COMUNE DI FICARAZZI

PROV. DI PALERMO

 

STATUTO

 

 

ART. 1

Principi fondamentali

 

1)      La Comunità di Ficarazzi è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2)      L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

 

ART. 2

Finalità

 

1)      Il Comune promuove lo sviluppo ed il processo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2)      Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3)      La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

 

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

 

1)      Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2)      Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3)      I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidarietà tra le diverse sfere di autonomia.

 

ART. 4

Territorio e sede comunale

 

1)      Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,50 confinante con i Comuni di Palermo a Nord-Ovest, di Villabate e Misilmeri a Sud-Ovest, col fiume Eleuterio e quindi a Est-Sud-Est con Bagheria, a Nord col Mar Tirreno.

2)      Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel C.so Umberto I.

3)      Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

ART. 5

Albo Pretorio

 

1)      Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2)      La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3)      Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale, e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

 

ART. 6

Stemma e Gonfalone

 

1)      Il Comune negli atti nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Ficarazzi.

2)      Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnati dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale nella foggia, di cui all’atto C.C. n. 117/87 legittimato il 17.06.1987 nn. 49436/38340.

3)      L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

 

ART. 7

Organi

 

1)      Sono organi elettivi del Comune: Il Consiglio ed il Sindaco

 

ART. 8

Consiglio Comunale

 

1)      Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2)      Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

 

ART. 9

Competenze e attribuzioni

 

1)      Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle forme regolamentari.

2)      Impronta l’azione complessa dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3)      Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4)      Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5)      Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

ART. 10

Sessione e convocazione

 

1)      L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2)      Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall’art. 32/2° lett. B della legge 142/90.

3)      Il Consiglio è convocato dal Presidente eletto a norma dell’art. 19 della L.R. 7/92, che formula l’ordine del giorno dando precedenza alle proposte della G.M. e del Sindaco, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4)      Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Presidente sono assolte dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano.

 

ART. 11

Commissioni

 

1)      Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2)      Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3)      Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4)      Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questo lo richiedono.

 

ART. 12

Attribuzioni delle commissioni

 

1)      Il compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2)      Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3)      Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

-         la nomina del presidente della commissione;

-         le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

-         forme per l’esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsioni regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

-         metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

 

ART. 13

Consiglieri

 

1)      La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2)      Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per voti.

3)      Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio Comunale tramite il Segretario dell’Ente e sono incluse nell’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili da tale data senza necessità della presa d’atto.

 

 

statuto comunale in fase di impaginazione

 

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