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Contratti collettivi nazionali di
lavoro (Pos. 3270.3- 2110.4)
Banca delle ore e riduzione annuale dell'orario di lavoro
Profili applicativi
Circolare ABI
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti dagli Associati, si ritiene utile, in
attesa di definire con le Organizzazioni sindacali il testo coordinato del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'1l luglio 1999, chiarire alcuni profili
applicativi dei nuovi istituti contrattuali della banca delle ore e della riduzione
dell'orario di lavoro di 23 ore annue. Le soluzioni indicate nella presente circolare sono
state preventivamente portate a conoscenza delle Segreterie Nazionali delle predette
Organizzazioni sindacali. In particolare, ci si riferisce ai seguenti aspetti:
- mancato "recupero" nel previsto termine di 10 mesi (Cap. IV , punto 8, del
contratto nazionale 1l luglio 1999).
Il mancato recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, ovvero delle 23 ore
annue confluite nella banca delle ore, è ipotizzabile solo nei casi di prolungate
assenze degli interessati - quali malattie, infortuni, maternità, servizio
militare - che abbiano impedito l'effettuazione del recupero nei ricordati
termini di 10 mesi. In detti casi al lavoratore competerà
la scelta tra fruizione del "recupero" alla ripresa del servizio, entro un
congruo termine e compatibilmente con le esigenze aziendali, ovvero la
"monetizzazione", con la relativa maggiorazione contrattualmente prevista
esclusivamente nelle ipotesi di prestazioni aggiuntive non recuperate;
- limite quantitativo minimo di " permessi a recupero".
I precedenti permessi retribuiti ex art.56 del ccnl 19 dicembre
1994 (art.53 per ACRI) erano frazionabili "nel limite minimo di un'ora": per il
recupero delle ore confluite nella banca delle ore, potrà adottarsi aziendalmente tale
criterio, ovvero fare riferimento, ove ciò non comporti problemi
organizzativi, a quello in atto per le rilevazioni delle presenze e dello
straordinario; in questo secondo caso sarà possibile anche la
fruizione inferiore ad un'ora del "permesso a recupero" nelle
ipotesi di contabilizzazione aziendale per frazioni di ora delle prestazioni
eccedenti l'orario normale;
- banca delle ore e risoluzione del rapporto di lavoro.
Al dipendente che in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro
non abbia recuperato le prestazioni aggiuntive espletate, ovvero quota parte delle 23 ore
annue confluite nella banca delle ore, spetterà la monetizzazione delle stesse, in fase
di liquidazione delle competenze finali, con la relativa maggiorazione
contrattualmente prevista esclusivamente nelle ipotesi di prestazione aggiuntiva non
recuperata;
- riduzione di 23 ore e meccanismo della banca ore.
Per espressa previsione contrattuale, la riduzione di orario in parola deve
essere "riversata" in banca delle ore (v. Cap. IV , punto 1 , comma 2,
secondo alinea del contratto nazionale 11 luglio 1999): tale quantitativo è
contabilizzato a favore del lavoratore dal l° gennaio di ogni anno. Conseguentemente, a
rigore:
- entro il 30 aprile di ogni anno, la fruizione delle 23 ore deve avvenire
"previo accordo tra azienda e lavoratore";
- dal l° maggio di ogni anno il lavoratore può fruire delle stesse con un
preavviso all'azienda nei termini stabiliti contrattualmente (v. Cap. IV ,
punto 8, "criteri di recupero" );
- la fruizione delle 23 ore deve effettuarsi tra il l° gennaio e
il 31 ottobre di ogni anno, in quanto, ex ccnl, è previsto che il recupero delle
prestazioni aggiuntive avvenga non oltre 10 mesi dall'espletamento;
- banca delle ore e criteri di recupero ( accordo azienda e lavoratore nei primi 4
mesi).
La regola principale prevista dal ccnl è quella che il recupero delle
prestazioni in banca delle ore avvenga entro 4 mesi dall'effettuazione (v. Cap. IV, punto
8 del contratto nazionale 11 luglio 1999): pertanto, l'azienda può invitare i
lavoratori a voler "concordare" il recupero entro il predetto termine;
- passaggio ai Quadri direttivi.
Si è chiarito nella circolare ABI - Serie Lavoro n. 111/1999 (pag.32) che fino al
passaggio alla nuova categoria dei quadri direttivi, la riduzione d'orario e la
banca delle ore si applicherà anche nei confronti degli attuali appartenenti alla
4° area professionale (quadri per ACRI). Al momento del predetto passaggio dovrà
operarsi il proporzionamento delle 23 ore annue di riduzione dell'orario di lavoro in
ragione del numero dei mesi interessati, nonchè la " liquidazione"
delle prestazioni ricadenti entro il regime della banca delle ore:
- nel caso di "credito" del lavoratore, allo stesso, compatibilmente con
le esigenze di servizio, competerà la scelta tra "fruizione" del
recupero entro un congruo termine, ovvero monetizzazione, con la relativa maggiorazione
contrattualmente prevista esclusivamente nelle ipotesi di prestazione aggiuntiva
non recuperata;
- nel caso di "debito" del lavoratore, tenendo conto nello
svolgimento della "prestazione lavorativa" ex Cap. II, punto 3, del
contratto nazionale 11 luglio 1999, del maggior numero di "permessi a recupero"
già fruiti dall'interessato.
Tali soluzioni saranno anche applicabili nei casi di promozione
del personale dalle aree professionali ai quadri direttivi, dopo il passaggio
aziendale al nuovo sistema e, comunque, dal l° gennaio 2001.
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