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FISACABRUZZO

B A N C A R I

Accordo

Il giorno 5 Luglio 2000 in Lanciano presso la Direzione Generale

fra

la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona  (in seguito   nominata  per  brevità Banca), rappresentata dal Presidente dr. Lelio Scopa

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali:
UILCA/UIL rappresentata da Franco Di Pretoro, Luciana Iavicoli e Giuseppe Memmo;
FISAC/CGIL rappresentata da Carlo Catena, Francesco Ricci e Anna Trovato,

premesso
che le parti intendono introdurre una forma di previdenza complementare in favore del personale dipendente della Banca, dando applicazione a quanto concordato nel contratto integrativo aziendale del 2/7/98, art.17;

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - destinatari
Sono destinatari, su base volontaria,  dell'accordo di  pensione complementare aziendale tutti i dipendenti in pianta stabile  (con esclusione, quindi, dei contratti a tempo determinato  e dei contratti di formazione e lavoro),  alla data di sottoscrizione del presente accordo o assunti successivamente. Gli assunti a tempo determinato e gli assunti con contratto di formazione e lavoro diventano destinatari dell'accordo di pensione complementare alla data dell'eventuale conferma a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro.

Articolo 2 - contribuzioni
A decorrere dall'1/1/2000 per ogni lavoratore in servizio è prevista una contribuzione secondo le seguenti misure e modalità:
1) un contributo a carico della Banca del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR, con un massimo di L. 2.500.000 rivalutabile annualmente in relazione all'evoluzione del limite massimo defiscalizzabile per  legge.
2) Un contributo  a carico del lavoratore non  inferiore allo 0,50%  con facoltà di aumentare  tale contributo  con multipli  dello 0,50%  fino al  massimo del  15% dellaretribuzione utile per il calcolo del TFR e comunque entro le percentuali massime stabilite dalla legge (attualmente 2% per tutti i nuovi iscritti).
3) L'intera quota dell'accantonamento annuale del TFR.  Il personale già iscritto antecedentemente al 28/4/93 ad una forma pensionistica obbligatoria  può destinare una  quota dell'accantonamento annuale del TFR compresa tra  un minimo del 30% ad un  massimo del 100% di  tale accantonamento, con multipli dello 0,50%; tale minimo è rivalutabile annualmente in relazione all'evoluzione del limite massimo defiscalizzabile per legge.
I versamenti al  Fondo "ARCA PREVIDENZA"  sono  effettuati  con cadenza mensile per la contribuzione a carico dei dipendenti e dell'azienda e con cadenza annuale per le  quote del TFR in maturazione. 
I versamenti con periodicità mensile vengono effettuati entro il 15° giorno del mese successivo a quello di competenza e le quote di trattamento di fine rapporto entro il 30 Gennaio dell'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il conferimento avviene, di norma, salvo casi particolari, entro il mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Articolo 3 - prestazioni in caso di premorienza o di inabilità
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte o per inabilità permanente del lavoratore, per cause naturali non dipendenti da infortunio, a favore degli aventi diritto sarà erogato dalla Banca un indennizzo di L.5.000.000 per ogni anno o frazione di anno mancante al raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla  pensione di vecchiaia  del  lavoratore  stesso, con   un massimo  di  Lire 100.000.000.

Articolo 4 - decorrenza e durata
L'accordo decorre dall'1 Gennaio 2000 e scadrà il 31 Dicembre 2002; si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Dichiarazione delle Parti
Le parti convengono che la realizzazione di una forma di previdenza complementare aziendale possa avvenire anche attraverso l'adesione collettiva ad un fondo aperto. Le parti si impegnano a ricercare, al riguardo, soluzioni, criteri e modalità.

 

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