ALIQUOTE I.C.I.
ANNO 2002 Il Responsabile dellUfficio Tributi del Comune di Ficarazzi Visto la Legge 23\10\92 n. 241, contenente la delega al Governo per listituzione e la disciplina dellImposta Comunale sugli Immobili; Dato atto che per lanno 2002 il termine per la deliberazione delle aliquote dellimposta è fissato al 28\02\2002; Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dellaliquota e dellimposta: Laliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili di-versi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta allabitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro; Laliquota deve essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise, residenti nel Comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; La detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in £. 200.000 (¬ 103,29); L imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l importo della detrazione di £. 200.000 può essere elevato nei suoi confronti fino a £. 500.000 (¬ 258,23), nel rispetto dellequilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale; Limitatamente allunità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000; in tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; I comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure allutilizzo di sottotetti. Laliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dallinizio dei lavori; I comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dallArt. 2, comma 3, della Legge 3\12\98, n. 431 (contratti tipo), possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui allArt.1 del D.L. 30\12\88, n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21\02\89, n. 61 (comuni ad alta densità abitativa), prevedere una aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Visto il Regolamento Comunale per lapplicazione dellImposta I.C.I. art. 52 e 59 D. Lgs 15\12\97, n. 446, approvato dal C.C. in data 28\12\1998; Visto le modifiche introdotte dalla Legge 662\96 (collegato alla finanziaria 1997), che a parte la revisione degli estimi catastali, sono stati infatti interamente iscritti due articoli fondamentali come lart. 6 e lart. 8 del D.Lgs. 504\92 e s.m., che si occupano rispettivamente delle aliquote I.C.I. e delle detrazioni e riduzioni; Dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662\96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I. Richiamata la precedente deliberazione n. 9 del 30\01\01 nella quale sono state determinate le aliquote per lanno 2001: Aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille applicata ai seguenti casi: Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile anche se ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; Aliquota al 5 per mille nei seguenti casi: Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale; Abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonome case popolari; Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) condizione: avere stipulato contratto di locazione o di comodato a titolo gratuito registrato entro il 31\05\2002; Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita, che rappresentano rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo lacquisto e la vendita di immobili; Pertinenze (sono considerati parte integrante dellabitazione principale le sue stesse pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limitatamente alle sole pertinenze catastale categoria C6; Terreni agricoli; La detrazione per abitazione principale viene confermata in £. 200.000 (euro 103,29); Aliquota al 6,50 per mille applicata nei seguenti casi: Immobili diversi dalle abitazioni principali; Immobili in aggiunta alle abitazioni principali; Alloggi non locati; Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti; Aree edificabili. Alloggi inagibili o inabitabili 4 per mille riducibili al 2 per mille Il Soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dellimposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative: di chiedere una perizia allU.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dellUfficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa allanno successivo; presentare allUfficio Tributi del comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che lEnte impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno; Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero dimmobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici. Preso atto che è intendimento dellamministrazione comunale ridurre dello 0,50% laliquota relativa alla prima abitazione ed aumentare dello 0,50% laliquota delle abitazioni delle (Cgt. A\7 Villini) non adibiti ad abitazione principale, ed inoltre agevolare alcune fasce sociali come pensionati di età superiore a 75 anni e disabili, ciò al fine di ridurre la pressione fiscale per la prima casa e per le fasce sociali più deboli. Visto il parere del responsabile dellUfficio Ragioneria e del responsabile dellUfficio Tributi; Propone alla giunta municipale, alla lu-ce di quanto detto in narrativa, di adottare atto deliberativo per approvare la tariffa I.C.I. per lanno 2002, come segue: Aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille applicata ai seguenti casi: Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano (di età superiore a 75 anni) o disabile anche se ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che la sola fonte di reddito viene dalla sola pensione sociale; La detrazione per questi casi viene proposta fino alla concorrenza dell imposta e comunque non superiore a £. 500.000 (euro 258,23); Aliquota al 4,5 per mille nei seguenti casi: Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale; abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonome case popolari; Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) condizione: avere stipulato contratto di locazione o di comodato a titolo gratuito registrato entro il 31\05\2002; Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita, che rappresentano rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo lacquisto e la vendita di immobili; Pertinenze (sono considerati parte integrante dellabitazione principale le sue stesse pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limtatamente alle sole pertinenze catastale categoria C6; Terreni agricoli; La detrazione per abitazione principale viene confermata in £. 200.000 (euro 103,29); Aliquota al 6,50 per mille applicata nei seguenti casi: Immobili diversi dalle abitazioni principali; Immobili in aggiunta alle abitazioni principali; Alloggi non locati; Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti; Aree edificabili. Alloggi inagibili o inabitabili 4 per mille riducibili al 2 per mille Il Soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dellimposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative: di chiedere una perizia allU.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dellUfficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa allanno successivo; presentare allUfficio Tributi del comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che lEnte impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno; Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero dimmobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici. Per quanto non previsto nella presente proposta varranno le norme contenute nel Regolamento Comunale. |
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