Disposizioni tributarie interessanti l’organizzazione sportiva
Decreto interministeriale 10 novembre 1999 recante: “Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche.
Nella Gazzetta
Ufficiale n.275, del 23 novembre 1999 è stato pubblicato il decreto
interministeriale in oggetto, emanato ai sensi dell’art.25, comma 1, della
legge n.133/1999.
Con tale
provvedimento viene stabilito che non concorrono a formare il reddito
imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano optato per
il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, i proventi derivanti dallo
svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli
realizzati a seguito di raccolta di fondi effettuati con qualsiasi modalità
nell’ambito di due eventi all’anno e comunque nella misura massima di lire 100
milioni per periodo d’imposta.
Circolare Ministero delle Finanze n.231/E del 6 dicembre 1999, concernente l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all’art. 25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n.133, in materia di IVA e imposte sui redditi.
Con la circolare
in oggetto il Ministero delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine alla
decorrenza delle disposizioni dell’art.25, commi 2 e 3, della legge n.133/1999,
la prima riguardante l’elevazione da £. 130.594.000 a £. 360.000.000 del limite
dei proventi commerciali fissato per le associazioni sportive dilettantistiche
per potersi avvalere del regime tributario recato dalla legge n.398/1991 e la
seconda la riduzione dal 6% al 3% del coefficiente di redditività ai fini della
determinazione del reddito imponibile delle menzionate associazioni.
La circolare
precisa, in particolare:
Che, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 18 Maggio 1999, data di entrata in
vigore della legge n.133 del 1999 – e cioè dal 1 gennaio 2000, per le
associazioni con periodo di imposta coincidente con l’anno solare e dal 1
Luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1° Luglio/30 giugno
– possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16
dicembre 1991, n.398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle
non riconosciute da CONI dalle FF. SS.
NN., purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano attività
sportiva dilettantistica e che nel periodo d’imposta precedente abbiano
conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non
superiore a 360 milioni di lire.
Che, il coefficiente di redditività
del 3% si rende applicabile dall’inizio del periodo d’imposta in corso al 18
maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n.133/1999.