Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di Ficarazzi

 

 

 

Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per il comune di Ficarazzi

 

Redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Approvato con atto del Consiglio Comunale n….del….

 

         Disposizioni generali e definizioni

               Finalità del presente Regolamento

 

A.1.1 Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, cui all’art. 23, comma 4 della L. 142/90, ed è adottato ai seguenti fini:

a)      definire le modalità di espletamento dei servizi inerenti la gestione dei Rifiuti Urbani (RU) e dei Rifiuti Speciali che risultino Assimilati agli Urbani (RSAU), definiti nel successivo capitolo B;

b)      determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dall’art. 21 del D. Lgs. 5/2/1997 n° 22, se del caso fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza;

c)      determinare il perseguimento degli obiettivi relativi alla Raccolta Differenziata (RD) secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigenti ed in particolare in base all’OPCM n. 2983 del 31/05/99 e sue successive modificazioni, e alla circolare regionale n. 19752 del 27/10/98.

A.2 Campo di applicazione del presente Regolamento

A.2.1 Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

a)      per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all’interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

b)      per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi dell’art. 21 del D. Lgs. 5/2/1997 n° 22, all’interno territorio comunale.

 

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a)      ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 13.2.1964, n. 185 e succ. mod. ed integrazioni;

b)      ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;

c)      ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell’attività agricola;

d)      agli scarichi disciplinati dalla legge n. 152/99, e successive modificazioni;

e)      alle emissioni nell’aria soggette alla disciplina di cui alla Legge 13.7.1966 n. 615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;

f)        agli esplosivi.

 

A.3 Estensione del diritto di privativa

A.3.1 Il diritto di privativa di cui all’art. 21 del D. Lgs. 5/2/1997 n° 22 è esteso all’intero territorio del Comune di Ficarazzi.

 

A.4 Oggetto e contenuti del presente Regolamento

A.4.1 Il presente regolamento disciplina:

a)      le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo capitolo B, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;

b)      le modalità di espletamento del pubblico servizio di spezzamento, inerente all’asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;

c)      i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera d) del D. lgs. 22/97, della bozza di D.M. del 10/02/2000 per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione e del successivo capitolo B del presente Regolamento;

d)      le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all’interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spezzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;

e)      le norme per assicurare l’osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l’ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente Regolamento;

f)        le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei RUP;

g)      i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla produzione di energia;

h)      le modalità del conferimento della Raccolta Differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

i)        le norme per garantire la tutela dell’ambiente, nonché la tutela della salute della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti.

 

A.5 Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune di Ficarazzi

A.5.1 Il Comune di Ficarazzi, in osservanza della Legge n° 142/90, eroga i seguenti servizi:

1.      Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo capitolo B del presente Regolamento:

a)      servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;

b)      servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani interni ingombranti;

c)      servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;

d)      servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo capitolo B del presente Regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;

e)      servizio di raccolta (spezzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

f)        raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;

g)      raccolta dei rifiuti cimiteriali.

2.      Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:

a)      smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;

b)      raccolta degli imballaggi terziari.

 

A.6 Definizioni

A.6.1 Per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell’Allegato A del D. lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

 

A.6.2 Per Conferimento si intendono le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall’utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta.

 

A.6.3 Per Raccolta si intendono le operazioni di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

 

A.6.4 Per Raccolta Differenziata si intende l’insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali, già nella fase di raccolta, le frazioni merceologiche omogenee dalle quali si possono recuperare materiali ed energia, ovvero che devono essere ridotte volumetricamente o trattate in modo da favorire le operazioni di stoccaggio definitivo in condizioni di sicurezza.

 

A.6.5 Per Spezzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi.

 

A.6.6 Per Cernita si intendono le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi.

 

A.6.7 Per Trasporto si intendono le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento.

 

A.6.8 Per Trattamento Intermedio si intendono le operazioni di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento.

 

A.6.9 Per Ente Gestore si intende il Comune, in caso di gestione del servizio in economia, o altro soggetto da lui preposto alla gestione del servizio in oggetto.

 

A.7 Classificazione dei rifiuti

A.7.1 Classificazione:

Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in “urbani” e “speciali assimilabili agli urbani”.

A.7.2 I rifiuti urbani si distinguono in:

a.7.2.1 Rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Si considerano tali anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purchè la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall’immobile di cui costituiscono pertinenza.

A.7.2.2 I rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

A.7.2.3 Nelle more delle norme Regolamentari e Teniche di attuazione del Dlgs 5/02/97, n. 22, è ancora vigente il punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84 che classifica come rifiuti urbani pericolosi:

·        pile e batterie,

·        prodotti farmaceutici,

·        contenitori etichettati con il simbolo “T” (tossici) e/o “F” (facilmente o estremamente infiammabile) (Legge 24.5.74 n. 256, DPR 24.11.81 n. 927),

·        altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell’Ambiente, purchè provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.

Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi:

·        tutti i rifiuti etichettati col simbolo “Xi” (irritante), “Xn” (nocivo), “C” (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell’allegato “D” del D. Lgs 5/02/97 n. 22, che siano classificati come urbani per provenienza;

·        le lampade a vapori di gas tossici (mercurio etc);

·        le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico.

A.7.2.4 Sono rifiuti esterni quei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade e d aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi e di altri corsi d’acqua, nonché i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade.

A.7.3 Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani le categorie di rifiuti descritte al capitolo B.

A.8 Divieti ed obblighi

A.8.1 E’ assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, e comunque in ogni luogo o contenitore ove non sia espressamente consentito, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materia di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione. Il medesimo divieto vige anche per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.

A.8.2 E’ vietato l’abbandono su suolo pubblico di rifiuti ingombranti, con modalità diverse da quelle fissate per il ritiro dall’Ente Gestore, che curerà il ritiro degli stessi dietro richiesta specifica del cittadino.

A.8.3 La violazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 250.000 a £. 1.200.000; il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione ed all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Qualora non fosse stato identificato il trasgressore, l’Ente Gestore provvederà a ripristinare l’originale stato dei luoghi interessati.

A.8.4 L’Ente Gestore provvederà a posizionare su suolo pubblico i mezzi ritenuti idonei all’assicurazione dell’igiene ambientale quali ad esempio cestini, cassonetti, transenne, strutture varie per attività di sensibilizzazione sui temi ambientali.

A.8.5 E’ fatto divieto di sosta e di parcheggio di veicoli in posizione tale da ostacolare e/o ostruire la movimentazione dei contenitori o il loro utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento dei rifiuti e/o materiali da riciclare. I trasgressori saranno passabili di sanzione amministrativa pecuniaria da £. 250.000 a £. 1.200.000 e saranno poste a loro carico le spese connesse alla rimozione forzata del veicolo ed alla sua custodia temporanea.

A.8.6 E’ vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.

A.8.7 I cittadini potranno effettuare il deposito dei rifiuti esclusivamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali. I rifiuti vanno depositati, chiusi in sacchetti e non sfusi, esclusivamente dentro i contenitori installati dal Comune o dall’Ente Gestore. E’ proibito mettere i rifiuti fuori orario o al di fuori dei contenitori. Gli imballaggi in cartone delle utenze domestiche devono essere depositati schiacciati e piegati fuori i contenitori. La violazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 250.000 a £. 1.200.000.

A.8.8 E’ fatto divieto ai conducenti dei veicoli che effettuato il trasporto di materiali di risulta provenienti da costruzioni, demolizioni o lavori simili, di scaricare detto materiale in vie, piazze o altre aree di circolazione sia del centro che della periferia, o su fondi, terreni, aree libere, etc…, siano essi pubblici che privati; tali materiali di risulta dovranno essere conferiti, a cura dei predetti conducenti, presso la pubblica discarica per inerti o ad impianti di trattamento.

A.8.9 Chiunque verrà sorpreso a scaricare abusivamente materiale di risulta fuori dalla pubblica discarica o impianto di trattamento, invadendo il suolo demaniale o privato, sarà passibile del fermo momentaneo del mezzo impiegato e del pagamento della somma fissa di £. 1.000.000 a titolo di penalità per l’illecito amministrativo commesso. L’automezzo dovrà, a cura dello stesso conducente, essere depositato presso la caserma dei Vigili Urbani o in altro sito dagli stessi identificato. Rimarrà a carico ed a spese dello stesso conducente l’onere dello sgombero del materiale abusivamente scaricato. A garanzia del suddetto obbligo l’inadempiente, unitamente al fermo momentaneo dell’automezzo, sarà obbligato a versare al Comando di Vigili Urbani un’ulteriore somma di £. 1.000.000 per ogni mezzo, quale deposito cauzionale. L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui l’inadempiente rifiutasse di eseguire lo sgombero, farà provvedere alla rimozione del materiale a danno e spese del responsabile, traendo i fondi dal suddetto deposito cauzionale, restituendo eventuali somme residue. L’autocarro, o altro mezzo momentaneamente fermato, sarà restituito unitamente al deposito cauzionale, dopo l’esecuzione dei lavori di sgombero se direttamente effettuati dall’inadempiente; sarà subito restituito se l’inadempiente stesso dopo l’effettuazione del deposito cauzionale dichiari di non volere eseguire i lavori.

B. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

B.1 Assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali

B.1.1 L’assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non domestici, anche ai fini dell’obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione della Tassa di cui all’art. 58 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 e della futura Tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs 22/97 e al DPR 158/99 alle relative superfici di formazione, interviene in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, lettera d) del D. Lgs 22/97.

B.1.2 L’obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti di cui sia autorizzato l’autosmaltimento e per i residui che in base a vigenti disposizioni di legge possano essere conferiti a soggetti diversi dall’Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

B.1.3 Si considerano rifiuti speciali assimilati agli urbani i residui derivanti dalle attività di cui all’art. 7, comma 3, lettera a), d), e), f), e g) del D. lgs. 22/97 (attività agricole e agro-industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio ed attività di recupero e smaltimento di rifiuti) e dagli uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di insediamenti produttivi e di servizi che rientrano nell’elenco di cui all’allegato 1 e che abbiano i seguenti requisiti:

·        siano comunque compatibili con le modalità di svolgimento dell’ordinario servizio di raccolta e trasporto effettuato dall’Ente Gestore per i rifiuti solidi urbani ordinari;

·        non sia documentalmente comprovata la loro destinazione al recupero, al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, smaltiti nel luogo di produzione, nonché non siano beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori in base ad accordi di programma (art. 21, comma 7, D. Lgs. 22/97);

·        rientrino nei limiti quantitativi relativi al conferimento nel cassonetto fissati dal Comune nella misura di 150 mc annuali e 1 mc giornaliero.

B.1.4 I rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma non per quantità, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento intermedio o finale o dell’eventuale recupero.

B.1.5 Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di accertamento delle caratteristiche qualitative, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

a)      attività ricettivo alberghiere e collettività;

b)      studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;

c)      servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;

d)      attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;

e)      uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

f)        servizi scolastici e loro pertinenze;

g)      attività artigianali di servizio alla residenza e/0 alla persona.

B.1.6 All’Ente Gestore è riservata comunque la facoltà di effettuare monitoraggi e analisi merceologiche mirate al fine di verificare le caratteristiche qualitative e l’assimilabilità agli urbani per i rifiuti provenienti da:

a)      attività produttive e di servizio extraresidenziale compresi i relativi magazzini;

b)      attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili,

c)      attività di autotrasporto e simili.

B.2 Norme di esclusione dall’assimilazione .

B.2.1 Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali contenenti sostanze pericolose.

 

B.3 Monitoraggio dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

B.3.1 L’Ente Gestore effettua il monitoraggio delle caratteristiche qualitative degli RSAU, allo scopo di verificare che rifiuti speciali non assimilati agli urbani non vengano introdotti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani e dello smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

 

C. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani interni e assimilati e obblighi dei conferitori

 

C.1 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati

C.1.1 Le norme e disposizioni di cui al presente capitolo C. disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e si applicano nelle aree e ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

 

C.1.2 I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati sono definiti con l’obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell’Ente Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa o della tariffa.

 

C.2 Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio

C.2.1 La raccolta dei rifiuti urbani viene svolta dall’Ente Gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata con l’impiego di cassonetti da 1100 l, nonché di n. 1 autocompattatore e n. 2 motoapi.

 

C.2.2 Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzare la distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dal Comune, rispettando distanze inferiori a:

·        200 m nel centro urbano

·        500 m negli agglomerati extraurbani.

Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all’esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all’interno di un circonferenza (con centro nel punti di raccolta) di raggio pari a 500 m, misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all’interno della circonferenza.

 

C.3 Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia

C.3.1 L’ubicazione dei punti di raccolta e dei relativi contenitori può venire cambiata dall’Ente Gestore in qualsiasi momento per motivi di carattere tecnico. La cartografia sull’organizzazione del servizio è da intendersi come uno strumento dinamico modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità tecnica; pertanto le eventuali modifiche non necessitano dell’approvazione del Consiglio Comunale.

 

C.4 Organizzazione dei servizi

C.4.1 L’organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza del Comune o dell’Ente Gestore, in base alla relativa convenzione.

 

C.4.2 In tal senso il Comune o l’Ente Gestore:

a)      provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:

-         rifiuti di potatura interni ingombranti;

-         rifiuti urbani interni non ingombranti;

-         residui di potatura e sfalcio di giardini privati;

-         rifiuti speciali assimilati agli urbani;

-         rifiuti urbani pericolosi;

b)      determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d’opera impiegati per la raccolta;

c)      stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto degli indirizzi del Comune di Ficarazzi e delle esigenze dell’utenza;

d)      assicura l’igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;

e)      promuove l’innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l’idoneità e il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

 

C.5 Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

C.5.1 Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l’igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall’Ente Gestore.

 

C.5.2 Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione o approvati dall’Ente Gestore.

 

C.5.3 I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l’immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

 

C.5.4 E’ vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.

 

C.5.5 Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l’involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore, finchè non venga attivata la raccolta differenziata della frazione umida.

 

C.5.6 E’ vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.

 

C.5.7 E’ vietata l’utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l’utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l’inconveniente all’Ente Gestore.

 

C.5.8 E’ tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

 

C.5.9 E’ altresì vietato l’incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

 

C.5.10 E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all’Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

 

C.5.11 E’ inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ente Gestore.

 

C.5.12 L’utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l’uso.

 

C.6 Usi vietati dei contenitori

C.6.1 Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l’immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

a)      di sostanze classificate come “pericolose”;

b)      di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

c)      di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico);

d)      di rifiuti liquidi;

e)      di oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;

f)        di materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;

g)      di rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);

h)      di materiali esplosivi o incendiati.

 

D. Smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti urbani pericolosi

 

D.1 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali

D.1.1 E’ tassativamente vietata l’immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.

 

D.1.2 L’Ente Gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo D.1.1

 

D.1.3 I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza alle norme specifiche contenute nel Dlgs 22/97, nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1994 e nelle disposizioni regionali e provinciali vigenti. L’Ente Gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia e a realizzare, in tal senso, un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

 

* Rifiuti speciali inerti

Sono classificati rifiuti speciali inerti i rifiuti da costruzione e demolizione rientranti nella classe 17.00.00 del codice CER dei rifiuti. Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche per inerti, autorizzate a norma della legislazione vigente, o all’eventuale impianto di trattamento.

 

* Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso ad appositi centri di raccolta (autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del Dlgs 22/97) per la messa in sicurezza, la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione, o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. I centri di raccolta ovvero le concessionarie o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato, un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA). Il possesso del certificato di cui sopra libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

 

* Rifiuti pericolosi

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali. Tutti coloro che nell’entrata in vigore del presente Regolamento sono produttori di rifiuti pericolosi devono comunque darne comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare un’attività produttiva da cui hanno origine rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

 

* Beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese o al servizio che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi eventuali centri di raccolta. I beni durevoli di cui sopra sono definiti in base all’art. 44, comma 5 del D. Lgs. 22/97 come:

-         frigoriferi, surgelatori e congelatori;

-         televisori;

-         computer;

-         lavatrici e lavastoviglie;

-         condizionatori d’aria.

 

* Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs 22/97 e comunque con le modalità all’art. 45 del predetto decreto.

 

D.2 Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

D.2.1 Al fine di favorirne e incentivare un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, l’Ente Gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.

 

D.3 Rifiuti urbani pericolosi

D.3.1 I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come classificati dal D. Lgs 22/97 sono oggetto di separato conferimento.

 

D.3.2 Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

 

D.3.3 La raccolta differenziata di tale categoria dei RUP si svolge nei termini seguenti:

* Pile e batterie esauste:

l’Ente Gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di pile e batterie.

* Farmaci scaduti o non utilizzati:

l’Ente Gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori ubicati presso le farmacie.

* Prodotti tossici e o infiammabili:

sono quelli contrassegnati dai relativi simboli impressi sulla confezione o stampati sull’etichetta in colore nero su fondo arancione.

 

D.3.4 Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al paragrafo B.2.1 anche i rifiuti appartenenti alle categorie pile e batterie esauste, farmaci scaduti o non utilizzati e prodotti T e/o F che provengono da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell’attività economica (ad esempio farmaci scaduti nelle farmacie, vernici presso le rivendite al minuto o all’ingrosso e simili).

 

D.3.5 Sono altresì da ritenersi RUP i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività artigianali, sempre che non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (ad esempio solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.

 

D.3.6 Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente paragrafo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell’originario contenuto.

 

D.3.7 Per i contenitori dei prodotti destinati all’igiene domestica e dei locali (ad esempio candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all’ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

 

D.4 Rifiuti da esumazione ed estumulazione

D.4.1 Con l’art. 7 del D. Lgs n° 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili in:

-         rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 7/2 lett. F);

-         rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 7/2 lett. E);

-         rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lett. A del citato 7/2 (art. 7/2 lett. B) quali carte, fiori secchi, corone, ceri e similari;

-         rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade (art. 7/2 lett. C).

 

D.4.2 I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal D. Lgs n° 22/97), ma comunque appaiono bisognosi di distinta e adeguata gestione dagli altri rifiuti urbani.

 

D.4.3 Per quanto riguarda le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonché lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percosso ad hoc previsto per l’inserimento negli ossari.

 

E. Incentivazione del recupero di materiali e/o energia ai fini dello smaltimento in sicurezza.

 

E.1 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di recupero di materiali e/o di energia

E.1.1 Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente ai sensi delle finalità dell’art. 2 del D. Lgs n. 22/97.

 

E.1.2 Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al D. Lgs. n. 22/97, tenendo conto altresì di promuovere gli obiettivi del CONAI e degli altri consorzi obbligatori per il riciclaggio.

 

E.2 Finalità

E.2.1 La raccolta differenziata è finalizzata a:

·        diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;

·        favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

·        migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;

·        ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;

·        favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

 

E.3 Indirizzi generali

E.3.1 L’attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:

·        delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

·        delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;

·        del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;

·        del sistema di conferimento e raccolta;

·        dei sistemi di recupero;

·        dei sistemi di smaltimento finale;

·        della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

·        delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

·        della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi;

·        dell’individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

 

E..3.2 L’organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

·        un’efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;

·        la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica;

·        l’attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs n. 22/97;

·        la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all’intero territorio.

 

E.4 Raccolte differenziate ai fini economico-produttivi

E.4.1 Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente punto E.3, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzione con Enti o Ditte private.

 

E.5 Raccolte differenziate ai fini conoscitivi

E.5.1 Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con Ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all’analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

 

E.6 Stazioni ecologiche

E.6.1 Si intende per stazione ecologica un’area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall’Ente Gestore. Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:

 

E.6.1.1 IL CENTRO ZONALE DI RACCOLTA (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E’ un’area di modeste dimensioni aperta all’utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l’utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile il CZR deve essere facilmente raggiungibile. E’ preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:

·        aree già occupate da campane e cassonetti;

·        aree di parcheggio in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuole, uffici pubblici etc;

·        aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento campane.

Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico. Il CZR deve consentire la raccolta almeno dei seguenti materiali: carta, plastica, alluminio e pile. Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche. Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia. Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l’arredo urbano ed inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell’ambiente in cui saranno collocati. Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l’uso del centro stesso.

 

E.6.1.2 IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E’ un’area di medie dimensioni variabili da 2000 a 3000 mq circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuiti:

1 conferiti dalle utenze domestiche;

2 conferiti dalle utente commerciali e da piccole utenze produttive;

3 provenienti dallo svuotamento dei CZR;

4 provenienti dalla RD porta a porta.

I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive. Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:

·        materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);

·        materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio);

·        rifiuti urbani pericolosi – RUP – (pile, farmaci, contenitori etichettati);

·        rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.);

·        rifiuti speciali non assimilati agli urbani (pneumatici, etc..);

·        batterie auto e oli.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR, dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

 

E.6.1.3 I CENTRI SOVRACOMUNALI DI RACCOLTA (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l’uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).

 

E.6.2 Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

·        l’accesso all’interno degli stessi;

·        il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E’ in ogni caso tassativamente vietato l’abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all’intero delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

 

E.7 Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

E.7.1 Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante Ordinanza Sindacale, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

1 obbligo di ridurre convenientemente, i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità stabilite dal Comune (servizio su chiamata).

2 Ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all’utenza di conferirle ben lavate e pressate.

3 In particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere smaltiti tramite il servizio su chiamata istituito dal Comune, in attesa dell’attivazione dei centri di raccolta.

4 E’ vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

5 E’ inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Ente Gestore.

6 E’ inoltre tassativamente vietato l’abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

 

E.7.2 Il conferimento in stazioni ecologiche, qualora fossero attivate, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell’apposita tabella apposta nella stazione:

 

E.7.2.1 per i CZR:

·        obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;

·        divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;

·        divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio e pile);

·        divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;

·        divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;

·        obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all’ingresso del centro di raccolta.

 

E.7.2.2 per i CCR;

·        divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio degli utenti;

·        divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;

·        divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell’ingresso;

·        divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;

·        obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all’ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;

·        divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta plastica, vetro, alluminio, verde da giardini, sfalci e potature), rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F”, “C”, “XN” e/o “Xi”, pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste).

 

E.7.3 I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei corrispettivi oneri di cui al successivo punto E. 10.1:

imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, contenitori di prodotti etichettati “T” e/o “F”, “C”, “XN” e/o “Xi”.

 

E.8 Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate

E.8.1 Le raccolte differenziate che l’Amministrazione Comunale attiverà saranno calibrate in relazione all’ottenimento degli obiettivi previsti dal D. Lgs 5/02/97 n. 22 e dal suo Allegato E con succ. mod. Le raccolte differenziate attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

·        raccolta carta;

·        raccolta vetro, lattine in alluminio;

·        raccolta bottiglie in plastica;

·        raccolta rifiuti urbani pericolosi;

·        raccolta per appuntamento.

Il rapporto contenitore/utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall’Ente Gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge degli obiettivi di raccolta. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. L’Ente Gestore provvederà in tal caso, opportune campagne divulgative, ad informare l’utenza delle modifiche intervenute. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

 

E.9 Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

E.9.1 Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto a domicilio gratuitamente su chiamata del cittadino per appuntamento.

 

E.9.2 Qualora l’utente fosse tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in area pubblica, egli è tenuto ad occupare il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

 

E.9.3 E’ in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d’attesa e di fermate del trasporto pubblico.

 

E.9.4 I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:

a)      mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;

b)      mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei CCR quando questi saranno allestiti dall’Ente Gestore.

 

E.10 Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati

E.10.1 La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:

·        la raccolta, da parte dell’Ente Gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l’Ente Gestore;

·        i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui punto E. 7, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all’interno dei centri di raccolta.

 

E.11 Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

E.11.1 E’ obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l’obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall’abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta. In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:

·        rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;

·        bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti.

 

E.12 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

E.12.1 Ai sensi dell’art. 6 punti 3 e 5 del D. Lgs. n. 95/92 e dell’art. 2 punto 4 del Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 392 del 16/05/96 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”, chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere, è obbligato a:

·        mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;

·        ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

·        consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati installi presso i locali in cui è svolta l’attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

 

E.12.2 Coloro che provvedono autonomamente al cambio d’olio di un veicolo, hanno l’obbligo di conferire l’olio esausto secondo le modalità di cui al precedente punto E.11.1.

 

E.12.3 Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell’esercizio dell’attività propria, nonché i filtri usati.

 

E.13 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli

E.13.1 Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l’obbligo di conferire le batterie esauste all’Ente Gestore.

 

E.14 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori

E.14.1 Le pile e gli accumulatori usati di cui all’art. 1 del Decreto n. 476 del 20/11/97 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell’acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall’Ente Gestore.

 

E.14.2 A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all’immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

 

E.14.3 Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli appositi, ai sensi del presente Regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

 

E.15 Incentivi

E.15.1 Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l’iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:

·        premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;

·        sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla Raccolta Differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell’attuale TARSU.

 

F. Smaltimento dei rifiuti urbani esterni

 

F.1 Definizione delle aree di espletamento del servizio di spezzamento

F.1.1 Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spezzamento e relativi servizio collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

 

F.1.2 I perimetri delle aree all’interno delle quali è istituito il servizio di spezzamento vengono definiti così da comprendere:

a.       le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;

b.      le strade vicinali di uso pubblico;

c.       i tratti urbani delle strade statali e provinciali.

 

F.2 Spazzamento e raccolta

F.2.1 Il servizio di spezzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato giornalmente sui 2 Km di Corso Umberto I e a frequenza settimanale sui restanti 6 Km di strade interne del Comune. Esso, in particolare, riguarda:

a)      le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 Febbraio 1958 n. 126;

b)      le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 Febbraio 1958 n. 126;

c)      le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè dotate di tutti i seguenti requisiti:

-         aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);

-         dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;

-         dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

d)      i marciapiedi delle strade sopraelencate;

e)      aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;

f)        le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spezzamento vengono stabiliti dal Comune o dalla Ditta appaltatrice, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali. La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive del fiume è parimenti stabilita dal Comune. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l’espletamento del servizio di pulizia stradale.

 

F.3 Organizzazione del servizio di spezzamento

F.3.1 Le modalità di espletamento del servizio di spezzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spezzamento urbano completo.

 

F.4 Installazione e uso di cestini portarifiuti

F.4.1 A completamento del servizio di spezzamento, il Comune, o la Ditta appaltatrice in base a quanto definito nella convenzione, provvede all’installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

 

F.4.2 E’ fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

 

F.5 Carico e scarico di merci e materiali

F.5.1 Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell’area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall’Ente Gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.

 

F.6 Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

F.6.1 E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l’ordinario sevizio di raccolta.

 

F.6.2 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

 

F.7 Manifestazioni pubbliche

F.7.1 Ferme restando le obbligazioni relative all’eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all’art. 77 del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507, o alla tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. 22/97 qualora venga attivata, gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre etc.. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo etc…su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s’intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l’Ente Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l’uso provvedendo all’asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.

 

F.7.2 Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell’ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell’Ente Gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

 

F.8 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

F.8.1 Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione del suolo stradale e dei marciapiedi dovuta alle deiezioni. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall’Ente Gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della U.S.L. competente.

 

F.9 Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali

F.9.1 I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

 

F.9.2 Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

 

F.9.3 I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

 

F.9.4 All’orario di chiusura dell’esercizio, l’area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

 

F.10 Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

F.10.1 Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.

 

F.10.2 Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico, che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

 

F.10.3 Ferme restando le obbligazioni relative all’eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all’art. 77 del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507, (o alla tariffa sui rifiuti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 22/97) ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spezzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

 

F.11 Pulizia dei mercati

F.11.1 I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.

 

F.11.2 In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell’Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al Comune che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

 

F.12 Esercizi stagionali

F.12.1 Esercizi stagionali all’aperto, eventuali piscine e campeggi dovranno comunicare al Comune la data di inizio dell’attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

 

F.12.2 E’ obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall’Ente Gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata articolazione del pubblico servizio.

 

F.13 Pulizia dei terreni non edificati

F.13.1 In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a proprie cure e spese all’asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

 

F.14 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

F.14.1 Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spezzamento.

 

F.14.2 Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente F.14.1 non rientrano nei compiti dell’Ente Gestore. L’Ente Gestore provvederà comunque all’intervento a seguito di segnalazione.

 

F.14.3 Per la contabilizzazione di tali interventi straordinari, l’Ente Gestore determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti. Qualora possa esercitarlo, a seguito di interventi di tale tipo l’Ente Gestore può avanzare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati di cui possa essersi pervenuti all’identificazione.

 

F.15 Disposizioni sanzionatorie per l’abbandono di rifiuti di particolari tipologie

F.15.1 Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui al paragrafo F.6.1, sono previste specifiche sanzioni, per colpire:

a)      l’abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;

b)      l’abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in  qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

 

G. Disposizioni finali e sanzioni

 

G.1 Disposizioni generali

G.1.1 Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. n. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali.

 

G.1.2 Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 gg dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

 

G.2 Sanzioni

G.2.1 Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati che saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi del capo I della Legge 24.11.81, n. 689.