ALIQUOTE   I.C.I.    ANNO   2002

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Ficarazzi

Visto la Legge 23\10\92 n. 241, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Dato atto che per l’anno 2002 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato al 28\02\2002;

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili di-versi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

L’aliquota deve essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivise, residenti nel Comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

La detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in £. 200.000 (¬  103,29);

L imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l importo della detrazione di £. 200.000 può essere elevato nei suoi confronti fino a £. 500.000 (¬  258,23), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

Limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a £. 500.000; in tal caso non può essere  stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

I comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

I comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

I comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’Art. 2, comma 3, della Legge 3\12\98, n. 431 (contratti tipo), possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui

all’Art.1 del D.L. 30\12\88, n. 551, convertito con modificazioni, dalla Legge 21\02\89, n. 61 (comuni ad alta densità abitativa), prevedere una aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta  I.C.I. art. 52 e 59 D. Lgs 15\12\97, n. 446, approvato dal C.C. in data 28\12\1998;

 

Visto le modifiche introdotte dalla Legge 662\96 (collegato alla finanziaria 1997), che a parte la revisione degli estimi catastali, sono stati infatti interamente iscritti due articoli fondamentali come l’art. 6 e l’art. 8 del D.Lgs. 504\92 e s.m., che si occupano rispettivamente delle aliquote I.C.I. e delle detrazioni e riduzioni;

 

Dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662\96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.

 

Richiamata la precedente deliberazione n. 9 del 30\01\01 nella quale sono state determinate le aliquote per l’anno 2001:

Aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille   applicata ai seguenti casi:

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile anche se ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Aliquota al 5 per mille nei seguenti casi:

Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale;

Abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonome case popolari;

Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) – condizione: avere stipulato contratto di locazione o di comodato a titolo gratuito registrato entro il 31\05\2002;

Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita, che rappresentano rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo l’acquisto e la vendita di immobili;

Pertinenze (sono considerati parte integrante dell’abitazione principale le sue stesse pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limitatamente alle sole pertinenze catastale categoria C6;

Terreni agricoli;

La detrazione per abitazione principale viene confermata in £. 200.000 (euro 103,29);

 

Aliquota al 6,50 per mille applicata nei seguenti casi:

Immobili diversi dalle abitazioni principali;

Immobili in aggiunta alle abitazioni principali;

Alloggi non locati;

Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti;

Aree edificabili.

 

Alloggi inagibili o inabitabili 4 per mille riducibili al 2 per mille

 

Il Soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell’imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative:

di chiedere una perizia all’U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dell’Ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all’anno successivo;

presentare all’Ufficio Tributi del comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che l’Ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno;

Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.

 

Preso atto che è intendimento dell’amministrazione comunale ridurre dello 0,50% l’aliquota relativa alla prima abitazione ed aumentare dello 0,50% l’aliquota delle abitazioni delle (Cgt. A\7 Villini) non adibiti ad abitazione principale, ed inoltre agevolare alcune fasce sociali come pensionati di età superiore a 75 anni e disabili, ciò al fine di ridurre la pressione fiscale per la prima casa e per le fasce sociali più deboli.

 

Visto il parere del responsabile dell’Ufficio Ragioneria e del responsabile dell’Ufficio Tributi;

 

Propone alla giunta municipale, alla lu-ce di quanto detto in narrativa, di adottare atto deliberativo per approvare la tariffa I.C.I. per l’anno 2002, come segue:

Aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille   applicata ai seguenti casi:

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano (di età superiore a 75 anni) o disabile anche se ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che la sola fonte di reddito viene dalla sola pensione sociale;

La detrazione per questi casi viene proposta fino alla concorrenza dell imposta e comunque non superiore a £. 500.000 (euro   258,23);

 

Aliquota al 4,5 per mille nei seguenti casi:

Abitazione di proprietà del soggetto passivo adibita ad abitazione principale;

abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonome case popolari;

Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (ascendente e discendente fino al 3°) – condizione: avere stipulato contratto di locazione o di comodato a titolo gratuito registrato entro il 31\05\2002;

Fabbricati costruiti dalle imprese e destinate alla vendita, che rappresentano rimanenze di magazzino. Restano escluse dalle agevolazioni le società immobiliari che hanno per scopo l’acquisto e la vendita di immobili;

Pertinenze (sono considerati parte integrante dell’abitazione principale le sue stesse pertinenze ancorché iscritte in catasto a condizione che facciano parte della stessa struttura e fino al numero di due pertinenze), limtatamente alle sole pertinenze catastale categoria C6;

Terreni agricoli;

La detrazione per abitazione principale viene confermata in £. 200.000 (euro 103,29);

 

Aliquota al 6,50 per mille applicata nei seguenti casi:

Immobili diversi

dalle abitazioni principali;

Immobili in aggiunta alle abitazioni principali;

Alloggi non locati;

Alloggi che non sono previsti nei casi sopra esposti;

Aree edificabili.

 

Alloggi inagibili o inabitabili 4 per mille riducibili al 2 per mille

 

Il Soggetto passivo che intende ottenere la riduzione a metà dell’imposta I.C.I. prevista per i fabbricati inagibili o inabitabili può scegliere fra due procedure alternative:

di chiedere una perizia all’U.T.C. con spese a carico del richiedente, in questo caso il richiedente dovrà allegare la certificazione dell’Ufficio oltre alla dichiarazione I.C.I. relativa all’anno successivo; presentare all’Ufficio Tributi del comune una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di inagibilità o inabilità, va precisato che l’Ente impositore in sede di controllo ha la facoltà di contestare, per evitare la procedura per il recupero delle somme versate in meno;

Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici.

 

Per quanto non previsto nella presente proposta varranno le norme contenute nel Regolamento Comunale.

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