutta la
materia delle esposizioni in base al regolamento F.I.A.F. delle esposizioni
al quale si devono attenere tutti gli organizzatori e tutti gli espositori. |
Art.
9 - Congresso dei Giudici |
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Il Congresso è composto da tutti i giudici
internazionali che sono soci F.I.A.F. e riconosciuti dalla F.I.A.F.
Il Congresso dei giudici internazionali nominerà una commissione
formata da 3 componenti che dovranno essere residenti in Italia. Presenterà
le sue proposte al Congresso dei Delegati e al CDF. Il CDF nominerà
un suo Referente fra i componenti della commissione. |
Art.
10 - Disposizioni finali |
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Ogni modifica allo Statuto può essere proposta
da almeno 1/4 dei delegati F.I.A.F. in carica. Il referendum previsto
dall'art. 2 dello statuto può avvenire tramite posta, o con
qualunque altro mezzo idoneo allo scopo, semprechè le proposte
di modifica siano sottoscritte in modo riconoscibile dagli aventi
diritto. I Soci possono candidarsi alle cariche sociali solo se hanno
compiuto 2 anni consecutivi di iscrizione ad una stessa associazione
affiliata. E' possibile l'iscrizione in una sola associazione affiliata
F.I.A.F. come Socio avente diritto di voto. Nelle altre associazioni
F.I.A.F. si può essere solo Socio aderente. L'iscritto contemporaneamente
ad una associazione F.I.A.F. e ad una associazione non affiliata F.I.A.F.
può rivestire cariche sociali in ambito FIAF solo se non ne
ricopre in quella non affiliata. Ogni modifica al presente regolamento
può essere proposta da almeno 1/6 dei delegati in carica e
può essere approvata con la maggioranza dei delegati aventi
diritto di voto. Per quanto non espressamente previsto o specificato
dal presente regolamento valgono le leggi in vigore nella Repubblica
Italiana. |
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