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B A N C A R I

 

Verbale di Accordo

Il giorno 18 marzo 2003



Capitalia S.p.A., Banca di Roma S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A.



e



le Delegazioni Sindacali ai sensi dell'art. 18 CCNL 11.7.99 e le Delegazioni Sindacali Aziendali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINDIRIGENTICREDITO, SINFUB e UILCA



Premesso che



sono stati illustrati alle Organizzazioni Sindacali i contenuti e gli obiettivi del Piano Industriale 2003-2005 del Gruppo Bancario Capitalia, finalizzati al superamento delle criticità esistenti nell'ambito del Gruppo, al miglioramento dei ricavi ed al raggiungimento di adeguati livelli di competitività, anche per effetto dell'intervenuto processo di integrazione con Bipop Carire S.p.A. e della conseguente riorganizzazione del Gruppo medesimo;



con lettera del 21 novembre 2002, Capitalia S.p.A. ha avviato, ai sensi degli artt. 17 e 18 del CCNL 11 luglio 1999, la procedura di Gruppo in relazione alle tensioni occupazionali rivenienti dall'attuazione del Piano Industriale presso la medesima Capitalia S.p.A., la Banca di Roma S.p.A. ed il Banco di Sicilia S.p.A., indicando le entità delle eccedenze di personale nel Gruppo ed in ciascuna Azienda; nell'incontro del 16 gennaio 2003, Capitalia S.p.A. ha fornito un documento contenente elementi di dettaglio;



fra le Parti si è svolto un confronto in ordine ai contenuti del Piano Industriale ed alle modalità di attuazione degli obiettivi nel medesimo indicati, convenendo altresì sulla necessità di pervenire alla definizione di altre rilevanti tematiche di particolare interesse per il Personale e sul piano delle relazioni sindacali;

le Organizzazioni Sindacali, in ordine alle ricadute sul personale per effetto delle riduzioni previste dal Piano, hanno in particolare rappresentato l'esigenza di adottare soluzioni che, nell'ambito degli strumenti utilizzabili, perseguano in via esclusiva il criterio della volontarietà nelle risoluzioni del rapporto di lavoro ai sensi del Verbale di incontro del 24 gennaio 2001 sul Fondo di solidarietà del personale del credito;



Capitalia S.p.A., nel ribadire l'esigenza di conseguire in tempi rapidi gli obiettivi di riduzione degli organici stabiliti dal Piano Industriale 2003-2005, ha manifestato la propria volontà a concludere un'intesa, relativamente alle richieste di esodo disciplinate dal presente Accordo, sulla base dei criteri di cui al citato Verbale di incontro del 24 gennaio 2001;





considerato che



presso ciascuna Azienda si svilupperà, con immediatezza, il relativo confronto sulle azioni organizzative e sui processi di efficientamento, nonché sulle correlate verifiche organizzative e gestionali che si realizzeranno tempestivamente ed in via preventiva rispetto ai processi di esodo,



tanto premesso e considerato, e le premesse ed i considerata fanno parte integrante del presente Verbale di Accordo hanno convenuto quanto segue:





a. Riduzioni di organico



Per agevolare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Industriale per l'anno 2003 e per il primo trimestre dell'anno 2004 in materia di riduzione degli organici:





1. Capitalia S.p.A., Banca di Roma S.p.A. e Banco di Sicilia S.p.A. avvieranno immediatamente una campagna di incentivazione all'esodo anticipato nei confronti dei lavoratori che - non in periodo di preavviso - abbiano già maturato o matureranno entro il 1° gennaio 2004 i requisiti per avere accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, e che risolvano il rapporto di lavoro al 31 marzo 2003 ovvero alla fine del mese antecedente a quello del primo mese utile per l'accesso alla pensione.



Conosciute le regole e le modalità di incentivazione, i lavoratori interessati di ciascuna Azienda - compresi i dirigenti - che alla data del 1° aprile 2003 abbiano già maturato i requisiti di cui sopra, o che matureranno i requisiti di cui sopra successivamente al 31 marzo 2003 ed entro il 1° gennaio 2004, potranno inoltrare richiesta irrevocabile di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro il 31 marzo 2003.



In relazione alle proprie esigenze tecnico - produttive ed organizzative, ciascuna Azienda, acquisito il consenso del lavoratore., si riserva la facoltà di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, di singoli dipendenti, fino ad un massimo di 3 mesi.



I criteri e le modalità della campagna di incentivazione di cui al presente punto 1, contestualmente illustrati alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, verranno resi noti tempestivamente al personale.





2. A partire dalla data del presente Verbale di Accordo, da parte di Capitalia S.p.A., di Banca di Roma S.p.A. e del Banco di Sicilia S.p.A., sarà avviata una fase di adesione alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" di cui al D.M. n. 158/2000, art. 5, comma 1, lett. b).



Conosciute le regole e le modalità, nonché i conteggi individuali relativi a quanto spettante secondo le previsioni del "Fondo di solidarietà", i lavoratori di ciascuna Azienda - compresi i dirigenti - che maturino i requisiti per avere accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data del 1° aprile 2003, del 1° luglio 2003, del 1° ottobre 2003, del 1° gennaio 2004 e del 1° aprile 2004, potranno inoltrare alla rispettiva Azienda richiesta irrevocabile di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni del predetto Fondo, utilizzando il modulo allegato al presente Verbale di Accordo;



Le richieste di cui sopra dovranno essere avanzate:



a) entro il 28 marzo 2003, da tutti coloro che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al citato Fondo entro la data del 31 marzo 2003, per risolvere il rapporto di lavoro alla data anzidetta;

b) entro il 30 aprile 2003, da tutti coloro che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo medesimo:

tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2003, per risolvere il rapporto di lavoro alla data del 30 giugno 2003;

tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2003, per risolvere il rapporto di lavoro alla data del 30 settembre 2003;

tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2003, per risolvere il rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2003;

c) entro il 31 dicembre 2003, da tutti coloro che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 2003, per risolvere il rapporto di lavoro alla data del 31 marzo 2004.





Le Aziende adotteranno gli opportuni accorgimenti atti a consentire l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà al personale interessato da eventuali processi di societarizzazione e che abbia presentato richiesta entro le date previste per le risoluzioni del rapporto di lavoro nel corso del 2003. A questo fine, i lavoratori interessati di cui alla precedente lettera c) dovranno anticipare la relativa richiesta alla data del 30 aprile 2003.



In relazione alle proprie esigenze tecnico - produttive ed organizzative, ciascuna Azienda - previo confronto con le OO.SS. - potrà posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro, di singoli dipendenti, fino ad un massimo di 3 mesi. Di ciò dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta ai lavoratori all'atto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro.



3. Qualora, con riferimento ad una delle date previste per i predetti step di uscita (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre 2003 e 31 marzo 2004), si dovesse superare, anche progressivamente, il numero complessivo degli esodi nel periodo preso in esame, si procederà con priorità nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 49 comma 5 del CCNL 11 luglio 1999 ed art. 18 comma 5 del CCNL del 1° dicembre 2000, nonchè secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.



4. Le Parti, in sede aziendale, si incontreranno preventivamente agli step di uscita per una verifica sull'andamento dei processi di esodazione, sugli effetti che gli stessi determinano sul piano operativo, nonché sugli interventi formativi e gestionali realizzati o programmati da ciascuna Azienda, finalizzati alla salvaguardia dell'efficacia commerciale delle reti. Dette verifiche saranno anche volte a ricercare soluzioni condivise atte a riequilibrare condizioni operative e carichi di lavoro nell'ambito delle aree territoriali.



5. Le Parti firmatarie del presente Accordo nel mese di marzo 2004, si incontreranno a livello di Gruppo per una verifica complessiva degli effetti che si sono prodotti nelle singole Aziende e per definire eventuali Accordi per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Industriale, individuandone i relativi strumenti.





Dichiarazione dell' Azienda



Ciascuna Azienda, in presenza di gravi inadempienze che prefigurino gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro, si riserva la facoltà di non erogare l'incentivazione di cui al precedente punto 1 e di non accogliere le richieste di cui al precedente punto 2.





Dichiarazione delle OO.SS.



Le OO.SS. sollecitano le Aziende del Gruppo Capitalia a procedere ad una celere definizione dei procedimenti disciplinari in corso, al fine di evitare situazioni di pregiudizio relative al programma di esodazione.





6. Ai lavoratori che saranno interessati da processi di esodo con ricorso al Fondo di solidarietà saranno riconosciute dalle Aziende di appartenenza le seguenti prestazioni e garanzie:



il mantenimento dell'iscrizione alle casse di assistenza sanitaria integrativa fino al mese precedente quello in cui l'interessato percepirà il trattamento AGO alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio. Le Parti stipulanti si impegnano ad attivarsi, ciascuna per il proprio ruolo, affinché le disposizioni contrattuali con ciascuna Cassa Sanitaria interessata siano adeguate di conseguenza;

la fruizione, sino all'accesso al trattamento AGO, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, fatti salvi gli importi di scoperto di c/c e di prestiti fiduciari che saranno equiparati a quelli riservati al personale in quiescenza;

il riconoscimento delle intese negoziali riguardanti il maturato previdenziale spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, che dovessero essere stipulate dalle Parti in tema di riforma della previdenza complementare anche successivamente alla data di avvio all'esodo;

il premio aziendale di produttività riferito all'anno precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro;

una somma aggiuntiva al TFR equivalente ai ratei del premio di anzianità (venticinquennale o trentennale) qualora avessero maturato il relativo diritto successivamente alla data di uscita ed entro il 31.12 2003 per le risoluzioni dl rapporto di lavoro nel corso del 2003, ovvero qualora avessero maturato il relativo diritto successivamente alla data di uscita ed entro il 31.12 2004 per le risoluzioni dl rapporto di lavoro nel corso del 2004.



7. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Gruppo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso ad ogni effetto le procedure attivate con lettera del 21 novembre 2002 ai sensi degli artt. 17 e 18 del CCNL dell'11 luglio 1999 relativamente all'anno 2003 ed al primo trimestre dell'anno 2004.





8. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO/IVS che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti si impegnano a recepire quanto sarà stabilito in materia tra ABI ed Organizzazioni Sindacali.





b. Part time



Le Parti convengono che, fermo restando le previsioni di Legge e di contratto vigenti in materia, il ricorso al lavoro a tempo parziale verrà favorito in tutte le sue forme, dando attuazione alle richieste di trasformazione attualmente pendenti nei tempi gestionali necessari e, comunque, entro 6 mesi dalla data del presente Accordo.

Le Parti, altresì, entro la data del 10 aprile 2003, si incontreranno per stabilire, con separati accordi, azienda per azienda, tempi e modalità di presentazione delle richieste di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a parziale da parte del personale interessato, nonché i criteri di accoglimento in caso di più richieste presso la stessa unità produttiva, ed anche gli ulteriori aspetti applicativi circa le diverse modulazioni degli orari e le posizioni lavorative del personale che, dopo aver trasformato - ai sensi e per gli effetti del presente Accordo - il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, dovesse poi accedere al "Fondo di solidarietà".

Pertanto, resta inteso che le Aziende del Gruppo Capitalia, in ragione dell'accesso degli interessati al "Fondo di solidarietà", accoglieranno le eventuali domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dai dipendenti che si trovino a part time.

Le Parti si riservano di valutare la possibilità di addivenire ad intese, ai sensi dell'art. 26 del CCNL, per il superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale.





c. Processi di mobilità all'interno delle Aziende del Gruppo



L'attuazione dei processi di esodo anticipato potrà comportare mobilità territoriale per quote di lavoratori.

Le Parti convengono che, a livello aziendale, a partire dal 10 aprile 2003, si procederà ad un esame congiunto di aspetti e problematiche connesse alla mobilità, al fine di determinare, negozialmente, con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, preventivamente alla fase di attuazione di eventuali provvedimenti di mobilità, intese e criteri che agevolino eventuali processi di mobilità interna.

Le Aziende, in occasione degli incontri già programmati, forniranno alle OO.SS. adeguate e preventive informative sulle esigenze di mobilità, sia temporanea che definitiva, e sul numero delle risorse interessate.

Le Aziende si impegnano ad orientare anche la mobilità a criteri di valorizzazione delle risorse e di crescita professionale, garantendo al riguardo i necessari e specifici percorsi formativi.

Nelle more del raggiungimento di pertinenti intese aziendali continueranno a rimanere valide, senza soluzione di continuità, precedenti accordi inerenti i processi di mobilità.

Qualora in singole Aziende siano previste indennità di pendolarismo riferite a precedenti Piani Industriali, le stesse continueranno ad essere erogate con decorrenza 1° gennaio 2003.



d. Contrattazione integrativa



Le Aziende del Gruppo, sulla base delle piattaforme presentate dalle rispettive OO.SS., si impegnano a dare inizio o proseguire il confronto negoziale in atto con l'intento di concludere in tempi rapidi i relativi accordi, dando priorità agli istituti contrattuali che esigano una tempestiva definizione; il primo di detti incontri avverrà entro il 26 marzo 2003.



e. Previdenza complementare



1. Le Parti interessate, sulla base degli Accordi intervenuti in materia per il personale del Banco di Sicilia, porranno in essere tutte le iniziative necessarie affinché i possibili processi di riforma dei sistemi di previdenza complementare o integrativa aziendalmente vigenti non subiscano ulteriori ritardi e, pertanto, si impegnano a proseguire con continuità il confronto necessario già dal 26 marzo 2003, tenendo conto delle manifestate esigenze di equità delle riforme.



2. A tal proposito, nelle more dell'individuazione del definitivo contenitore di previdenza complementare aziendale e del maturato previdenziale individualmente spettante,ai sensi del vigente sistema previdenziale aziendale, il Banco di Sicilia si impegna, nel rispetto di quanto convenuto con l'Accordo di Gruppo del 7 luglio 2000, al riconoscimento, con oneri a suo carico, di importi individuali per ogni dipendente interessato che opterà per il sistema a capitalizzazione, con le stesse modalità di quanto già espressamente previsto dall'art 39 punto 2 dello Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma.



Tali importi, dovuti dal Banco di Sicilia a far data dall'1.1.2001, saranno rivalutati omogeneamente a quanto posto in essere tempo per tempo presso la Banca di Roma e vengono dalla Parti concordemente individuati nelle seguenti misure:

per gli anni 2001 e 2002 nella misura dello 0,50%, per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO;

per l'anno 2003 nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO;

per gli anni 2004, 2005 e 2006, nella misura del 3% per ciascun anno, della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO;

dall'anno 2007 in poi, nella misura omogenea a quanto tempo per tempo corrisposto dalla Banca di Roma, a norma del disposto del punto 2 dell'art. 39 dell'attuale Statuto del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, ed eventuali modifiche e/o integrazioni.



A tutto il personale del Banco di Sicilia, che aderirà al piano di esodazione gli importi di cui sopra, previsti fino alla data di accesso all'esodo, verranno monetizzati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.





Dichiarazione del Banco di Sicilia



Nell'individuazione del contenitore di previdenza complementare aziendale, il Banco di Sicilia farà riferimento alle linee guida del progetto di riforma complessiva già illustrato alle OOSS. nella riunione del 17 gennaio 2003.



Dichiarazione delle OO.SS.



Il contenitore di Previdenza complementare per il personale del Banco di Sicilia dovrà essere consensualmente individuato all'esito del preventivato negoziato tra le Parti di cui alla lett. E punto 3 del presente Accordo.

A tal proposito dovrà essere data priorità a soluzioni che privilegino, oltre alla dovute garanzie da riconoscere ai lavoratori coinvolti, anche la celerità istitutiva del nuovo sistema di previdenza complementare per i lavoratori del Banco di Sicilia.





3. Per quanto attiene alla costituzione del contenitore di previdenza complementare Banco di Sicilia, le Parti si impegnano a definire le correlate intese negoziali improrogabilmente entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente Accordo. Le Parti concordano che il versamento dovuto fino all'anno 2003 avverrà al momento della costituzione del contenitore di previdenza complementare da individuare, comunque entro e non oltre la data del 30 dicembre 2003.



4. le Parti condividono la necessità di proseguire un confronto finalizzato all'individuazione, in tempi brevi, delle migliori soluzioni che consentano una adeguata copertura previdenziale per tutti gli attuali iscritti al Fondo ex CRR, in conformità a quanto già definito con accordo aziendale dell'11 luglio 2000.



5. Le Aziende del Gruppo Capitalia si impegnano, a fronte delle uscite per esodazione riferite al presente Accordo, a ripianare le riserve matematiche dei Fondi pensione aziendali interessati.



F. Premio aziendale (azionariato diffuso) Bipop - Carire



Capitalia si impegna ad intervenire nei confronti di Bipop - Carire al fine di individuare positive, condivise e rapide soluzioni alle problematiche inerenti l'intesa sottoscritta in materia di azionariato diffuso.

Analogo intervento dovrà essere esercitato nei confronti delle società del Gruppo che avevano sottoscritto analoghe intese.





G. Relazioni Industriali



Le Parti - tenuto conto della complessità dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione programmati nel contesto del Gruppo e allo scopo di favorire la diffusa condivisione da parte del personale dei progetti di efficientamento del Piano Industriale, nonché di prevenire e superare possibili motivi di conflitto - convengono sulla opportunità di sostenere il percorso di attuazione del Piano Industriale e dei processi ivi previsti con un adeguato livello di relazioni tra le Aziende e le OO.SS. caratterizzato da momenti di informativa e di confronto periodici, sia a livello centrale che periferico.

Allo scopo, pertanto, di consentire la conoscenza sullo stato di avanzamento delle previsioni di cui al presente Accordo, le Parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale.

Resta inteso che le Parti potranno dar corso ad ulteriori occasioni di consultazione e di approfondimento , che saranno ritenuti necessari, a richiesta di una di esse.

I relativi lavori si svolgeranno nell'ambito di un apposito Comitato di consultazione temporaneamente istituito, composto da n. 3 membri per ciascuna Organizzazione firmataria, individuati all'interno della delegazione sindacale di Gruppo prevista dall'art. 18 CCNL, e da un'adeguata rappresentanza per le Aziende.



CAPITALIA SPA BANCA DI ROMA SPA BANCO DI SICILIA SPA



FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINDIRIGENTICREDITO

SINFUB

UILCA

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