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Disposizioni tributarie interessanti l’organizzazione sportiva

 

Decreto interministeriale 10 novembre 1999 recante: “Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive dilettantistiche.

 

    Nella Gazzetta Ufficiale n.275, del 23 novembre 1999 è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, emanato ai sensi dell’art.25, comma 1, della legge n.133/1999.

    Con tale provvedimento viene stabilito che non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolta di fondi effettuati con qualsiasi modalità nell’ambito di due eventi all’anno e comunque nella misura massima di lire 100 milioni per periodo d’imposta.

 

Circolare Ministero delle Finanze n.231/E del 6 dicembre 1999, concernente l’applicazione alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni di cui all’art. 25, commi 2 e 3, della legge 13 maggio 1999, n.133, in materia di IVA e imposte sui redditi.

 

     Con la circolare in oggetto il Ministero delle Finanze fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza delle disposizioni dell’art.25, commi 2 e 3, della legge n.133/1999, la prima riguardante l’elevazione da £. 130.594.000 a £. 360.000.000 del limite dei proventi commerciali fissato per le associazioni sportive dilettantistiche per potersi avvalere del regime tributario recato dalla legge n.398/1991 e la seconda la riduzione dal 6% al 3% del coefficiente di redditività ai fini della determinazione del reddito imponibile delle menzionate associazioni.

 

        La circolare precisa, in particolare:

*   Che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 18 Maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n.133 del 1999 – e cioè dal 1 gennaio 2000, per le associazioni con periodo di imposta coincidente con l’anno solare e dal 1 Luglio 1999, per le associazioni con periodo di imposta 1° Luglio/30 giugno – possono avvalersi del regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n.398 le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute da CONI   dalle FF. SS. NN., purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che svolgano attività sportiva dilettantistica e che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire.

*   Che, il coefficiente di redditività del 3% si rende applicabile dall’inizio del periodo d’imposta in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della citata legge n.133/1999.