torna a Fisacabruzzo

FISACABRUZZO

B A N C A R I

Contratti collettivi nazionali di lavoro (Pos. 3270.3- 2110.4)

Banca delle ore e riduzione annuale dell'orario di lavoro
Profili applicativi
Circolare ABI

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti dagli Associati, si ritiene utile, in attesa di definire con le Organizzazioni sindacali il testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro  dell'1l luglio 1999, chiarire alcuni profili applicativi dei nuovi istituti contrattuali della  banca delle ore e della riduzione dell'orario di lavoro di 23 ore annue. Le soluzioni indicate nella presente circolare sono state preventivamente portate a conoscenza delle Segreterie Nazionali delle predette Organizzazioni sindacali.  In particolare, ci si riferisce ai seguenti aspetti:  
- mancato "recupero" nel previsto termine di 10 mesi (Cap. IV , punto 8, del contratto nazionale 1l luglio 1999).
  Il mancato recupero delle prestazioni aggiuntive effettuate, ovvero delle 23 ore   annue confluite nella banca delle ore, è ipotizzabile solo nei casi di prolungate   assenze degli interessati - quali malattie, infortuni, maternità, servizio militare -   che abbiano  impedito l'effettuazione del recupero nei ricordati termini   di 10  mesi.  In detti casi al  lavoratore competerà la  scelta tra fruizione del "recupero" alla ripresa del servizio, entro un congruo termine e compatibilmente con le esigenze aziendali,  ovvero  la "monetizzazione", con la   relativa maggiorazione contrattualmente prevista esclusivamente nelle ipotesi di prestazioni aggiuntive non recuperate;
- limite quantitativo minimo di " permessi a recupero".
  I precedenti  permessi retribuiti  ex art.56 del ccnl  19 dicembre 1994 (art.53 per ACRI) erano frazionabili "nel limite minimo di un'ora": per il recupero delle ore confluite nella banca delle ore, potrà adottarsi aziendalmente tale criterio, ovvero  fare riferimento, ove  ciò non comporti problemi   organizzativi, a quello  in atto per le rilevazioni delle presenze  e dello straordinario; in questo  secondo  caso sarà possibile  anche la  fruizione inferiore   ad un'ora del  "permesso a recupero"  nelle ipotesi di contabilizzazione aziendale  per frazioni di  ora delle prestazioni eccedenti l'orario normale;
- banca delle ore e risoluzione del rapporto di lavoro.
  Al dipendente che  in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro   non abbia recuperato le prestazioni aggiuntive espletate, ovvero quota parte delle 23 ore annue confluite nella banca delle ore, spetterà la monetizzazione delle stesse, in fase di  liquidazione delle competenze finali, con  la relativa maggiorazione contrattualmente prevista esclusivamente nelle ipotesi di prestazione aggiuntiva non recuperata;
- riduzione di 23 ore e meccanismo della banca ore.
  Per espressa previsione contrattuale, la riduzione di  orario in parola deve essere "riversata" in banca delle ore  (v. Cap. IV , punto 1 , comma 2, secondo alinea del contratto nazionale 11 luglio 1999): tale quantitativo è contabilizzato a favore del lavoratore dal l° gennaio di ogni anno. Conseguentemente, a rigore:
  - entro il 30 aprile di ogni anno, la fruizione delle 23 ore deve avvenire "previo accordo  tra azienda e lavoratore";
  - dal l° maggio di ogni anno il lavoratore può fruire delle stesse con un preavviso  all'azienda nei termini stabiliti   contrattualmente (v. Cap. IV , punto 8,  "criteri di recupero" );
  - la fruizione delle  23 ore deve  effettuarsi tra il  l° gennaio e il  31 ottobre di ogni anno, in quanto, ex ccnl, è previsto che il recupero delle prestazioni aggiuntive avvenga non oltre 10 mesi dall'espletamento;
- banca delle ore e criteri di recupero ( accordo azienda e lavoratore nei primi 4 mesi).
   La regola principale prevista dal ccnl è quella che il recupero delle prestazioni in banca delle ore avvenga entro 4 mesi dall'effettuazione (v. Cap. IV, punto 8 del contratto nazionale 11 luglio 1999): pertanto, l'azienda può invitare i   lavoratori a voler "concordare" il recupero entro il predetto termine;
- passaggio ai Quadri direttivi.
  Si è chiarito nella circolare ABI - Serie Lavoro n. 111/1999 (pag.32) che fino al passaggio alla nuova categoria dei quadri direttivi,  la riduzione d'orario e la banca delle ore si applicherà anche nei confronti degli attuali appartenenti alla   4° area professionale (quadri per ACRI). Al momento del predetto passaggio dovrà operarsi il proporzionamento delle 23 ore annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione  del numero dei mesi interessati,  nonchè la " liquidazione" delle  prestazioni ricadenti entro  il regime della banca delle ore:
  - nel caso di "credito" del lavoratore, allo stesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, competerà  la scelta tra   "fruizione" del recupero entro un congruo termine, ovvero monetizzazione, con la relativa maggiorazione contrattualmente prevista  esclusivamente nelle ipotesi di prestazione aggiuntiva   non recuperata;
  - nel caso di "debito"  del lavoratore, tenendo  conto nello svolgimento  della "prestazione lavorativa" ex Cap. II, punto 3, del contratto nazionale 11 luglio 1999, del maggior numero di "permessi a recupero" già fruiti dall'interessato.
Tali  soluzioni saranno anche  applicabili nei  casi di  promozione   del personale dalle  aree professionali ai quadri direttivi, dopo il passaggio aziendale al nuovo sistema e, comunque, dal l° gennaio 2001.

 

torna all'indice "Bancari"

torna alla Home Page

© 2000 Fisac/CGIL Abruzzo.
Via Benedetto Croce 108, Pescara - Tel. 085/4543334 - Fax 085/693081
Powered by Tiscalinet