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FISACABRUZZO

Assicurativi

Trattamento dei lavoratori investiti dal processo riorganizzativo
in Universo Assicurazioni e Universo Vita

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 ottobre 2000, in Milano,

tra

le Società italiana Assicurazioni, Universo Assicurazioni ed Universo Vita, di seguito indicate come "Imprese", rappresentate da:
Alessandro Matarazzo, Paolo d'Orta ed Emesto Pitta

e

le OO.SS, del settore assicurativo, le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni ed il Consiglio di Azienda di Universo Assicurazioni e Universo Vita, nelle persone di:

  • Marina Accorsi, Leonardo Campi, Luigia Capano, Giovanni Cavalcanti, Danilo Gamberini, Maria Gaia Pipemo, Giorgio Romagnoli, Maddalena Zamboni per la FISAC/CGIL;
  • Walter Abbate, Giorgio Caffino, Alfonso Chiodo, Giorgio Falco, Brunella Martinotti per la FIBA/CISL;
  • Monica Bertoni, Carlo Pelliconi, Marco Pritoni, Antonio Vietri per la UILCA/UIL;
  • Alessandro Gabrielli e Giancarlo Pezzoni per la FNA;
  • Miro Banfi, Riccardo Gatti e Riccardo Raggi per il SNFIA

premesso che le Imprese,

- hanno deliberato nel corso di apposite assemblee straordinarie la fusione per incorporazione di Universo Assicurazioni ed Universo Vita in Italiana Assicurazioni;

- hanno indicato il motivo fondamentale e determinante di detta operazione nella necessità di unificare Compagnie che agiscono sugli stessi mercati, avvalendosi di prodotti e reti di distribuzione del tutto simili, con l'obiettivo di realizzare un'unica Impresa di taglia più adeguata alla competitività oggi richiesta per Fronteggiare la crescente concorrenza;

- hanno preannunciato che la fusione comporterà la creazione di una unificata Direzione Generale, in Milano, con la conseguenza che risulterà soppressa l'attuale sede direzionale di Bologna delle Società Universo Assicurazioni ed Universo Vita;

- riconoscono e ribadiscono l'importanza strategica rappresentata da salvaguardia e valorizzazione dei patrimonio di risorse umane delle Imprese di cui si tratta;

premesso che le Organizzazioni Sindacali,

- respingono la soppressione della sede direzionale di Bologna, anche in quanto le tecnologie attualmente disponibili consentono e rendono economicamente ed organizzativamente sostenibile il mantenimento di una significativa presenza di personale direzionale sulla piazza di Bologna;

- dichiarano comunque per loro irrinunciabile la condizione che nessun trasferimento da Bologna a Milano possa essere disposto dalle Imprese se non previo consenso dei lavoratori interessati;

- ritengono necessaria l'individuazione di attività da mantenere su Bologna;

  • evidenziano che una positiva conclusione del processo di riorganizzazione connesso alla fusione dipende anche da un corretto sistema di relazioni sindacali e che il coinvolgimento dei lavoratori interessati rappresenta uno dei più rilevanti fattori di successo al riguardo;

tutto quanto sopra premesso,

le Parti, convenuto sull'opportunità che, pur in presenza di divergenze in ordine alle modalità attuative della prossima integrazione delle strutture delle Imprese di cui si tratta, sia tuttavia necessario formulare un accordo che definisca il trattamento dei lavoratori investiti da tale processo riorganizzativo, hanno concordato quanto segue:

  1. - il presente accordo, che riguarda il personale dipendente della Direzione di Bologna di Universo Assicurazione ed Universo Vita, avrà decorrenza immediata e scadenza con il 31 dicembre 2002;

per il personale inserito nelle sedi periferiche di Universo Assicurazioni, Universo Vita ed Italiana Assicurazioni, personale per il quale non si ravvisano ricadute occupazionali a seguito della fusione, le Imprese si impegnano a fornire alle OO:SS:, in apposito incontro, adeguata informativa, non appena formulata una concreta ipotesi di riorganizzazione;

qualora, peraltro, il relativo progetto di riorganizzazione prevedesse ricadute sul personale in termini di mobilità, sarà aperto un confronto finalizzato ad una intesa;

2. - per tutta la relativa durata, vale a dire fino al 30 dicembre 2002, le Imprese rinunceranno ad avvalersi delle possibilità recate dalle procedure di legge e di CCNL;

3. - le Parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza almeno semestrale, a partire da un primo incontro da tenersi entro il mese di marzo 2001, e fino ad un ultimo non oltre la fine del mese di giugno 2002, per esaminare la situazione nel frattempo determinatasi, allo scopo di operare una verifica complessiva sull'andamento dell'accordo;

4. - le Imprese, ribadito che a fusione avvenuta resterà una sola sede direzionale, in Milano, si impegnano, tuttavia, ad attuare soluzioni sia "interne" sia "esterne" all'Impresa atte a consentire a lavoratori attualmente occupati a Bologna di non dover mutare la propria residenza lavorativa;

tra queste anche, a titolo esemplificativo, soluzioni che riguardino: gestione dei sinistri "esteri", reggenza istituzionale di agenzie rimaste prive di titolari, assistenza alle agenzie nell'utilizzo del relativo sistema informatico, il tutto per conto non soltanto di Italiana Assicurazioni ma anche di tutte le Società assicuratrici del Gruppo, ed, inoltre, attività ispettive nell'ambito delle verifiche amministrative, organizzazione di formazione ed addestramento di risorse agenziali, controllo di sinistri a liquidazione delegata e gestione per tutta la durata dell'accordo delle polizze dei dipendenti operativi su Bologna, nonché altre soluzioni ancora - compresa la collocazione di un gruppo di lavoratori presso altre imprese esterne ed incluso altresì l'utilizzo della Cooperativa Solidarietà, cui allo scopo verrà garantito l'affidamento di un volume di lavoro adeguato alle risorse umane che oggi occupa maggiorato di quelle che assorbirà e per un congruo periodo di tempo - con applicazione per queste ultime delle garanzie di cui all'allegato "c";

alla scadenza del presente accordo, attraverso sia indicato al precedente capoverso sia ulteriori eventuali misure, le soluzioni avranno riguardato intorno al 45% del numero dei lavoratori che alla data del 1 gennaio 2000 risultava occupato a Bologna presso la sede direzionale di Universo Assicurazioni ed Universo Vita;

il lavoratore destinato a continuare ad operare su Bologna (con le garanzie di cui all'allegato "c") presso una Società controllata da Imprese del Gruppo usufruirà, per tutta la durata del presente accordo e limitatamente ad essa, salvo che non esprima una difforme volontà al riguardo, dell'istituto del "distacco" che gli consentirà di restare temporaneamente inserito, sotto il profilo amministrativo, nella Società di provenienza;

al termine di detto periodo il lavoratore, laddove non intendesse formalizzare il successivo passaggio alle dipendenze dell'impresa nella quale è stato distaccato, sarà ricollocato all'interno della struttura direzionale di Italiana Assicurazioni;

5. - intanto, nell'arco di validità dell'intesa di cui si tratta, le Imprese si attiveranno per ottenere la disponibilità di quei lavoratori che si dichiarino consenzienti a trasferirsi a Milano, sulla base delle condizioni riportate nell'allegato "a" al presente accordo, del quale detto allegato costituisce parte integrante ed essenziale;

6. - le Imprese erogheranno un'incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, alle condizioni di cui all'allegato "b" (anch'esso parte integrante ed essenziale del presente accordo), a quei lavoratori che volontariamente decidano di lasciare l'attuale posto di lavoro;

tali condizioni non saranno ovviamente applicabili a quei lavoratori i quali risolvessero il proprio rapporto per accedere ad eventuali soluzioni esterne recepite o comunque prospettate a cura delle Imprese, tali da consentire loro di avere un'adeguata occupazione in Bologna;

7. - le Imprese, laddove inoltre per alcuni lavoratori ritengano di poter reperire una sistemazione, "interna" od "esterna", su Bologna, potranno non consentire a tali lavoratori di avvalersi dell'incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui al primo capoverso dell'art. 6 che precede;

in tal caso, le Imprese saranno di conseguenza automaticamente impegnate a proporre ai medesimi soluzioni lavorative su Bologna, con applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle garanzie indicate nell'allegato "c";

8. - incentivo all'esodo e provvidenze agevolative del trasferimento non saranno fra di loro cumulabili; dal primo, pertanto, andranno comunque dedotti gli oneri sopportati e sopportandi da parte delle imprese in relazione all'eventuale trasferimento del soggetto che si rendesse successivamente dimissionario per avvalersi di quanto previsto al suddetto punto 6;

9. - per tutta la durata del presente accordo, le Imprese si asterranno dall'affidare in appalto ad organizzazioni esterne tutte quelle attività che potrebbero proficuamente tradursi in posti di lavoro su Bologna; al riguardo, ogni volta che una delle Parti lo richiederà, sarà effettuata una verifica congiunta;

10 - per tutta la durata del presente accordo, le Imprese invieranno in missione a Milano personale attualmente impiegato nella Direzione di Bologna di Universo Assicurazioni ed Universo Vita, soltanto a fronte di effettive esigenze funzionali e limitatamente al tempo necessario ed inoltre ciascuna missione non potrà, salvo con il consenso del lavoratore interessato, protrarsi per oltre tre mesi consecutivi;

11 - con la sottoscrizione del presente accordo e dei relativi allegati "a", "b" e "c", le Parti si impegnano ad interrompere ogni e qualsiasi controversia giudiziale insorta, o in fase di avvio, inerente alla materia regolata dall'art. 47 della Legge n. 428/90 e dell'art. 14 del C.C.N.L.;

12 - con la sottoscrizione del presente accordo e dei relativi allegati "a", "b" e "c", si considerano altresì esaurite tutte le procedure di confronto sindacale previste dall'art. 47, primo e secondo comma, della Legge 28.12.1990n. 42, sui trasferimenti d'azienda, nonché dall'art. 14 del C.C.N.L. 18.12.1999;

13 - il presente accordo scade il 31 dicembre 2002; ove nell'arco della sua durata anche attraverso gli incontri di cui all'art. 3 che precede, non si dovesse addivenire a nuove intese, alla predetta scadenza cesserà di produrre effetti - fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 nonché all'allegato "c" - e per entrambe le Parti risulterà ripristinata la libertà di azione.

 

ALLEGATO "a" all'accordo del 12 ottobre 2000

In relazione a quanto previsto dal punto 5 dell'accordo ed al fine di favorire la realizzazione di quanto in esso indicato, saranno offerte ai lavoratori le seguenti opzioni, con i correlativi trattamenti:

a.1. - trasferimento con la famiglia o comunque stabilimento di dimora fissa a Milano;
a.2.- mantenimento della residenza attuale ed istituzione a Milano della sola dimora lavorativa;
(tali scelte sono tra di loro alternative; optato, inizialmente, per una di esse due, qualsiasi successiva decisione del lavoratore non avrà comunque alcun effetto nei confronti delle imprese, le quali non modificheranno la tipologia di provvidenza attribuita al lavoratore stesso in funzione della situazione prospettata inizialmente).

1 - per i lavoratori che avranno optato per la soluzione "a.1." le imprese s'impegnano a recepire un appartamento (sul mercato o di proprietà del Gruppo) analogo a quello occupato nella sede di origine, e comunque idoneo in relazione alla composizione della famiglia, e di locarlo o sublocarlo agli stessi canoni di lire ottantamila al metro quadrato commerciale, per i primi quattro anni di durata e di centomila per i successivi quattro, con la clausola che tale condizione vantaggiosa si estingua istantaneamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa derivante, e si ripristino un livello di canone in linea con le normali quotazioni di mercato, fatto salvo il solo caso di premorienza del lavoratore con necessità della famiglia di permanere nella casa;

2 - per i lavoratori di cui al punto 1 che precede, inoltre, le imprese, in aggiunta alle altre provvidenze recate dai contratti collettivi, si accolleranno gli oneri connessi all'anticipato rilascio dell'alloggio occupato in affitto nella località di origine; ovvero in caso di provenienza da alloggio di proprietà, o comproprietà con il coniuge, concorreranno all'onere costituito dalle spese ordinarie di gestione (con esplicita esclusione pertanto di quelle straordinarie), con un importo lordo pari al 50% delle stesse (da documentarsi adeguatamente), per la durata massima di tre anni;

in entrambi le ipotesi, inoltre, le imprese corrisponderanno ai lavoratori un concorso per gli oneri connessi al nuovo alloggio nella misura di 8 milioni annui per la durata di quattro anni e di 5 milioni annui per i successivi quattro;

3 - per i lavoratori di cui al punto "a.2." invece, le imprese reperiranno (sul mercato o tra le proprietà del Gruppo) un mini-alloggio a Milano e lo assegneranno loro in locazione o sub-locazione alle stesse condizioni di cui al punto 1 che precede, e corrisponderanno a tali lavoratori un concorso per gli oneri connessi nella misura di 6 milioni annui per i primi quattro anni e di 4 milioni annui per i successivi quattro; in alternativa a tutto quanto sopra, a scelta degli interessati, le imprese riconosceranno un concorso economico - per sostenere gli oneri per canone di locazione ed accessori a condizione che l'appartamento venga reperito direttamente dal lavoratore e senza interventi di alcun genere da parte delle imprese - per un importo di 15 milioni lordi annui per la durata di quattro anni e di 12 milioni lordi annui per i successivi quattro;

4 - ai medesimi lavoratori di cui al punto "a.2.", le imprese rimborseranno, per la durata di tre anni, la metà del costo documentato per l'acquisto di biglietti ferroviari andata/ritorno Bologna-Milano per una persona per un massimo di ventisei viaggi a/r all'anno, ovvero, in alternativa, la metà del costo documentato di un abbonamento mensile per 11 mesi all'anno;

Una volta scelta una delle due alternative suddette, il lavoratore interessato non potrà cambiarla prima che siano trascorsi 12 mesi;

5 - ai lavoratori di cui ai punti "a.1. e "a.2." le imprese rimborseranno le spese per la stipula di nuove utenze per i servizi di gas, luce, acqua, telefono nonché per i lavori di tinteggiatura iniziale, ove necessaria;

6 - ai lavoratori i quali abbiano optato per la soluzione "a.1." verrà corrisposta una somma "una tantum" di lorde L. 14 milioni, a titolo di contributo straordinario per arredamento e prima sistemazione;

7 - ai lavoratori i quali abbiano optato per la soluzione "a.2." verrà corrisposta una somma "una tantum" di lorde L. 8 milioni a titolo di contributo per arredamento e prima sistemazione;

8 - ai lavoratori che, a seguito del trasferimento, intenderanno acquistare - anche in comproprietà con il coniuge - un appartamento in Milano o immediate vicinanze, le imprese consentiranno il prelievo dell'anticipazione del TFR, anche in deroga alla legge n. 297/1982 ed a quanto disposto al riguardo dalle contrattazioni integrative;

9 - ai lavoratori di cui al punto 8 che prevede, verrà inoltre consentito l'accesso ad un finanziamento agevolato, ad un tasso variabile pari e legato all'andamento del saggio legale d'interesse, per il tramite di un mutuo garantito da ipoteca di primo grado, di importo non superiore al 75% del valore dell'immobile, entro il limite di 150 milioni di lire e con durata massima del rimborso pari a venti anni;

10- ai lavoratori tanto di cui al punto "a.1." quanto di cui al punto "a.2." sarà, se richiesto, concesso un finanziamento funzionale al trasferimento, per un importo massimo pari al 20% della retribuzione lorda annua, rimborsabile in un massimo di 8 anni, ad un tasso variabile pari e legato all'andamento del saggio legale di interesse;

11- ai lavoratori - Funzionari esclusi - di cui al punto "a.2." che precede, sarà consentito di optare per una forma di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" che contempli un orario settimanale articolato su 4 giorni (dal lunedì al giovedì con riduzione retributiva consistente nel 50% di quella che corrisponderebbe all'applicazione della piena proporzionalità;

12- ai lavoratori di cui al medesimo punto "a.2., ove gli stessi non intendano avvalersi dell'opportunità prevista al punto 11 che precede, sarà eccezionalmente inoltre consentito, anche in deroga alle normative in vigore, di non prestare attività al venerdì , a fronte dell'utilizzo di mezza giornata di permesso compensativo delle festività soppresse, con esclusione dei venerdì compresi in periodi di ferie ovvero attigui (precedenti od immediatamente seguenti) a ferie che abbiano la durata di oltre due giornate consecutive;

dell'intenzione di usufruire di tale possibilità, il lavoratore dovrà ogni volt informare l'Impresa con preavviso, di norma, di almeno 48 ore;

a differenza di quanto previsto al predetto punto 11, la possibilità di cui sopra è estesa anche ai Funzionari.

 

ALLEGATO "b" all'accordo del 12 ottobre 2000.

In relazione al contenuto del punto 6, dell'accordo - ferma l'efficacia del secondo capoverso del medesimo punto 6 nonché del successivo punto 7 dell'accordo stesso - le Imprese, al fine di favorire la realizzazione di quanto in esso specificato, metteranno a disposizione dei lavoratori, i q quali - nell'arco di durata dell'accordo di cui si tratta, vale a dire dal momento della stipula e fino a tutto il 31.12.2002 - intendessero liberamente optare per l'abbandono del posto di lavoro, senza peraltro usufruire di soluzioni esterne prospettate o favoriteda Italiana Assicurazioni o comunque dal Gruppo, un'incentivazione economica.

1. Tale incentivazione consiste in un importo lordo - oltre al TFR e ad eventuali ulteriori competenze di fine rapporto - pari a 24 mensilità di retribuzione ("incentivazione-base");

per "mensilità" deve intendersi il dodicesimo della retribuzione lorda fissa annua ricorrente con riferimento all'ultimo mese intero di lavoro;

su tale incentivazione, tuttavia, vanno applicati i seguenti correttivi:

  • se l'effetto della risoluzione del rapporto cade nel secondo semestre 2001 - vale a dire nel periodo compreso tra il 1 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001 - il lavoratore percepirà, in aggiunta alla incentivazione base, un numero di mensilità pari al 150% del numero dei mesi di calendario interi intercorrenti tra il 31.12.2000 (ovvero, se successivo, il momento di formalizzazione delle dimissioni), ed il primo giorno successivo a quello della risoluzione, con arrotondamento finale al mese superiore dell'eventale frazione di mese;

qualora, inoltre, la risoluzione del rapporto abbia luogo nell'arco del 4° trimestre 2001, al lavoratore verrà corrisposto un ulteriore importo pari a 2 mensilità;

  • se, invece, la risoluzione del rapporto ha effetto in una data anteriore al 1 luglio 2001, dalla incentivazione-base (24 mensilità) va detratto un numero fisso di 3 mensilità oltre a tre mensilità per ogni mese intero intercorrente tra la data di effetto stessa ed il 1 luglio 2001;
  • se , infine la risoluzione del rapporto ha effetto in una data successiva al 31 dicembre 2001, alla incentivazione base va, nel corso del primo semestre 2002, aggiunto un numero di mensilità npari ai mesi interi mancanti al 1.8.2002;
  1. l'incentivo all'esodo risultante dall'applicazione di quanto previsto al punto 1 che precede, tenuto ovviamente conto dei correttivi suddetti, verrà erogato - entro il mese successivo a quello in cui ha effetto la risoluzione del rapporto - quale buonuscita ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis. Della legge n. 291/1988 e sarà assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, lett.a, del T.U.I.R.;
  2. in nessun caso, comunque, il numero delle mensilità che il lavoratore andrà a percepire potrà superare il numero dei mesi interi mancanti al momento di effetto della risoluzione del rapporto - al compimento, da parte del lavoratore medesimo, del 65° anno di età;
  3. per quanto riguarda i lavoratori occupati a tempo parziale, la retribuzione da prendere a base del calcolo, per la determinazione della "mensilità" di cui al punto 1 che precede, saràpari a quella relativa all'orario effettuato, maggiorata della metà della differenza rispetto a quella riferita al tempo pieno;
  4. l'incentivo all'esodo non sarà cumulabile con l eprovvidenze, volte ad agevolare il trasferimento, di cui all'allegato "a" dell'accordo.

 

ALLEGATO "c" all'accordo del 12 ottobre 2000

In relazione al contenuto dei punti 4 e 7 dell'accordo, al fine di favorire la realizzazione di quanto in essi specificato,le Imprese garantiscono che, nel caso di soluzioni "esterne", ossia comportanti la risoluzione del rapporto con Italiana Assicurazioni, Universo Assicurazioni o Universo Vitae la costituzione del rapporto con altro soggetto, così nell'ambito del Gruppo come al di fuori di esso, saranno convenzionalmente applicabili, al medesimo costituendo rapporto, le seguenti clausole essenziali:

  1. tipologia del rapporto: " a tempo indeterminato";
  2. non apposizione del "patto di prova";
  3. applicazione del "Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti - amministrativi - da Imprese di Assicurazioni" ed applicazione del Contratto Integrativo di Lavoro dell'Impresa di provenienza per ilavoratori destinati ad un'Impresa controllata da Società del Gruppo, fino alla relativa scadenza;
  4. inquadramento e retribuzione pari a quelli posseduti nell'Impresa di provenienza;
  5. fatto salvo quanto disposto dall'art. 35 della Legge 20.5.70 n. 300, per i lavoratori ad un'Impresa controllata da Società del Gruppo, il diritto all'applicazione convenzionale sia dell'art. 26 della Legge medesima, sia dell'art. 11, secondo alinea, dell'"accordo in tema di tutele sindacali aziendali", inserito nell'allegato 18 al C.C.N.L. 18.12.1999.
  6. immediata assunzione presso Italia Assicurazioni nel caso in cui il lavoratore sia oggetto di licenziamento collettivo o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte edl nuovo datore dilavoro, ovvero laddove tale nuovo datore di lavoro proceda recesso senza motivo ed il numero dei dipendenti dell'unità produttiva sia inferiore a 16;

(restano, quindi, espressamente esclusi dalla presente garanzia gli eventuali licenziamento per "giusta causa" e licenziamento per "giustificato motivo oggettivo").

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