Federazione Italiana Associazioni Feline
Modifiche 08/12/2003

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 - REGOLAMENTO F.I.A.F.
Il presente regolamento è a completamento delle norme dello Statuto di cui vuole ribadire i principi fondamentali di democraticità, libertà, apoliticità ed assenza di scopi di lucro.
Art. 1 - Associazione e Soci
a. Fanno parte della F.I.A.F. tutte le Associazioni Feline Italiane aderenti che nel loro Statuto non perseguino fini in contrasto con quelli previsti dallo Statuto F.I.A.F. e dal presente regolamento.
b. E' ammessa una prima associazione per ogni regione con un numero minimo di 12 soci. Sono ammesse più associazioni per ogni singola regione dopo la prima.
c. Il CDF accetterà l'affiliazione di una nuova associazione qualora venga fatta richiesta da più di 40 soci effettivi. L'associazione che allo scadere di un triennio dalla sua fondazione non avrà raggiunto il numero di 40 soci effettivi si dovrà considerare sciolta se nel frattempo si sarà formata un'altra associazione. Dal 1 gennaio 1998 ogni altra associazione avrà una verifica triennale.
d. Le cariche in seno alle singole associazioni scadono tutte con lo scadere delle cariche federali e devono essere comunicate alla Segreteria Federale ed alla Segreteria del Congresso dei Delegati entro i termini di convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale, no oltre il 30 aprile.
e. Il versamento dei rinnovi da parte delle associazioni F.I.A.F. deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno solare per quanto concerne i rinnovi a tariffa ordinaria, i Soci che rinnovano entro tale data mantengono i loro diritti di anzianità, le quote da versare alla FIAF sono differenziate a seconda della data di rinnovo, così come stabilito annualmente dal CDF. Se i rinnovi vengono effettuati entro il 30 aprile i soci pur avendo rinnovato in ritardo ed a tariffa maggiorata, mantengono i loro diritti di anzianità, mentre per le nuove iscrizioni le quote devono pervenire entro un mese dall'accettazione del nuovo socio.
f. Se un Socio passa ad una nuova Associazione viene considerato nuovo Socio ai fini del conteggio dell'anzianità, e l'ufficio Tesseramento gli invierà un nuovo numero di iscrizione.
g. I soci delle associazioni italiane aderenti alla F.I.A.F. sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere della F.I.A.F.
h. Tutti i Club di razza riconosciuti dalla F.I.A.F. devono uniformare il loro statuto a quello della F.I.A.F. , devono avere un minimo di 8 soci e si fa obbligo ai facenti parte del Direttivo del club di essere tesserati F.I.A.F.
Art. 2 - Congresso dei Delegati
  Le modalità di elezione del Congresso dei delegati sono le seguenti: 
  • ogni Associazione eleggerà un numero di delegati in base alla seguente tabella.
N° Soci ordinari N° Delegati   N° Soci ordinari N° Delegati
fino a 30 1   da 251 a 300 7
da 31 a 50 2   da 301 a 350 8
da 51 a 100 3   da 351 a 400 9
da 101 a 150 4   da 401 a 450 10
da 151 a 200 5   da 451 a 500 11
da 201 a 250 6    
ogni ulteriori 50 o frazione di 50 1
  • inoltre verrà eletto un numero di delegati fra i Soci Fondatori pari al numero di delegati ordinari spettante ad ogni associazione.
  • La data ultima per il conteggio del numero dei soci ordinari, quindi del numero dei delegati eleggibile sulla scheda elettorale è il 30 aprile.
  • Alla prima riunione del Congresso dei delegati vengono eletti a maggioranza:
    • il Presidente del Congresso
    • il Segretario del Congresso
    • il Presidente del CDF
    • gli altri 10 membri del CDF
    • i 3 membri del Comitato di coordinamento 
    • i Probiviri Federali di I° grado
    • i Probiviri Federali di II° grado
    • i Revisori Federali dei conti
    Tutte le cariche hanno durata triennale.
  • Il Congresso dei delegati viene convocato in sede ordinaria una volta all'anno dal Presidente del congresso a mezzo lettera raccomandata o email inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
  • L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

  • L'assemblea straordinaria viene convocata con richiesta scritta contenente gli argomenti all'ordine del giorno per gravi o urgenti motivi.
  • Il Congresso dei delegati è valido in prima convocazione sia in sede ordinaria che straordinaria qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la maggioranza assoluta dei delegati.
  • Il Congresso dei delegati è valido in seconda convocazione in sede ordinaria qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/3 dei delegati, in sede straordinaria con la maggioranza assoluta dei delegati.
  • Ciascun delegato potrà avere solo una delega nell'ambito di una seduta assembleare. Ogni delegato potrà essere rappresentato per delega anche da un collega di altra Associazione.
  • Il Congresso delibera sia in sede ordinaria che straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.
  • Fanno eccezione i seguenti casi in cui occorre la maggioranza dei delegati in carica:
    - approvazione o modifiche di norme o regolamenti; - modifica e/o integrazione dello statuto;
    - scioglimento della F.I.A.F. in cui occorre la maggioranza de 2/3 dei delegati in carica.
  • In ogni Congresso dei delegati, ove almeno 1/4 dei presenti lo richieda, le votazioni si effettueranno a scrutinio segreto.
  • Le votazioni per l'elezione di tutte le cariche F.I.A.F. si effettuano sempre a scrutinio segreto.
Art. 3 - Comitato di coordinamento
  Il Comitato di coordinamento dei delegati previsto dallo Statuto, con durata in carica triennale, ha lo scopo di snellire l'operatività del Congresso dei delegati ogni qualvolta non si ritenga necessario riunire il congresso stesso in via straordinaria. Il comitato ha il fine di stabilire un rapporto costruttivo con il CDF nei termini già previsti dall'art. 14 dello Statuto.
Art. 4 - Consiglio Direttivo Federale
  Il Consiglio, convocato a norma dell'art. 11 dello Statuto, è valido ove siano presenti la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio è comunque valido anche in mancanza di formale convocazione, purchè siano presenti tutti gli aventi diritto. Solo per gravi motivi può essere richiesta dalla maggioranza dei consiglieri una consultazione a porte chiuse. La relativa delibera deve essere resa immediatamente pubblica ai presenti al termine della seduta. Nella prima riunione, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalle elezioni da parte del Congresso dei Delegati, il CDF elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Vice-Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Segretario redige i verbali delle riunioni di consiglio, custidisce i libri sociali della F.I.A.F., controfirma gli atti del Presidente e convoca, su sua delega, a norma dell'art. 11 dello Statuto, le riunioni del Consiglio. Il Tesoriere sovraintende, di concerto col Presidente e coadiuvato dal Segretario, all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dei fondi dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo da sottoporre al CDF e all'Assemblea dei Delegati e predispone il bilancio preventivo secondo gli indirizzi formulati dagli organi sopracitati.
Art. 5 - Commissione Libro Origini
  La Commissione dei Libri Origini ha il compito di tenere aggiornati e custodire i libri genealogici italiani così come previsto dalla vigente normativa (D.L. 30/12/92 n.529) in armonia con le direttive CEE 91/174. La commissione è composta da 3 membri nominati dal CDF tra i soci, dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni. La commissione nomina al suo interno un Segretario che ha il compito di svolgere le pratiche relative alle denuncie di monta e di nascita, alle domande di iscrizione nei libri genealogici, al rilascio dei certificati di tali libri ed ai passaggi di proprietà come da vigente normativa. La commissione controlla, tramite incaricati delle singole associazioni, le cucciolate ogni volta che lo ritiene necessario; tiene aggiornato l'elenco degli affissi rilasciati sia ai Soci che agli Allevatori. La commissione agisce in funzione ed in rispetto del regolamento del Libro Origini.
Art. 6 - Consiglio Federale degli Allevatori
  Il Consiglio Federale degli Allevatori è composto da tutti gli allevatori titolari di affisso F.I.A.F. Si intendono Allevatori con Affisso i proprietari di almeno tre soggetti, adulti ed integri, con un minimo di due femmine. Il consiglio si munirà di un proprio regolamento interno ratificato dal Congresso dei Delegati. Il consiglio presenterà le proprie proposte al Congresso dei Delegati e al CDF. Il Consiglio eleggerà un Comitato composto da tre membri di cui uno sarà nominato referente dal CDF, anche i membri del Comitato restano in carica per tre anni.
Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti
  I Revisori dei conti, la cui carica è incompatibile con qualunque altra in seno alla F.I.A.F. come previsto dall'art. 7 dello Statuto, non devono essere legati da vincoli di parentela, di affinità fino al terzo grado, o di convivenza con alcun membro del CDF nè col Presidente del Congresso dei delegati. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocato dal proprio Presidente, in sede ordinaria, per il controllo dell'esattezza e della regolarità della gestione, con l'esame dei libri contabili, della tenuta dei conti e dei documenti giustificativi, nonchè per esprimere il proprio parere in merito sull'andamento della gestione stessa, sul rendiconto economico e sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal CDF.
Art. 8 - Commissione tecnica delle esposizioni
  La Commissione tecnica delle esposizioni è composta da 3 membri nominati dal CDF che rimangono in carica fino a dimissioni o a revoca e che comunque decadono con il termine del mandato del CDF che li ha nominati Ha parere consultivo su tutta la materia delle esposizioni in base al regolamento F.I.A.F. delle esposizioni al quale si devono attenere tutti gli organizzatori e tutti gli espositori.
Art. 9 - Congresso dei Giudici
  Il Congresso è composto da tutti i giudici internazionali che sono soci F.I.A.F. e riconosciuti dalla F.I.A.F. Il Congresso dei giudici internazionali nominerà una commissione formata da 3 componenti che dovranno essere residenti in Italia. Presenterà le sue proposte al Congresso dei Delegati e al CDF. Il CDF nominerà un suo Referente fra i componenti della commissione.
Art. 10 - Disposizioni finali
  Ogni modifica allo Statuto può essere proposta da almeno 1/4 dei delegati F.I.A.F. in carica. Il referendum previsto dall'art. 2 dello statuto può avvenire tramite posta, o con qualunque altro mezzo idoneo allo scopo, semprechè le proposte di modifica siano sottoscritte in modo riconoscibile dagli aventi diritto. I Soci possono candidarsi alle cariche sociali solo se hanno compiuto 2 anni consecutivi di iscrizione ad una stessa associazione affiliata. E' possibile l'iscrizione in una sola associazione affiliata F.I.A.F. come Socio avente diritto di voto. Nelle altre associazioni F.I.A.F. si può essere solo Socio aderente. L'iscritto contemporaneamente ad una associazione F.I.A.F. e ad una associazione non affiliata F.I.A.F. può rivestire cariche sociali in ambito FIAF solo se non ne ricopre in quella non affiliata. Ogni modifica al presente regolamento può essere proposta da almeno 1/6 dei delegati in carica e può essere approvata con la maggioranza dei delegati aventi diritto di voto. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente regolamento valgono le leggi in vigore nella Repubblica Italiana.
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