REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 1

Contenuto del regolamento

 

Scopo del presente regolamento è disciplinare nel Comune di Ficarazzi l’esercizio del diritto di interpello, allo scopo di semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e prevenendo l’insorgenza di controversie. L’istituto è ispirato ai principi della certezza del diritto, e della pari dignità tra ente impositore e contribuente. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nella L. 27-7-2000, n. 212 (Statuto del contribuente).

 

Art. 2

L’interpello

 

Attraverso l’esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli dalle vigenti normative, può richiedere all’ente locale di chiarire il trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l’ente, egli deve tenere in ordine all’adempimento stesso. E’ quindi possibile, nell’incertezza sull’interpretazione o applicazione di una disposizione tributaria del Comune, conoscere anticipatamente l’orientamento dell’ufficio fiscale e valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

 

Art. 3

Procedimento per l’esercizio del diritto di interpello

 

Ogni contribuente può presentare al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello in relazione all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:

-         i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;

-         la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;

-         la firma del contribuente o del suo rappresentate legale;

-         la documentazione eventualmente necessaria all’illustrazione della fattispecie proposta.

La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

 

Art. 4

Risposta all’interpello

 

L’Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all’interpello entro 90 giorni dall’istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente. Nel caso in cui le istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

 

Art. 5

Effetti dell’interpello

 

La risposta dell’Amministrazione comunale vincola la stessa soltanto in relazione alla fattispecie prospettata nell’istanza e limitatamente al richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d’ufficio o su istanza del contribuente. La omissione di risposta da parte dell’Amministrazione comunale entro il termine di cui all’art. 5 si intende come accordo dell’Amministrazione stessa all’interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente.