Federazione Italiana Associazioni Feline
Modifiche 08/12/2003

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 - STATUTO F.I.A.F.
Capitolo I - Nome-Durata-Sede-Scopi
Art. 1 La Federazione Italiana Associazioni Feline (F.I.A.F.) raggruppa Associazioni Feline Italiane, è regolamentata dal presente statuto, è apolitica, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2 La F.I.A.F. ha sede in Mantova, Via Carlo Poma n.20. Il Consiglio Direttivo Federale potrà deliberare la variazione di tale sede come pure potrà istituire sedi secondarie, filiali e/o dipendenze sia in Italia che all'estero. La F.I.A.F. ha carattere tecnico amatoriale ed ha lo scopo di incoraggiare l'allevamento e lo studio della genetica, dell'etologia e della patologia dei felini domestici; di migliorarne e diffonderne le diverse razze e varietà; promuovere ogni iniziativa inerente il benessere e la salute del gatto e diffonderne la sua conoscenza come animale sociale, favorendo l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la F.I.A.F. compirà tutti gli atti necessari e/o utili e potrà costituire commissioni e comitati scientifici, tecnici e culturali. In particolare la F.I.A.F. per il conseguimento dei propri fini:
  • detta le regole e i principi generali per il controllo della produzione e dell'allevamento dei gatti di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della felinotecnica italiana.
  • promuove studi, ricerche e iniziative rivolte alla conoscenza, al benessere e alla diffusione delle razze feline.
  • cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti ai sensi D.L. 30/7/1992 n.529 in armonia con le norme comunitarie ed internazionali, ed i disciplinari approvati dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole,alimentari e forestali.
  • provvede alla tenuta degli elenchi dei giudici, degli allevatori ed eventuali altri specialisti della felinotecnica curandone la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale attraverso corsi e seminari.
  • promuove, riconosce, approva e patrocina esposizioni e rassegne anche nell' ambito di tutti i Paesi esteri intese anche a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell' allevamento nazionale e ne stabilisce i regolamenti.
  • esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità e Ministeri, anche organizzando manifestazioni ufficiali sulla base di appositi disciplinari.
Capitolo II - Ammissioni-Dimissioni- Espulsione
Art. 3 Le Associazioni saranno ammesse a far parte della F.I.A.F. previa accettazione della domanda di ammissione da parte del CDF. Nel momento dell'ammissione alla F.I.A.F. le Associazioni accettano il presente statuto, i regolamenti ed i suoi scopi sociali. Sarà dovuto alla F.I.A.F. un contributo associativo annuale e proporzionale al numero degli iscritti di ogni singola Associazione da versare entro la data stabilita dal CDF comunque non oltre la data del 30 aprile.
Art. 4 Le Associazioni sono indipendenti dal punto di vista fiscale, giuridico ed amministrativo. Si autogovernano e si disciplinano con uno statuto proprio, uniformato allo statuto federale, che dovrà essere ratificato dal CDF. Dovranno inoltre rispettare il regolamento nazionale disciplinare e quello delle esposizioni.
Art. 5 Le Associazioni che fanno parte della Federazione sono formate dalle seguenti categorie di soci:
  • Fondatori
  • Onorari
  • Ordinari
  • Aderenti
  • Sostenitori
E' facoltà del socio scegliere l'Associazione a cui iscriversi, senza vincolo territoriale. I soci aderenti non hanno diritto di voto. Il titolare di negozio di animali o chi ne fa abitualmente commercio può essere socio ordinario F.I.A.F. con al sola limitazione di non poter essere eletto a cariche sociali. Non si considera atto di commercio la cessione di prodotti del proprio allevamento.
Art. 6 L'affiliazione delle Associazioni alla F.I.A.F. cesserà per:
  • rinuncia inviata dal Presidente dell'Associazione al Segretario Federale per iscritto, almeno sei mesi prima della fine della gestione sociale.
  • espulsione per la mancata osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali, per morosità varie.
Capitolo III  - Amministrazione
Art. 7 Sono organi della F.I.A.F.
  • Il Congresso dei Delegati
  • Il Consiglio Direttivo Federale
  • Il Collegio federale dei Probiviri
  • Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti.
Capitolo IV  - Il Congresso dei Delegati
Art. 8 Il Congresso dei Delegati è composto da tutti i delegati, eletti come da regolamento, in rappresentanza delle Associazioni. Ogni Associazione elegge un numero di delegati proporzionale al numero dei soci aventi diritto di voto. In via ordinaria il Congresso si riunisce una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede almeno 1/4 dei delegati, oppure a richiesta del Presidente della F.I.A.F. o del Presidente del Congresso stesso. Alla sua prima riunione il Congresso elegge il proprio Presidente e il Segretario. Il Congresso opera con un Comitato di coordinamento formato da cinque delegati, tre dei quali nominati dal congresso, alla sua prima riunione, uno nominato dal CDF mentre il quinto è di diritto il Presidente del congresso stesso. Il comitato rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
Art. 9 Il Congresso dei Delegati ha i seguenti compiti:
  • eleggere il Presidente del CDF
  • eleggere il Presidente del Congresso dei Delegati.
  • eleggere il Segretario del Congresso dei Delegati.
  • eleggere i dieci consiglieri del CDF.
  • eleggere i tre membri del Comitato di Coordinamento.
  • eleggere il Collegio Federale dei Probiviri.
  • eleggere i Revisori dei Conti.
  • approvare o revocare in sede ordinaria o straordinaria le delibere adottate dal CDF che sono valide sino ad eventuale revoca in rispetto all'articolo 14
  • emanare norme e regolamenti, esaminare ed approvare o meno le istanze e proposte provenienti dalle associazioni, dal collegio federale degli allevatori e dalle commissioni F.I.A.F.
  • ratificare la relazione del Presidente del CDF sull'andamento della Federazione.
  • esaminare ed approvare il renconto economico ed il bilancio di previsione annuale predisposto dal CDF.
  • modificare lo Statuto ed i Regolamenti.
  • deliberare lo scioglimento della F.I.A.F. e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
Capitolo V - Il Consiglio Direttivo Federale
Art. 10 Il CDF è composto da 11 membri che restano in carica per un triennio e sono rielleggibili. Nessun consigliere potrà cumulare cariche in seno al CDF, ne possono far parte del Consiglio membri della stessa famiglia o coabitanti. Non sono ammesse deleghe. Il CDF elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Se le circostanze lo richiederanno il CDF, al suo interno, può nominare una giunta esecutiva che deve essere riconfermata con scadenza triennale. La giunta esecutiva può essere composta anche da solo 3 membri per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.
Art. 11 Il Presidente del CDF, di sua iniziativa o a seguito di richiesta di almeno 3 consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo Federale. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve essere inviato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione ma, per urgenti e gravi motivi da specificare, può essere inviato con soli 5 giorni di anticipo. Il consigliere che non interverrà a tre consigli, senza giustificato motivo, nell'arco di un anno solare sarà considerato decaduto ed entrerà nel consiglio il primo dei non eletti immediatamente dal primo consiglio successivo all'assenza.
Art. 12 Il Presidente del CDF rappresenta legalmente la F.I.A.F., presiede le riunioni del CDF e firma congiuntamente al Segretario gli atti federali. Sta per essa in giudizio con potere di resistere e di agire, ha poteri negoziali di ordinaria amministrazione e, per delega consigliare, di straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento questi delega le sue funzioni al Vice-Presidente o al Consigliere più anziano come tesseramento. Il Segretario e il Tesoriere danno attuazione, ciascuno per la propria competenza, alle delibere del CDF.
Art. 13 Il CDF opera per il benessere della F.I.A.F. nei limiti consentiti dallo statuto e dai regolamenti vigenti. A tale scopo compie:
  • ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
  • esplica l'ordinaria e straordinaria amministrazione interna della F.I.A.F.
  • promulga i regolamenti utili per svolgere le attività sociali.
  • nomina i componenti la della Commissione L.O.
  • istituisce le commissioni necessarie per conseguire gli scopi sociali delegando loro le proprie  competenze.
  • coordina ed approva le esposizioni, mostre o rassegne.
  • nomina ogni tre mesi, all'occorrenza, una giunta esecutiva in seno al CDF.
  • nomina i componenti la Commissione delle esposizioni.
  • nomina i componenti la Commissione scientifica.
Art.14 Tutte le delibere di carattere normativo che il CDF promulgherà sono valide sino alla loro eventuale abrogazione da parte del Congresso dei Delegati. Il CDF dovrà inviare copia integrale di ogni verbale di consiglio, entro 15 giorni al Presidente del Congresso dei Delegati che, assieme ai componenti del Comitato di Coordinamento, valuterà se indire un'assemblea straordinaria dei delegati solo per revocare quelle delibere che ritiene non conformi allo spirito associativo e lesive per la Federazione. In ogni caso, ad ogni sessione del congresso, si dovrà deliberare la ratifica dei singoli provvedimenti normativi presi del CDF. Le eventuali delibere non ratificate dal congresso dovranno essere esaurientemente motivate ai fini di una eventuale riformulazione della delibera da parte del CDF.
Capitolo VI  - Collegio Federale dei Probiviri di I° e II° grado
Art. 15 Il Collegio Federale dei Probiviri di I° grado è composto da tre membri eletti dal Congresso dei Delegati, non necessariamente soci F.I.A.F., i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario. I membri che formano il collegio non possono ricoprire alcun' altra carica sia a livello federale che associativo; due dovranno essere laureati in legge ed uno dovrà essere scelto tra i delegati e non necessariamente dovrà essere laureato in legge. Non dovranno essere altresì parenti con i membri direttivi, associativi e dei delegati del congresso. Hanno, quale collegio arbitrale irrituale, la competenza disciplinare nei conflitti tra gli organi della F.I.A.F. e le Associazioni. Devono deliberare entro 80 giorni dalla notifica dell'esposto. La decorrenza dei termini non ammette deroghe. Il Collegio Federale dei Probiviri di II° grado è composto da cinque membri, due eletti dal congresso, tra laureati in legge, e tre , di volta in volta, sorteggiati tra i nominativi dei Presidenti dei Probiviri delle associazioni, che pure devono essere laureati in legge. Essi dovranno deliberare entro 90 giorni. Per il collegio di II° grado valgono tutte le incompatibilità già previste per il collegio di I° grado.
Capitolo VII  - Provvedimenti disciplinari
Art. 16 I Collegi Federali dei Probiviri possono adottare i seguenti provvedimenti di ordine disciplinare nei confronti delle Associazioni affiliate:
  • richiamo scritto
  • sospensione fino a un massimo di tre anni.
  • espulsione
Capitolo VIII  - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17 Il Collegio dei revisori nazionali dei conti è composto da tre membri e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nominati dal Congresso dei Delegati, non necessariamente tra i soci F.I.A.F. Tutti i membri dovranno essere ragionieri o dottori in economia e commercio. Il Collegio nomina nel proprio ambito un Presidente. Loro compito è il controllo dell'esattezza e della regolare tenuta dei conti e dei libri contabili da parte del CDF.
Dovranno inoltre esprimere un parere in merito sull'andamento della gestione annuale
Capitolo IX  - Patrimonio ed entrate
Art.18 Le risorse finanziare della F.I.A.F. sono costituite da:
  • tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della F.I.A.F.
  • ogni residuo attivo di esercizio.
  • ogni lascito o donazione.
  • il contributo associativo delle Associazioni.
  • ogni somma corrisposta dai soci per le pratiche Libro Origini.
  • qualsiasi provento derivante dall'  organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive.
  • tutte le altre eventuali entrate a favore della Federazione.
Capitolo X  - Varie
Art. 19 Ogni modifica al presente statuto sarà materia riguardante il Congresso dei Delegati che in tale sede dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto.
Le modifiche possono essere fatte anche per referendum.
L'invio e lo scrutinio delle schede di referendum è fatto dal Comitato di Coordinamento del Congresso dei Delegati.
Art. 20 Ciò che non è qui previsto o specificato si intende regolamentato dal Codice Civile.
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