Accordo
Il giorno 5 Luglio 2000 in Lanciano presso la Direzione Generale
fra
la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (in seguito
nominata per brevità Banca), rappresentata dal Presidente dr. Lelio Scopa
e
le Organizzazioni Sindacali Aziendali:
UILCA/UIL rappresentata da Franco Di Pretoro, Luciana Iavicoli e Giuseppe Memmo;
FISAC/CGIL rappresentata da Carlo Catena, Francesco Ricci e Anna Trovato,
premesso
che le parti intendono introdurre una forma di previdenza complementare in favore del
personale dipendente della Banca, dando applicazione a quanto concordato nel contratto
integrativo aziendale del 2/7/98, art.17;
si conviene quanto segue:
Articolo 1 - destinatari
Sono destinatari, su base volontaria, dell'accordo di pensione complementare
aziendale tutti i dipendenti in pianta stabile (con esclusione, quindi, dei
contratti a tempo determinato e dei contratti di formazione e lavoro), alla
data di sottoscrizione del presente accordo o assunti successivamente. Gli assunti a tempo
determinato e gli assunti con contratto di formazione e lavoro diventano destinatari
dell'accordo di pensione complementare alla data dell'eventuale conferma a tempo
indeterminato del loro rapporto di lavoro.
Articolo 2 - contribuzioni
A decorrere dall'1/1/2000 per ogni lavoratore in servizio è prevista una contribuzione
secondo le seguenti misure e modalità:
1) un contributo a carico della Banca del 2% della retribuzione assunta a base per la
determinazione del TFR, con un massimo di L. 2.500.000 rivalutabile annualmente in
relazione all'evoluzione del limite massimo defiscalizzabile per legge.
2) Un contributo a carico del lavoratore non inferiore allo 0,50%
con facoltà di aumentare tale contributo con multipli dello 0,50%
fino al massimo del 15% dellaretribuzione utile per il calcolo del
TFR e comunque entro le percentuali massime stabilite dalla legge (attualmente 2% per
tutti i nuovi iscritti).
3) L'intera quota dell'accantonamento annuale del TFR. Il personale già iscritto
antecedentemente al 28/4/93 ad una forma pensionistica obbligatoria può destinare
una quota dell'accantonamento annuale del TFR compresa tra un minimo del
30% ad un massimo del 100% di tale accantonamento, con multipli dello 0,50%;
tale minimo è rivalutabile annualmente in relazione all'evoluzione del limite massimo
defiscalizzabile per legge.
I versamenti al Fondo "ARCA PREVIDENZA" sono effettuati
con cadenza mensile per la contribuzione a carico dei dipendenti e dell'azienda
e con cadenza annuale per le quote del TFR in maturazione.
I versamenti con periodicità mensile vengono effettuati entro il 15° giorno del mese
successivo a quello di competenza e le quote di trattamento di fine rapporto entro il 30
Gennaio dell'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro il conferimento
avviene, di norma, salvo casi particolari, entro il mese successivo a quello di cessazione
del rapporto di lavoro medesimo.
Articolo 3 - prestazioni in caso di premorienza o di
inabilità
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte o per inabilità permanente del
lavoratore, per cause naturali non dipendenti da infortunio, a favore degli aventi diritto
sarà erogato dalla Banca un indennizzo di L.5.000.000 per ogni anno o frazione di anno
mancante al raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla pensione di
vecchiaia del lavoratore stesso, con un massimo di
Lire 100.000.000.
Articolo 4 - decorrenza e durata
L'accordo decorre dall'1 Gennaio 2000 e scadrà il 31 Dicembre 2002; si intenderà
tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga disdetto almeno tre mesi
prima di ciascuna scadenza.
Dichiarazione delle Parti
Le parti convengono che la realizzazione di una forma di previdenza complementare
aziendale possa avvenire anche attraverso l'adesione collettiva ad un fondo aperto. Le
parti si impegnano a ricercare, al riguardo, soluzioni, criteri e modalità.
|